Cassazione, sentenza n. 16559 del 20/06/2019

Sentenza n. 16559 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16559
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava un’iscrizione ipotecaria, deducendo questioni di giurisdizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, proporzionalità della garanzia e cumulo dei crediti iscritti a ruolo. La Cassazione ritiene rilevabile d’ufficio il difetto di giurisdizione in primo grado, considera mera irregolarità l’omessa indicazione del responsabile nell’atto ipotecario e afferma che, per raggiungere la soglia minima allora vigente, devono computarsi tutti i crediti a ruolo, compresi quelli non tributari; la questione di proporzionalità era invece nuova. Confermata anche la compensazione per soccombenza parziale, il ricorso è integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società T. Costruzioni ricorre sulla base di quattro motivi avverso la sentenza n. 1/2012 con la quale la CTR della Campania ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP di Napoli che, in controversia relativa all'annullamento di iscrizione ipotecaria, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle Inps e Inail ed aveva disatteso le doglianze relative all'omessa indicazione del responsabile del procedimento e della carenza di motivazione dell'atto opposto.

Resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a..

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con la prima censura si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e dell'art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il decidente esaminato ed accolto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla società di riscossione oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, allorquando la resistente era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio.

3. Il motivo è infondato.

L'Interpretazione dell'art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle òdi competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.

All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto.non si sia formato il giudicato esplicito o implicito (S. U. n. 24883/2008; 15402/2010;Cass. n. 5762/2012; Cass. n. 20191/2016; Cass. n. 28503/2017; Cass.n. 2695/2018).

In applicazione di detto principio, la tardività della proposizione dell'eccezione di giurisdizione da parte del resistente non poteva paralizzare il potere del giudice di rilevare di ufficio la carenza di giurisdizione nel giudizio di primo grado.

Pertanto, correttamente, la CTP aveva rilevato la propria carenza di giurisdizione in ordine a controversie appartenenti alla giurisdizione del g.o., con sentenza confermata dal giudice di secondo grado.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudicante escluso la nullità dell'atto impugnato per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'atto di comunicazione di iscrizione dell'ipoteca.

4.11 motivo è infondato trattandosi di mera irregolarità.

L'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'agente della riscossione non è richiesta della L. n. 212 del 2000, art. 7 (cd. Statuto del contribuente) a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., in L. n. 31 del 2008 (Cass. n. 1150/2019; n. 11856 del 2017 Rv. 644115 – 01, N. 4516 del 2012).

5.Con il terzo mezzo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50, 76 e 77, ex art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il decidente ritenuto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, nonostante contenesse un mero elenco di immobili senza indicarne il valore, violando così il disposto normativo che impone la proporzionalità tra valore dell'immobile ipotecato e entità della pretesa tributaria; reiterando altresì l'eccezione dell'inammissibilità del cumulo delle cartelle al fine di superare la soglia consentita per l'iscrizione ipotecaria.

6.11 motivo è, in parte, inammissibile per novità della questione ed in parte infondato.

Nel giudizio di merito, difatti, risulta proposta la sola questione del cumulo delle cartelle per eludere il divieto di iscrizione ipotecaria per crediti inferiori agli ottomila Euro, e non anche la questione di proporzionalità tra valore degli immobili ed entità del credito.

Il ricorrente ha omesso di allegare l'avvenuta deduzione di detta questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente era stata proposta, impedendo alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016; n. 25319/2017; n. 907/2018).

La censura è altresì infondata, quanto al dedotto valore del credito tributario raggiunto cumulando le pretese tributarie portate dalle numerose cartelle; al riguardo, vale osservare che, in tema d'iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari,art. 15 ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1972, artt. 76 e 77 (nella formulazione ratione temporis vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari (Cass. n. 20055/2015; n. 2190 del 2014).

7. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 92 c.p.c. per avere i giudici regionali confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, pur avendo la CTP accolto in parte il ricorso, laddove, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico di Equitalia.

8. Il motivo è infondato perchè la CTR ha rilevato che si trattava di soccombenza parziale.

L'art. 92, comma 2, coordinato con il principio della causazione del giudizio siccome regolatore del carico delle spese, implica che il parziale accoglimento dell'unica domanda e l'esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti possa dare luogo, in alternativa:

a) alla condanna per tutte le spese a favore dell'attore, che sarebbe giustificata dalla circostanza che egli ha comunque dovuto agire, per ottenere soddisfazione sia pur parziale e che l'esercizio dell'azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto esso è risultato esistente: per giustificare questa scelta il giudice non deve fornire particolare giustificazione, essendo essa appunto conseguenza dell'applicazione del principio di causalità, che è sempre stato ritenuto la giustificazione della condanna alle spese e lo è tuttora, come traspare dall'ultima versione dell'art. 91 c.p.c. e particolarmente dal secondo inciso del suo comma 1; b) sulla base di una scelta discrezionale del giudice(che è espressa dall'uso del verbo "può", alla compensazione totale delle spese o ad una compensazione parziale. 9. In particolare, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente o parzialmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, ragion per cui il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato detto principio, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 26918/2018; n. 1572/2018; n. 19613/2017).

La Commissione, in seguito al parziale accoglimento del ricorso, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite e la soccombenza parziale del ricorrente (Cass. 6259/2014; 17523/2011), operando la compensazione delle spese di lite.

In conclusione il ricorso va respinto, con aggravio di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'ente ricorrente alla refusione delle spese del presentè giudizio che liquida in Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrènte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

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