Cassazione, sentenza n. 24282 del 30/09/2019

Sentenza n. 24282 del 30/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
24282
Data
30/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità per pannelli luminosi, inferiori a cinque metri quadrati, applicati a cabine automatiche per fototessere; la CTR li aveva qualificati come insegne di esercizio anche se recanti messaggi pubblicitari. La Cassazione ha escluso che tali postazioni, diffuse sul territorio, costituiscano sede dell’attività o sua pertinenza, presupposto indispensabile e di stretta interpretazione per l’esenzione. Ha quindi accolto il ricorso della concessionaria e, decidendo nel merito, rigettato quello originario della contribuente.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La controversia, scaturita dal ricorso proposto da D. A. SRL avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXXX) emesso dalla S. M. SPA – concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità del comune di Lecco -, per recupero dell'imposta dovuta per l'anno 2011, verte sulle condizioni di esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993 e successive modificazioni. Secondo la CTR di Milano che riformava la sentenza della CTP di Lecco n. 61/02/12 accogliendo l'appello del contribuente, l'esenzione di cui al D.Lgs. cit., art. 3, comma I – bis, riguardava le insegne d'esercizio di superficie complessiva inferiore a cinque metri quadri.

La definizione di insegna d'esercizio, secondo la L. n. 75 del 2002, art. 2 – bis, comma 6, era quella di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47, recante regolamento attuativo del codice della strada. Secondo la norma, le insegne di esercizio erano scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e marchi, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa o comunque aventi la funzione di indicare il luogo di svolgimento dell'attività.

Secondo la CTR, essendo circostanza non contestata dalle parti che la superficie delle scritte in questione non superava, per ciascuna, i cinque metri quadri, occorreva determinare se esse costituissero pubblicità del prodotto commercializzato oppure insegna commerciale. E sul punto riteneva che, secondo la definizione di cui sopra, l'insegna commerciale dovesse recare un espresso riferimento all'attività esercitata nei locali in cui era collocata e poteva essere completata dall'esposizione di simboli e marchi. Nel caso in esame, la società contribuente gestiva cabine nelle quali realizzare in modo automatico foto-tessere e la pretesa dell'ente impositore aveva per oggetto l'imposta correlata ai tabelloni luminosi posti al di fuori delle cabine per indicare il luogo di svolgimento dell'attività.

Stabilito, pertanto, che il pannelli assolvevano alla funzione propria dell'insegna, non rilevava, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta, la circostanza che essi contenessero anche messaggi pubblicitari in quanto, la norma di esenzione non consentiva di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purchè la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferiva o nelle pertinenze accessorie e avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività, si fosse mantenuta nel predetto limite dimensionale.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte la San Marco spa eccependo:

– la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, del D.L. n. 13 del 2002, art. 2 bis, comma 6, conv. in L. n. 75 del 2002 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

L'intimata si costituiva con controricorso. Per l'udienza di discussione entrambe le parti depositavano memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso la ricorrente evidenziava che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, stabiliva il presupposto applicativo dell'imposta di pubblicità. Detta imposta colpiva, infatti, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione acustiche o visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico localizzabili nel territorio comunale, o che fosse da tali luoghi percepibile, nell'esercizio di un'attività economica al fine di migliorare l'immagine, i servizi e i beni del soggetto pubblicizzato.

Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2 bis, comma 6, convertito in L. 24 aprile 2002, n. 75, chiarisce che "si definisce insegna di esercizio la scritta di cui al Regolamento, art. 47, comma 1, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica". A propria volta, il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, cit. art. 47, comma 1, fornisce, dell'insegna di esercizio, la seguente definizione: "si definisce insegna di esercizio la scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui sì riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, in maniera del tutto apodittica, e quindi omettendo una qualunque motivazione, aveva affermato che, nella fattispecie, si era in presenza di insegna di esercizio, omettendo ogni valutazione su un punto decisivo della controversia, ossia se i mezzi accertati dalla ricorrente fossero o meno insegna di esercizio. Solo una volta accertato che si era di fronte ad una insegna di esercizio (L. n. 75 del 2002, art. 2 bis, comma 6) occorreva accertare se la superficie complessiva era pari o inferiore a cinque metri quadrati.

Nel caso di specie, la sentenza aveva affrontato solo il tema della superficie complessiva del mezzo accertato, nulla dicendo su un punto decisivo della controversia, ossia sulla "natura di insegna di esercizio o meno dei mezzi rilevati dalla ricorrente." Non solo, ma andava escluso nella maniera più assoluta che, nel caso in esame, si fosse in presenza di "insegna di esercizio", poichè i mezzi accertati in nessuno modo svolgevano la funzione di identificazione del luogo in cui si svolgeva l'attività economica. Infatti, la sede dell'Azienda era ad Ariccia (RM) ed era una grande impresa, diffusa su tutto il territorio nazionale, e le diciture rilevate non erano collocate presso la sede dell'impresa: dunque non erano destinate a segnalare il luogo di esercizio dell'impresa o dell'attività, bensì, erano destinate, con tutta evidenza, a pubblicizzare attività svolte e poste a disposizione di una pluralità indifferenziata di utenti e a promuovere la diffusione del prodotto. Non sussistevano, quindi, i presupposti per riconoscere l'operatività della richiesta esenzione, riconosciuta per le sole insegne di esercizio. Tale conclusione valeva anche perchè non poteva configurarsi la presenza di una sede secondaria che richiedeva specifici adempimenti di natura formale.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto di recente, in più occasioni, modo di affermare che l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 – bis, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi nè sede legale, nè sede effettiva di svolgimento dell'attività commerciale e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia diffusione territoriale che impedisce, a monte, la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. (Cass. 7778 del 20/03/2019). In detta recentissima decisione, che si riferisce alla fattispecie in tema di cabine per fototessera o postazioni di distribuzione di cibi e bevande e in cui era parte l'odierna resistente, questa Corte ha rilevato, con riferimento alla nozione di "insegna di esercizio", che, queste ultime, "per rilevare ai fini dell'esenzione dell'imposta pubblicitaria, devono in primo luogo essere destinate a contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, oltre a dover avere una superficie non superiore a cinque metri quadri." E richiamati i presupposti applicativi dell'imposta – sopra esplicitati – riteneva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede erano soggette all'imposta" (Cass., sez. 5, 11/05/2012, n. 7348, Rv. 622894- 01). Rilevava ancora che "nella fattispecie in esame", in cui pacificamente si discorreva di pannelli apposti su distributori automatici (cabine per foto tessera, stampa digitale, ecc. ovvero distributori di generi di ristoro), ai fini della corretta applicazione dell'esenzione ai sensi della norma invocata dal ricorrente, occorreva in primo luogo stabilire se le postazioni di distribuzione automatica potessero essere configurate quali "sedi" di svolgimento dell'attività commerciale. E richiamava il precedente di questa Corte, che, in un analogo caso, aveva escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di "sede" (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497.

Da ultimo, correttamente, l'indicata decisione, evidenziava che "l'ulteriore rilievo, decisivo al fine di escludere che al punto automatico di esercizio dell'attività possa attribuirsi la qualificazione di "sede", (sta nel fatto) che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l'applicazione di una norma, quale il D.Lgs. n. 507 del 1993, menzionato art. 17, comma l bis, che prevede un'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr. Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497, in motivazione). La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente affermato che "le insegne di esercizio godono dell'esenzione se inferiori a 5 mq., purchè possano definirsi tali.

A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, con la conseguenza che il ricorso va accolto. Le spese del grado seguono la soccombenza, con compensazione delle spese dei giudizi merito atteso il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali di questo grado liquidate in Euro 510,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

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