Cassazione, sentenza n. 16565 del 20/06/2019

Sentenza n. 16565 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16565
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente impugnava un preavviso di fermo riferito a quattro cartelle, contestando sia la notificazione degli atti presupposti sia, per una pretesa IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione. La Corte rileva che la CTR aveva motivato sulla regolarità della notifica e che il ricorso per cassazione non riproduceva integralmente le relate, impedendo la verifica autosufficiente della censura; la questione sostanziale IRAP era invece inammissibile perché non esaminabile dal giudice d’appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese nei confronti dell’agente della riscossione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L.T. impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS) ricevuto in data 8.11.2010 in relazione a quattro cartelle di pagamento chiedendo dichiararsi l'illegittimità della misura cautelare disposta nonchè dell'intero iter della procedura di riscossione e di accertamento con la condanna dell'agente della riscossione alla cancellazione del fermo eventualmente disposto e dell'Ente impositore all'annullamento totale del ruolo e dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate controdeduceva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per mancanza di soggettività processuale passiva e in via subordinata che venisse dichiarata legittima l'iscrizione a ruolo dei tributi oggetto della cartella. Il concessionario per la riscossione a sua volta chiedeva dichiararsi la legittimazione passiva dell'agente ed il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La Commissione Tributaria provinciale di Pisa, con sentenza in data 1 giugno 2011, accoglieva il ricorso dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell'Equitalia Centro s.p.a. (ex Equitalia Gerit), all'esito del giudizio in cui L.T. proponeva ricorso incidentale, la Commissione Tributaria regionale della Toscana, con sentenza in data 27 gennaio 2014, in riforma della sentenza impugnata confermava la regolarità dell'accertamento nonchè del preavviso di fermo.

Avverso detta sentenza L.T. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva Equitalia Centro s.p.a. con controricorso mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare all'udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle ragioni che fondano il mancato accoglimento dell'appello incidentale e la riforma della pronuncia di primo grado. 1a) Difetto di notifica della cartella di pagamento e 1b) Carenza dei requisiti sostanziali per assoggettamento ad Irap" parte ricorrente deduce che la pronuncia impugnata non motiva in ordine al fondamento della legale conoscenza dell'atto tributario da parte del contribuente e non si pronuncia in merito alla eccepita carenza dei presupposti sostanziali per l'imponibilità previsti in tema di Irap in quanto la contribuente svolge attività professionale senza avvalersi di collaboratori o prestatori di opera.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione al procedimento di notificazione del provvedimento da cui è derivato l'atto impugnato" parte ricorrente deduce che la sentenza della CTR è viziata a causa dell'errata interpretazione e applicazione delle norme che regolano il procedimento di notificazione degli atti in quanto l'agente della riscossione, senza aver esperito alcun tentativo di notifica, ha attivato il procedimento previsto dall'art. 140 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità o rifiuto.

Il primo motivo, con riguardo alla prima censura sollevata, è infondato in quanto la CTR ha motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto rituale la notificazione della prodromica cartella di pagamento.

Quanto alla seconda censura, la stessa è palesemente inammissibile, avendo ad oggetto questione non esaminata e neppure esaminabile dalla CTR. Il secondo motivo è infondato.

Va in primis rilevato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (vedi Cass. Sez. 5, n. 31038/2018; Cass. Sez. 5, n. 29093/2018).

Ne consegue che nel caso in esame, non essendo detta relata riportata nel corpo del ricorso nè comunque allegata allo stesso, il motivo è inammissibile.

In ogni caso, il motivo è altresì infondato in quanto dalla relata di notifica che la controricorrente ha trascritto nel controricorso si evince che è stata constatata l'assenza ex art. 139 c.p.c..

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei soli confronti di Equitalia centro s.p.a. che liquida in Euro 2.900,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

Domande frequenti

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