Cassazione, sentenza n. 20478 del 30/07/2019
Sentenza n. 20478 del 30/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20478
- Data
- 30/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per IRPEF relativa a due annualità e il successivo diniego di definizione della lite. Prima della domanda di definizione e del ricorso per cassazione, l’Agenzia aveva annullato integralmente l’iscrizione a ruolo e l’agente della riscossione aveva eseguito lo sgravio: la Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Il ricorso contro il diniego della definizione è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, non essendovi più alcun atto o lite da definire.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. P.G. propone ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 37/02/11, depositata il 10 febbraio 2011, che, per quanto qui interessa, nel contraddittorio esteso all'Agenzia delle Entrate, ha accolto l'appello principale dell'agente per la riscossione per la provincia di Aosta, Equitalia Nomos s.p.a., e rigettato l'appello incidentale del predetto contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, che aveva accolto il ricorso di quest'ultimo contro la cartella esattoriale recante intimazione al pagamento delle maggiori imposte accertate come dovute, a titolo di IRPEF, per gli anni d'imposta 2002 e 2003.
2. Contestualmente alla citata sentenza, P.G. ha altresì impugnato, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8, per 6 motivi, il provvedimento di rigetto della definizione, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, vigente ratione temporis, della lite pendente relativamente al ruolo esecutivo n. (OMISSIS), emesso dall'Agenzia delle Entrate e limitato agli importi dovuti dal contribuente a seguito dell'avviso d'accertamento della maggiore IREF dovuta per l'anno d'imposta 2002.
3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita, notificando e depositando controricorso;
4. Equitalia Nomos s.p.a. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, deve darsi atto che lo stesso ricorrente deduce (alle pagg. 8-11 dell'atto introduttivo), con relativa riproduzione dei provvedimenti, che in data 2 febbraio 2011, successivamente alla data di deposito della sentenza impugnata – e prima della proposizione, da parte del contribuente, sia della domanda di definizione della lite pendente relativamente all'impugnazione del ruolo n. (OMISSIS); sia del ricorso per il quale si procede- l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento totale dell'iscrizione a ruolo, relativa ai titoli controversi nel giudizio a quo, per gli anni 2002 e 2003, e che il concessionario della riscossione ha comunicato di aver ottemperato al conseguente sgravio il 4 febbraio 2011.
1.1. Deduce inoltre il medesimo ricorrente (alle pagg. 13-14 del ricorso) che, al momento in cui egli ha versato l'importo che riteneva congruo ai fini della definizione della relativa lite, in conseguenza del predetto annullamento totale dell'iscrizione a ruolo, relativa ai titoli controversi nel giudizio a quo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, e del conseguente sgravio, non esistevano più in concreto alcun atto ed alcuna lite da definire, tanto che, assume lo stesso ricorrente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto rigettare la sua domanda di definizione "per assenza dell'oggetto".
1.2. Tanto premesso, non sussiste pertanto l'interesse del ricorrente all'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione ed il ricorso è quindi inammissibile in parte qua.
1.3. In conseguenza del già menzionato annullamento in autotutela degli atti oggetto del contenzioso, e del conseguente sgravio, si è altresì verificata, con riferimento al ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., 18/04/2017, n. 9573).
1.4. Le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità si compensano, in ragione della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Pronunziando sul relativo capo del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite;
compensa le spese processuali di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019
Domande frequenti
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