Cassazione, sentenza n. 24254 del 30/09/2019
Sentenza n. 24254 del 30/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24254
- Data
- 30/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava la rettifica dei dazi sulle importazioni di formaggi, sostenendo tra l’altro la prescrizione della pretesa, errori nella determinazione del valore doganale e nell’applicazione degli interessi. La Cassazione ha rilevato che la precedente sentenza rescindente aveva già escluso definitivamente la prescrizione, vincolando il giudice di rinvio anche sugli accertamenti che ne costituivano il presupposto; le ulteriori doglianze sono risultate infondate o inammissibili per difetto di specificità oppure perché dirette a una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Alimenta s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso. la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 gennaio 2015, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha respinto il ricorso della società contribuente avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento emesso per dazi dovuti per operazioni di importazione di formaggi.
2. La Commissione Regionale dà atto che una prima sentenza di appello era stata cassata da questa Corte per violazione della normativa in tema di prescrizione della pretesa erariale.
Dopo aver escluso che fosse maturata l'eccepita prescrizione, in ossequio alla pronuncia di questa Corte, ha ritenuto che non ricorressero i vizi posti a fondamento del ricorso originario, dovendosi escludere sia il difetto di motivazione dell'atto impositivo, sia l'erronea determinazione dei valori doganali, sia, infine, l'erronea applicazione della disciplina prevista in tema di interessi.
3. Il ricorso è affidato a diciannove motivi.
4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
5. Le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente sul fondamento della notifica dello stesso presso gli uffici dell'agenzia fiscale.
1.1. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sussistenza dell'eccepito vizio notificatorio, si osserva che la nullità della notificazione derivante dal fatto che la stessa è stata eseguita in un luogo diverso dal domicilio eletto è sanata – nella specie, presso l'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anzichè presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato presso la quale l'Amministrazione finanziaria era domiciliata -, ove, come nel caso in esame, l'atto risulti consegnato al destinatario e non restituito al mittente, per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorchè effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr. Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).
2. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante l'intervenuta prescrizione del potere accertativi a causa della tardiva presentazione della denuncia penale contro l'amministratore della società.
3. Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 392 c.p.c. per aver il giudice di appello disatteso l'ordine contenuto nella sentenza della Corte di cassazione di rinvio di esaminare nuovamente la questione relativa alla prescrizione della pretesa erariale alla luce del principio di diritto in essa indicato.
3.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
La richiamata sentenza di cassazione con rinvio emessa nel corso del presente procedimento ha affermato, in relazione ai motivi di ricorso avente oggetto l'eccezione di prescrizione, che "nel caso di specie, non risulta controverso tra le parti che la notitia criminis, relativa ad ipotesi di frodi comunitarie nel settore dei formaggi, sia stata iscritta nel registro delle notizie di reato, ex art. 335 c.p.p., fin dall'anno 1995 (proc. n. 1175/95). Se ne deve inferire che, essendo l'obbligazione tributaria insorta nell'anno 1993, deve considerarsi trasmessa nel triennio successivo all'autorità giudiziaria una notizia di reato idonea a determinare la proroga del termine di decorrenza della prescrizione. Per il che, essendo stato l'avviso di rettifica dell'accertamento notificato, nel caso concreto, in data 23.5.05, ed essendo stato il decreto di archiviazione del GIP presso il competente Tribunale di Treviso emesso il 6.5.05, non può ritenersi maturata – al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla CTR – prescrizione alcuna del diritto dell'Amministrazione di procedere alla revisione dell'accertamento doganale divenuto definitivo, per l'intera annualità 1993".
Evidenzia che, non avendo la contribuente assolto all'onere di "allegare e provare una diversa, e specifica, data alla quale ancorare il decorso della prescrizione, sì da consentire alla Corte di accertare se essa si fosse – in ipotesi – maturata per taluna delle mensilità dell'anno suindicato… se ne deve, necessariamente, inferire che l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione, avviata dall'Amministrazione nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non può ritenersi prescritta".
In considerazione dell'inequivoco tenore delle affermazioni riportate deve ritenersi che la questione relativa alla fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata sia stata definitivamente accertata, nel senso della sua esclusione, e che il rinvio della causa al giudice di appello abbia per oggetto l'esame del merito della pretesa erariale, non affrontato in conseguenza del ritenuto accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nonchè delle altre questioni preliminari sollevate dalla contribuente e non esaminate dal giudice di merito in quanto ritenute assorbite.
3.1. Non decisivo, in senso contrario, si presenta il passaggio del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione, richiamato dalla ricorrente, in cui si afferma che "la proroga del termine di prescrizione che viene, in tale ipotesi, a decorrere dalla data del provvedimento penale definitivo, richiede, tuttavia, che, nel corso del termine medesimo e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all'autorità giudiziaria la notitia criminis, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale".
Infatti, tale passaggio, inserito all'interno del principio di diritto formulato con riferimento alla questione sottoposta, si sostanzia nella esplicitazione della regola applicata nel caso affrontato, in ossequio alla quale è stato ritenuto, come in precedenza evidenziato, che la trasmissione all'autorità giudiziaria della notitia criminis è avvenuta entro il termine prescrizionale e non oltre.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c., per aver la Commissione regionale ritenuto che il prospettato errore di fatto in cui la sentenza di cassazione sarebbe incorsa nel ritenere tempestiva, al fine di evitare il maturarsi della prescrizione, la trasmissione all'autorità giudiziaria della notitia criminis, andava contestato con lo specifico rimedio della revocazione prevista dall'art. 397 c.p.c., comma 1, n. 4.
Evidenzia, in proposito, che tale sentenza avrebbe erroneamente sostenuto che una notitia criminis fosse stata iscritta nel registro delle notizie di reato, per fatti imputabili al legale rappresentante della società, sin dal 1995 e che un siffatto accertamento era stato compiuto in via incidentale, al fine di orientare il giudizio di rinvio, e, quindi, non aveva carattere definitivo e incontrovertibile, essendo rimesso al giudice del rinvio la valutazione in ordine ai fatti di causa.
4.1. Il motivo è infondato.
Come noto, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita infatti ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (cfr. Cass., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19701).
Pertanto, qualora, come rilevato in precedenza, la sentenza rescindente abbia effettuato accertamento di presupposti di fatto e logici-giuridici, il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto di tali presupposti, potendo riconsiderare solo quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione o che non sono la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio (cfr. Cass., ord., 17 maggio 2018, n. 12046; Cass. 26 maggio 2014, n. 11716).
Correttamente, dunque, il giudice di appello ha ritenuto che fosse precluso l'esame in ordine al momento in cui è avvenuta la trasmissione della notitia criminis all'autorità giudiziaria, trattandosi di valutazione su cui è caduto l'accertamento vincolante della sentenza rescindente.
5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, Reg. n. 1697 del 1979, art. 3, Reg. n. 2913 del 1992, art. 221, e delle norme sulla prescrizione del termine di accertamento, ai fini dell'imposta doganale, in relazione al mancato accertamento della maturata prescrizione della pretesa erariale benchè la trasmissione della notitia criminis all'autorità giudiziaria fosse intervenuta solo nel 1999 e, dunque, oltre lo spirare del termine triennale.
6. Con il quinto motivo critica la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., essendosi la Commissione regionale rifiutata di prendere in considerazione la domanda della ricorrente relativa alla prescrizione del potere di accertamento.
7. Con il sesto motivo censura la sentenza di appello, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, per inadeguata e inconsistente motivazione circa la decisione del giudice di appello di non prendere in esame l'aspetto relativo alla prescrizione del potere accertative.
8. Con il settimo motivo allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante l'intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere accertativo.
8.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto la richiamata peculiare natura del giudizio di rinvio comporta che i limiti e l'oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere nè sindacata nè elusa dal giudice di rinvio neppure in caso di constatato errore, per cui il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (cfr. Cass. 8 novembre 2005, n. 21664).
9. Con l'ottavo motivo la ricorrente contesta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante il richiamo dell'accertamento a norme non in vigore all'epoca dei fatti.
10. Con il nono motivo di ricorso la contribuente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante l'esistenza di cause giustificative per la concessione dei ristorni e per il comportamento di essa medesima.
11. Con il decimo motivo deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto tra le parti, riguardante gli errori procedurali commessi dall'Ufficio.
11.1. I tre motivi sono inammissibili, in quanto i vizi in essi prospettati risultano avere ad oggetto non già fatti, bensì valutazioni giuridiche.
12. Con l'undicesimo motivo si fa valere la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi la Commissione regionale pronunciata sui fatti e sulle questioni indicate nei motivi settimo, ottavo, nono e decimo.
12.1. Il motivo è infondato.
Il vizio denunciato di omessa pronuncia attiene a motivi di appello vertenti (oltre che sulla decadenza, per la quale vale quanto detto al par. 8.1) sulla legittimità dell'atto impositivo nella parte in cui ha provveduto alla (ri)determinazione del valore delle merci importate, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ivi evidenziate.
La sentenza di appello, sul punto, si è, sia pure implicitamente, pronunciata, ritenendo corrette le "cifre indicate dall'Agenzia" in quanto "non sono state disconosciute con altre somme provate ex art. 2697 c.c.".
Ha, in tal modo, ritenuto che la normativa applicata fosse vigente e che gli elementi probatori allegati dalla parte non fossero tali da prevalere su quelli dell'Ufficio e, dunque, idonei a dimostrare l'infondatezza della pretesa erariale.
Come noto, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando – come nel caso in esame – la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (così, Cass., ord., 13 agosto 2018, n. 20718).
13. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di tra le parti, riguardante l'erronea procedimento di calcolo degli interessi.
13.1. Il motivo è inammissibile, in quanto ha per oggetto una valutazione di diritto e non già un fatto.
14. Con il tredicesimo motivo la contribuente si duole della nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi giudice di appello pronunciato sui difetti del procedimento di liquidazione interessi descritti nel precedente motivo.
15. Con il quattordicesimo motivo allega la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, per la insufficiente motivazione circa il rigetto della censura riguardante gli accessori.
15.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
La Commissione regionale si è pronunciata sul punto, ritenendo legittimo l'atto impositivo nella parte in cui riconosce la spettanza degli interessi, nella misura ivi indicata, in ragione dell'applicazione della "speciale disciplina doganale e non (di) quella prevista dal codice civile (art. 86 TULD che rinvia all'art. 79 TULD, con le modifiche e integrazioni dettate con la L. 27 dicembre 1997, n. 449)".
La questione risulta, dunque, essere stata oggetto di pronuncia da parte del giudice di appello, il quale ha indicato le ragioni per le quali la doglianza della contribuente è priva di fondamento.
La motivazione addotta dal giudice, indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rende percepibile il fondamento della decisione e, per tale ragione, non può essere qualificata quale motivazione omessa o apparente.
16. Con il quindicesimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 217, Reg. (CEE) n. 2913/1992, e del principio secondo il quale l'Ufficio deve calcolare i dazi non appena disponga dei dati necessari.
16.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non emergendo dagli atti che l'Ufficio non abbia provveduto al calcolo dei dazi secondo la tempistica imposta dalla invocata disposizione normativa.
17. Con il sedicesimo motivo si censura la sentenza di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3, Reg. n. 1697/79 e 221, Reg. (CEE) n. 2913/1992, per aver ritenuto legittimo l'atto impositivo benchè fondato su disposizioni normative non applicabili ratione temporis al caso in esame.
17.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la mancata riproduzione dell'atto impositivo o, comunque, dello stralcio riguardante il fondamento giuridico delle violazioni contestate non consente di valutare la fondatezza della doglianza.
18. Con il diciassettesimo motivo la ricorrente critica la decisione di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 8, Reg. n. 1224/80, 2, Reg. 1495/80, 169, Reg. 2913/92 e delle norme riguardanti la determinazione del valore doganale delle merci e degli interessi, evidenziando che non aveva tenuto conto degli accrediti riconosciuti dagli esportatori.
18.1. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello, il quale ha ritenuto, sul punto, corretto l'operato dell'Ufficio in considerazione del fatto che, come rilevato in precedenza, "le cifre indicate dall'Agenzia non sono state disconosciute con altre somme provate ex art. 2697 c.c.".
19. Con il diciottesimo motivo la contribuente deduce la violazione delle medesime disposizioni di legge, sotto il diverso profilo dell'erronea determinazione del valore delle merci importate in quanto frutto della applicazione del cambio bancario anzichè di quello doganale.
19.1. Il motivo è inammissibile, in quanto muove da un assunto fattuale – l'applicazione del cambio bancario, anzichè di quello doganale – che non risulta essere stato oggetto di accertamento da parte del giudice di appello.
20. Anche con il diciannovesimo motivo di ricorso è censurata la medesima violazione di legge, sotto il profilo del mancato rilievo della prescrizione degli interessi applicati e della loro quantificazione.
20.1 La doglianza è inammissibile sia per difetto di specificità, non venendo allegati gli elementi fattuali rilevanti ai fini dell'accertamento richiesto, sia perchè presuppone una situazione fattuale di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata.
21. Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto.
22. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in cancelleria il 30 settembre 2019
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