Cassazione, sentenza n. 16687 del 21/06/2019
Sentenza n. 16687 del 21/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16687
- Data
- 21/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento traeva origine da una verifica e riguardava interessi su un finanziamento infragruppo estero, deducibilità di consulenze, IVA su una prestazione resa da una società inglese e relativa ritenuta. La Corte esclude che l’eventuale superamento della durata prevista per la permanenza dei verificatori determini, in assenza di una specifica sanzione, la nullità dell’accertamento o l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti; conferma inoltre, sui rilievi esaminati, le valutazioni della CTR sul tasso di mercato e sull’indeducibilità dei costi, ritenendole sorrette da motivazione. Le corrispondenti censure della contribuente sono dichiarate infondate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. All'esito di verifica presso la sede dell'odierna ricorrente, veniva notificato processo verbale di constatazione in data 31 luglio 2007, con vari rilievi in materia di imposte dirette e di Iva, cui seguivano diversi avvisi di accertamento.
1.1 Nello specifico, un primo rilievo mosso dall'Ufficio erariale attiene agli interessi percepiti da un prestito che la MF P. s.r.l. ha concesso alla sua controllante X. s.a., società di diritto lussemburghese, che detiene il 99,40% capitale della MF. Trattasi di un prestito di complessivi Euro 4.070.000,00, erogato in tre rate fra il 1 dicembre 2003 ed il 4 maggio 2004 ad un tasso di interesse di circa il 2,3% (segnatamente 2,178% e 2,344% per il 2004), pari alla media annuale euribor, mentre l'Ufficio riteneva applicabile il tasso effettivo globale medio del singolo anno che per il 2003 era del 6,265%, per il 2004 era di 5,8725% e così via. Recuperava quindi a tassazione per ogni anno il maggior importo che MF avrebbe percepito applicando detto tasso di interesse.
1.2 Un secondo rilievo Ires riguarda la coerenza dei costi sostenuti da MF quale corrispettivo per la consulenza ricevuta dalla C. & Co. srl, costituita nel 1997 e specializzata in consulenza aziendale, che aveva curato l'analisi dei costi industriali, di organizzazione e gestione del personale. I costi sarebbero in parte indeducibili, in parte eccessivi in ragione dell'opera professionale, in parte indeterminati o incerti. Segnatamente le anomalie riguardavano:
– Il volume d'affari della C. & Co. per l'anno 2004 deriva dalla predetta consulenza a favore di MF;
– Non giustificabili le consulenze per il personale, i rapporti sindacali, i profili amministrativi e contabili, perchè già dal 2003 la MF era dotata di struttura interna preposta a queste incombenze;
– Compensi eccessivi richiesti da C. & Co. rispetto ai prezzi praticati sul mercato da altri operatori, che dimostrano la antieconomicità dell'operazione;
– Identico centro di imputazione di volontà ed interessi di MF e C. & Co., poichè entrambe riferibili al Dott. C.A.R., titolare dello 0,40% del capitale di MF, ma di cui era amministratore, mentre era contemporaneamente anche il socio di maggioranza ed amministratore di C. & Co., avendo come altro socio la sua stessa madre. Identica la sede delle due società e gestione dell'una società tramite la (consulenza dell') altra.
1.3 Ulteriore rilievo mosso dall'Ufficio finanziario riguarda il mancato assoggettamento ad Iva in Italia di MF – fino al 23 dicembre 2003 denominata T. srl, mediante autofatturazione del compenso di Euro 738.471,33 da essa corrisposto alla società inglese W. Limited, per attività di mediazione nell'operazione con cui il 5 giugno 2003 T. s.r.l. aveva acquistato da A. s.p.a. il 100% del capitale sociale di MF P. s.p.a., poi incorporata nella stessa T. s.r.l. il successivo 2 dicembre 2003 (cui era seguito, infine, il mutamento di denominazione da L. a MF). Nella sostanza, l'Ufficio riqualificava come attività di consulenza esclusiva quello che figurava come mediazione.
1.4. Sulla scorta di quest'ultimo rilievo, ne conseguiva, infine, la contestazione della mancata ritenuta alla fonte nella misura del 30% del compenso, cui sono tenuti gli operatori italiani sui corrispettivi versati a soggetti non residenti in Italia per prestazioni ricevute nel territorio italiano.
2. La sentenza in esame trova origine nell'avviso di accertamento in data 14 novembre 2008, ove l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, recuperava a tassazione per l'anno 2003 per Ires, Irap, Iva Euro 415.810 ed irrogando sanzioni per altri Euro 332.311,50.
2.1 Insorgeva la società contribuente avanti la CTP di Milano, svolgendo puntuali controdeduzioni ai predetti rilievi mossi dall'Ufficio in ordine alla gestione imprenditoriale, nonchè sollevando una preliminare eccezione di regolarità procedimentale.
Più precisamente la contribuente affermava la violazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, nel testo vigente all'epoca dei fatti, lamentando la durata dell'ispezione condotta nei locali della contribuente accertata. Lamentava infatti che l'ispezione avesse avuto inizio con il primo accesso il 19 febbraio 2007 per concludersi il giorno 31 luglio 2007, identificando la chiusura dell'ispezione con la notifica del processo verbale di constatazione. Ne deduceva Una durata di calendario per 163 giorni, di cui 113 lavorativi, a fronte di una durata di 30 giorni, estensibili a 60, che la contribuente afferma doversi calcolare in forma continuativa a far data dal primo accesso. Ne deriva la violazione del termine di durata massima del procedimento che ne inficia conseguente il provvedimento conclusivo, cioè il pvc e, a cascata, il verbale di accertamento invalido (recte, annullabile) per illegittimità derivata.
2.2 Nel merito, la contribuente contestava i recuperi a tassazione, controdeducendo alla ricostruzione degli Uffici.
2.2.1 Quanto al prestito, affermava che il tasso di favore trovava applicazione proprio perchè operazione senza intermediari finanziari, meramente infragruppo, su fondi nella disponibilità di MF, dotata di un capitale sottoscritto e versato per Euro 5.000.000, quindi più chè congruo per prestarne Euro 4.070.000 alla propria controllante. Fuorviante quindi l'applicazione del tasso fra operatori commerciali o interbancari del 5,8725% per lo scopo speculativo che li caratterizza e qui assente. In subordine afferma che la disapplicazione del tasso convenzionale ritenuto fittizio comporti in generale e sussidiaria l'applicazione del tasso legale, che nel periodo in esame era del 2,5%, cioè assai vicino al 2,3% praticato nell'operazione de qua.
2.2.2 Quanto alla consulenza prestata da C. & Co., rammentava che MF era stata oggetto di intesa ristrutturazione aziendale, acquistando lo stabilimento di Maddaloni, con 186 dipendenti, strutturato per la produzione di P., ma primo di unità organizzative e manageriali, che venivano svolte dal precedente proprietario A. Italia spa nella propria sede di (OMISSIS). Riteneva più che giustificato quindi che lo scarso personale di C. & Co. fosse pressochè integralmente assorbito nel lavoro per MF, ricavandone la gran parte del fatturato di quel periodo.
2.2.3 MF contestava anche il rilievo sull'autofatturazione a W. Limited, affermando come a fronte della pretesa IVA a debito, MF avrebbe ipoteticamente dovuto computare la detrazione della corrispondente Iva a credito.
2.2.4 Dall'ultimo appunto deduceva anche la bontà della mancata trattenuta alla fonte e, in generale, la correttezza di quanto a suo tempo versato come Ires, Irap ed Iva.
2.3 La CTP accoglieva l'eccezione preliminare relativa alla regolarità del procedimento ed annullava tutti gli atti conseguenti che sulla troppo lunga ispezione riposano. Interponeva appello l'Ufficio finanziario proponendo diverso calcolo dei giorni di ispezione Per l'effetto devolutivo dell'appello, a sua volta la contribuente riproponeva tutti i vizi già sollevati in primo grado, sia quello procedimentale, sia quelli di merito che erano stati assorbiti per l'effetto dell'accoglimento del primo motivo sul vizio procedimentale.
2.4 La CTR Lombardia – Milano accoglieva l'appello dell'Ufficio, annullava la sentenza di primo grado, respingendo nel merito tutte le doglianze della contribuente e nello specifico affermava un calcolo non continuativo dei giorni di ispezione, ma basato sulla somma dei giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori nella sede aziendale della contribuente accertata. Nel merito, riteneva applicabile figurativamente il tasso di interesse medio globale del 5,8725% in luogo del tasso legale o di quello convenzionale pattuito dalle parti, proprio perchè funzionale ad evitare gli effetti distorsivi del c.d. transfer price, cioè l'imposizione di un prestito da controllante a controllata, residenti in Stati diversi, all'unico scopo di ottenere le agevolazioni connesse al diverso regime impositivo cui sono sottoposte, erroneamente indicando la Svizzera, invece del Lussemburgo, come Stato sede di X. s.a..
La CTR dava poi credito alla ricostruzione degli Uffici finanziari che dipingevano la C. & Co. quale vero centro direzionale della MF, suo único cliente, con un trasferimento di ricchezza in danno alla società dove il Dott. C.A.R. amministratore di entrambe – era socio allo 0,40%, ed a tutto vantaggio della C. & . Co. srl, ov'egli era socio assieme alla madre e che sarebbe stata chiusa dopo la fine della consulenza, passando anche a MF il proprio dipendente, assunto per svolgere il lavoro che MF affidava.
La CTR non riteneva apprezzabile la ricostruzione della ricorrente in tema di mediazione ed Iva, argomentando sulla natura di mera consulenza tecnico legale svolta da W. e, per l'effetto, confermavano anche la necessità della ritenuta d'acconto nella misura del 30% da operarsi sui compensi corrisposti a W..
Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a dieci motivi di censura.
Ha notificato rituale controricorso l'Avvocatura generale, controdeducendo specificamente ai motivi di doglianza.
In prossimità dell'udienza non sono state presentate memorie.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si eccepisce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1 Quale lesione del diritto di difesa, lamenta infatti la ricorrente di aver subito una verifica nei luoghi aziendali protratta oltre ogni termine di legge ed oltre ogni ragionevolezza. Argomenta che il telos della norma – esplicitato fin dai primi articoli – sia quello di ridurre l'aggravio dell'attività del contribuente ispezionato, che si ottiene, primieramente, con una fissazione certa della delimitazione temporale in cui l'accesso può esplicarsi. Osserva come, per i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata, la novella del 2011 abbia precisato che il periodo di permanenza non possa superare un determinato numero di giorni lavorativi nell'arco di un più ampio delimitato periodo, per dedurne a contrariis come, per gli altri contribuenti, i giorni di permanenza massima coincidano con il numero di giorni lavorativi fissati dalla legge, computati secondo il decorso naturale. Conclude affermando che individuare il termine massimo di ispezione come somma dei giorni di effettiva presenza dei militari in sede significhi rimettere all'Ufficio la discrezione sulla durata dell'ispezione, potendosi dilatare oltre ogni misura, ove tra un accesso e l'altro intercorra un lungo periodo.
1.2 La questione è stata già affrontata da questa Corte, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, non ravvisandosi, negli atti versati in giudizio, ragioni per discostarsene. La violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, – il quale, nella versione vigente all'epoca dei fatti, così recita: La permanenza degli operatori (…), dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni" – non comporta la nullità dell'accertamento, nè l'inutilizzabilità dei dati acquisiti – trattandosi di effetti non previsti dall'ordinamento (in termini, Cass. civ., sez. trib., 15-04-2015, n. 75841, secondo cui "il protrarsi della presenza dei verificatori nella sede del contribuente oltre i termini previsti dallo statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), art. 12, 5 comma, non preclude, in assenza di una specifica norma sanzionatoria, l'utilizzo degli elementi acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini e per l'effetto non determina l'invalidità del conseguente avviso di accertamento". Questa Corte ha altresì rilevato che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta dagli operatori del fisco presso la sede del contribuente, escludendo, quindi, dal computo quei giorni impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi (Cass. civ., sez. trib., 21-05-2014, n. 11183), sicchè non si può fare riferimento al decorso naturale del tempo, per cinque giorni lavorativi ogni settimana, ma guardare alle giornate di effettiva presenza in sede.
Il motivo e,' quindi, infondato e va disatteso.
2. Con il secondo motivo si lamenta insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1 Nella sostanza si lamenta che la sentenza d'appello abbia ritenuto legittima la rideterminazione degli interessi attivi, per l'anno di competenza, che ha operato l'Ufficio in ordine al finanziamento infragruppo, da controllata a controllante. Avrebbe errato la CTR e, prima ancora, l'Ufficio ritenendo non plausibile un prestito infragruppo ad un tasso del 2,3% assolutamente fuori mercato rispetto al 6,265% tasso effettivo globale medio corrente nell'anno 2001 Si afferma che la CTR sarebbe incorsa in un errore di fatto, ritenendo che il prestito non poteva essere sostenuto a quel tasso, in ragione delle spese che MF stava sostenendo nel periodo per le acquisizioni, le trasformazioni societarie e Voutsourcing per l'attività gestionale delle nuove acquisizioni che non erano all'uopo strutturate. L'errore della CTR sarebbe nel legare le dichiarazioni rese dalla contribuente sulle operazioni societarie (ampiamente riprese e descritte da pag. 25 al principio di pag. 28 del ricorso per cassazione), con un trasferimento di risorse a società estera (recte lussemburghese e non svizzera) per fruire di vantaggio fiscale.
2.2 Dal capo di sentenza censurato non si evince l'errore, da cui l'insufficienza lamentata. Nel capoverso quarto di pag. 4, dove si tratta di questo profilo, la CTR rileva che i capitali trasferiti derivano dall'Italia e che sul mercato italiano la ricorrente per raccogliere e disporre di quelle somme dovrebbe sostenere costi superiori al tasso praticato alla sua controllante, fa presumere il trasferimento di reddito in uno Stato (Svizzera o Lussemburgo) a tassazione inferiore a quello italiano, cui consegue l'affermazione di legittimità della ripresa a tassazione sul maggior tasso, coerente con quello di mercato, secondo un'argomentazione scevra da quei profili di insufficienza o perplessità e che pertanto esula dallo scrutinio di questa Corte.
Il motivo è quindi infondato e va disatteso.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7 e art. 45, comma 2, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.1 Nel particolare si afferma che la violazione della precitata norma di riferimento per il finanziamento infragruppo (all'epoca dei fatti, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5) comporta la nullità della pattuizione di interesse distonico, per contrarietà a norma imperativa, e sostituzione automatica del saggio illegittimamente fissato con quello del tasso legale, in allora fissato del Ministero del Tesoro proprio in misura simile a quello in concreto convenuto fra controllata e controllante. Conclude che, quand'anche si dovesse ritenere nullo il tasso di interesse pattuito fra le parti, questo andrebbe sostituito con il tasso legale, peraltro assai simile a quello pattuito, piuttosto che a quello di mercato. In buona sostanza, la CTR avrebbe avvallato la violazione di legge dell'Ufficio, non applicando il meccanismo della sostituzione automatica di clausole nulle (secondo il modello dell'art. 1419 c.c.), bensì individuando e determinando il tasso nel più elevato saggio di interesse corrente sul mercato in quel momento.
3.2 La questione attiene al c.d. transfer pricing, disciplinata dal più volte cit. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, che, nel testo vigente all'epoca dei fatti, dispone: "I P. del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale" – la cui definizione è fornita dall'art. 9 tuir – "dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito;…".
Il requisito soggettivo per l'applicazione di tale regime si identifica nella circostanza che tra i due soggetti – la società estera e l'impresa residente – deve esistere un rapporto di controllo, diretto od indiretto, di cui, tuttavia, non viene fornita una definizione, ma nel caso che ci occupa tale rapporto di controllo non è in discussione.
La definizione di valore normale è contenuta nel medesimo testo, art. 9, ove al comma 3 si fa riferimento al prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo – o in quello più prossimo – in cui i beni o servizi sono stati acquistati. Risulta corretto quindi il riferimento dell'Ufficio al prezzo di mercato e scevra dalla censura mossa la sentenza impugnata, non dovendosi chiedere all'Ufficio nessuna ulteriore prova o accertamento.
Secondo l'indirizzo che può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in caso di operazioni infragruppo intercorse con società estere controllate o controllanti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76 (ora 110, comma 7), l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova della esistenza della operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato; il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece fornire la prova che il corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni. Non è invece necessario che l'Amministrazione finanziaria fornisca ulteriormente la prova che l'operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta, trattandosi di presupposti costitutivi della fattispecie generale di operazione antielusiva disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 – bis, presupposti non richiesti nel caso in cui venga contestata la violazione della regola del "valore normale" dei P. reddituali prevista nella specifica fattispecie del transfer pricing internazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110 comma 7 (v. ex pluribus Cass. 15/12/2017, n. 30149; Cass. 15/09/2017, n. 21410; Cass. 06/09/2017, n. 20805; Cass. 30/06/2016, n. 13387; Cass. 15/04/2016, n. 7493; Cass. 18/09/2015, n. 18392), si può quindi concludere che l'applicazione dell'art. 45 Tuir – dove fa riferimento come criterio sussidiario al saggio legale per individuare il tasso degli interessi – è norma recessiva rispetto all'art. 9, stesso testo, ove il valore o costo del servizio (nella fattispecie, trattandosi di prestito, il costo è data dal saggio di interesse) dev'essere riqualificato primieramente sul prezzo normale di mercato, ovverosia sul saggio di interesse praticato mediamente nel luogo di prossimità e nel periodo di riferimento dell'operazione il cui valore si vuole ricostruire.
Il motivo è quindi infondato e va disatteso.
4. Con il quarto motivo si eccepisce insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4.1 In concreto, ci si duole che la CTR abbia confermato come indeducibili i costi sostenuti da MF per servizi e consulenze forniti da CenCo, in quanto ritenuti come corrispettivi simulati per favorire trasferimenti di capitale dall'una all'altra, entrambe gerite dal Dott. C., ora come amministratore, ora come socio di maggioranza. Si afferma che le motivazioni della C.T.R. sul punto siano mere presunzioni e frutto del mancato esame dei documenti offerti a sostegno delle argomentazioni sviluppate negli atti d'appello.
4.2 L'esame del capo di sentenza censurato (quinto capoverso di pag. 6) non si espone alle censure sollevate.
Vi si comparano i costi per le medesime operazioni precedentemente sostenuti da A. su un ammontare di circa quindicimila Euro a fronte di somme portate in deduzione per oltre centoquindicimila Euro, cifre non giustificate neppure tenendo conto delle operazioni societarie svolte nel periodo.
Nel processo tributario il riparto dell'onere probatorio pone in capo all'Amministrazione la prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ma in capo al contribuente la prova dei crediti, sgravi, compensazioni e, in sostanza, dell'esistenza di ogni titolo da portare in deduzione. La partecipazione incrociata e l'identità di centro di imputazione di volontà ed interessi concorrono a consolidare i profili presuntivi addotti dall'Ufficio, non superati dalla parte privata e ritenuti meritevoli di credito da parte della C.T.R., la cui motivazione sul punto rientra nell'alveo della discrezionalità e del prudente apprezzamento, sottratti al sindacato di questa Corte (per il valore delle presunzioni incrociate, cfr. Cass. 19/06/2015, n. 12764).
Il motivo è quindi infondato e va disatteso.
5. Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, in paramento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5.1 Nello specifico, si contesta il capo di sentenza che ha confermato la ripresa a tassazione Iva dell'operazione W. Limited, ritenendo il servizio da questa società prestato come pura consulenza ed assistenza tecnico giuridica ad esclusivo vantaggio della ricorrente, piuttosto che come mediazione per l'acquisizione degli impianti da A. Italia. Si lamenta non essere stata tenuta nel debito conto la dichiarazione di W. Limited che ha dichiarato di aver operato per conto di L. (poi MF) e A., mentre l'Ufficio e la CTR avrebbero guardato solo alla dichiarazione di A., ove ha negato di essere a conoscenza di simile attività di mediazione. Peraltro, si afferma che mediazione c'è anche quando si operi nell'interesse di una sola parte, evocando la mediazione c.d. unilaterale. Se ne deduce così una violazione di legge per aver sussunto la fattispecie concreta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1973, medesimo art. 7, sub comma 4 d, anzichè sub comma 3.
5.2 L'esame del capo gravato non conduce a queste conclusioni. La CTR inquadra correttamente l'attività svolta da W. nell'ambito della consulenza e a ciò perviene, sia per le risultanze documentali da cui emerge che A. non era a conoscenza di attività di mediazione, ma – soprattutto – in base all'assenza di un contratto di mediazione risalente all'epoca dei fatti, evidentemente ricostruito nella sua esistenza solo dalla successiva dichiarazione di W., ottenuta da MF quando ormai in sede di contenzioso, ma – soprattutto – dal comportamento contabile tenuto all'epoca dei fatti dalla stessa ricorrente, come riportato alla fine del primo capoverso dell'ultima pagina della sentenza qui all'esame, profilo non contestato nel motivo di gravame. Deve concludersi, pertanto, che corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti alla luce dei riscontri probatori forniti dalle parti, individuandosi chiaramente i profili della consulenza tecnico giuridica a vantaggio della parte.
Il motivo è quindi infondato e va disatteso.
6. Con il sesto motivo si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e il motivo invero ripropone come vizio di motivazione la medesima doglianza sopra esaminato come violazione di legge, sicchè merita di essere disatteso per le medesime ragioni, in particolare perchè nell'ultimo capoverso della penultima pagina e nel primo dell'ultima pagina della sentenza, vie è ponderato esame degli argomenti che conducono alla qualificazione della prestazione come consulenza.
Il motivo è dunque infondato e va disatteso.
7. Con il settimo motivo si lamenta omessa pronuncia in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
7.1 Osserva la ricorrente di aver eccepito in primo grado e – per quanto qui più interessa – anche in appello, di aver diritto alla detrazione in caso di operazione con l'estero soggetta ad Iva; trattandosi di contestazione in tema di autofatturazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17, comma 3, a fronte di una ripresa a tassazione Iva operata dall'Ufficio sull'operazione di consulenza W., la ricorrente avrebbe potuto godere di uno speculare credito Iva da portare in detrazione, facendo ampio riferimento a giurisprudenza comunitaria. A fronte di tale domanda, non sarebbe stata data risposta nella gravata sentenza, concretando così il vizio di omissione di pronuncia.
7.2 Dall'esame del motivo di doglianza, riproposto in grado d'appello come controdeduzione all'impugnazione dell'Agenzia (cfr. supra, parte in fatto, p. 2.3), così come riportato da parte contribuente per assolvere l'onere dell'autosufficienza (pag. 52 e 53 del ricorso per cassazione), la censura risulta specifica e circostanziata. Per contro, invece, si rileva che la CTR non si sia pronunciata sul punto. Nè può essere considerata risposta (e quindi pronuncia) implicita l'assunto per cui non si tratterebbe di operazione estera (e di non esser stata trattata come tale dalla stessa contribuente), contenuta alla fine del primo capoverso dell'ultima pagina della sentenza qui in esame.
Il motivo è quindi fondato e va accolto, con rinvio al giudice di merito perchè si pronunci espressamente su tale specifica doglianza.
8. I motivi ottavo e nono sono formulati in via subordinata al settimo e restano pertanto assorbiti dal suo accoglimento.
9. Il decimo motivo è questione nuova che non appare nei precedenti gradi di giudizio e pertanto inammissibile.
In conclusione il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal settimo motivo di gravame e dev'essere accolto con rinvio al giudice di merito limitatamente a tale profilo.
P.Q.M.
In accoglimento del settimo motivo, assorbito l'ottavo ed il nono, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto e rinvia alla CTR per la Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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