Cassazione, sentenza n. 24273 del 30/09/2019

Sentenza n. 24273 del 30/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
24273
Data
30/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune impugnava l’annullamento di accertamenti ICI relativi a impianti eolici, contestando la deduzione tardiva della carenza di soggettività passiva della società e la documentazione utilizzata per determinare l’imponibile. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva fondato l’annullamento anche sull’illegittimità del criterio comunale di determinazione della base imponibile e sulla mancata allegazione degli elementi di confronto; tali autonome ragioni non erano state specificamente censurate ed erano quindi definitive. Il ricorso comunale è stato dichiarato inammissibile, senza esame dell’eccezione di giudicato esterno.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La NCD – Divisione Eolica S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con separati ricorsi, tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, con cui veniva richiesto dal Comune di Castelnuovo della Daunia il pagamento della maggiore imposta ICI con riferimento a 4 impianti aereogeneratori (da 660KW di potenza ciascuno e n. 02 impianti areogeneratori di 660 KW di potenza ciacuno, con potenza totale di 384 MW). Il Comune contestava l'omessa dichiarazione, l'omesso pagamento dell'imposta in acconto ed in saldo, nonchè l'omessa trasmissione della documentazione richiesta per la rilevazione degli elementi contabili necessari per la determinazione, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, del valore contabile imponibile su cui poter calcolare l'imposta. La società lamentava, inter alla, la decadenza dell'ente comunale dall'azione di accertamento, il difetto di motivazione degli atti impugnati, l'erronea determinazione dell'imponibile e che le opere autorizzate per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come pure le opere connesse, dovevano essere considerate di pubblica utilità ed in quanto tali iscritte in categoria catastale gurppo E (per le quali il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, prevede espressamente l'esenzione dall'ICI), denunciando anche l'errata applicazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, previa riunione, accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo non dovute le sanzioni comminate con gli avvisi di accertamento impugnati. Avverso la sentenza la contribuente proponeva appello. Secondo l'ente comunale, la società, eccependo la mancanza del presupposto soggettivo in sede di memorie illustrative; aveva ampliato il thema decidendum, con conseguente inammissibilità del motivo. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 359/25/11, accoglieva l'appello della NCD s.r.l. ed annullava gli avvisi di accertamento, ritenendo la società, in quanto comodataria, non soggetto passivo ICI, e rilevando l'errore nella determinazione della base imponibile in capo al titolare del diritto di proprietà. Il Comune di Castelnuovo della Daunia ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo cinque motivi. La società NCD Divisione Eolica S.r.l. si è costituita con controricorso ed ha presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, il secondo ed il terzo e il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata sotto vari profili, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed omessa pronuncia – violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla medesima questione di diritto. Parte ricorrente denuncia che, nel giudizio di secondo grado, la società contribuente avrebbe contestato per la prima volta la non debenza dell'imposta per inesistenza dei presupposti soggettivi, posto che NCD era possessore di fatto in virtù di contratto di comodato, così determinando un inammissibile ampliamento del thema decidendum. Il Comune lamenta di avere eccepito in appello tale inammissibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, ma i giudicanti avrebbero omesso di considerare la tardiva proposizione della eccezione, la tardiva produzione del contratto di comodato, e, quindi, di rilevarne l'inammissibilità.

3. Con quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L'ente comunale deduce di avere richiesto alla società contribuente le scritture contabili per poter provvedere all'accertamento dell'imposta, ma tale documentazione, come rilevato anche dal giudice di appello, non sarebbe stata consegnata. Solo nel corso del giudizio, NCD avrebbe prodotto parziale documentazione, quale copia di fatture e prospetti di costo, al fine di consentire la determinazione della base imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, non sufficiente per applicare il criterio dei costi contabilizzati. I giudici di appello, determinando il valore imponibile sulle sole copie delle fatture prodotte, avrebbero violato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in quanto la documentazione offerta dalla NCD s.r.l. nel corso del giudizio non poteva essere definita come "scrittura contabile".

4. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente essendo logicamente connessi.

4.1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi condividere quanto dedotto dalla società contribuente con controricorso, circa la formazione del giudicato interno su questioni autonomamente in grado di sorreggere il decisum di annullamento degli avvisi di accertamento, non oggetto di censura. Dalla piana lettura della sentenza impugnata, e dal contenuto del ricorso per cassazione proposto dall'ente comunale; emerge chiaramente la fondatezza di tale eccezione. In particolare, i giudici di appello a pag. 7 della motivazione della sentenza deducono che: "Il percorso motivazionale seguito dal Comune – e condiviso dalla sentenza impugnata, non appare consono al caso, in quanto il Comune non fornisce la prova di quanto scritto e viola la L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto non allega gli elementi di confronto".

Inoltre, il giudice di appello non ha ritenuto corretta la determinazione del valore imponibile basato su un generico criterio di confronto rappresentato dal costo di costruzione sostenuto da altra impresa operante nel medesimo settore ed i cui impianti sarebbero ubicati in prossimità di quelli di NCD, affermando che il Comune avrebbe dovuto determinare la base imponibile sulla base del criterio della rendita catastale ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, o del criterio dei costi sostenuti direttamente da NCD. Anche questa statuizione non è stata specificamente censurata. Ne consegue, che in difetto di specifica impugnazione, deve ritenersi coperta da giudicato la statuizione secondo cui gli accertamenti sono basati su un criterio illegittimo, in quanto non previsto dalla norma che determina la base imponibile Ici. Da tale assunto la Commissione Tributaria Regionale ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati e ne ha disposto, pertanto, l'annullamento. Il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o vizi dedotti, sicchè nel caso in cui la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 20118 del 2006; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 5051 del 2008; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. 22783 del 2011; Cass. S.U. n. 7931 del 2013; Cass. n. 4293 del 2016; Cass. 18641 del 2017).

Pertanto, in adesione a questo principio, resta fermo per il ricorrente l'onere di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, sicchè, allorchè di esso ne sia impugnata solo una o solo alcune ma non tutte, l'impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poichè, quand'anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all'unica o alle più "rationes decidendi" contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla "ratio" non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio.

4.2. Non si sottrae perciò a tale onere anche l'odierno ricorso, sulla base delle argomentazioni sopra espresse, tenuto conto che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, sopra riportate, non oggetto di specifica censura da parte dell'Amministrazione fiscale, sono da sole sufficienti a reggere il decisum di annullamento contenuto nella sentenza.

5. Da siffatti rilievi consegue l'inammissibilità del ricorso che preclude l'esame dell'eccezione del giudicato esterno proposta con memoria da NCD Divisione Eolica S.r.l. relativa alla sentenza n. 1684/XXV/2016 della CTR di Bari, che comunque deporrebbe per l'infondatezza della pretesa. Parte soccombente va condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

Domande frequenti

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