Cassazione, sentenza n. 24285 del 30/09/2019

Sentenza n. 24285 del 30/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
24285
Data
30/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava una cartella per imposta comunale sulla pubblicità e l’asserito perfezionamento della definizione agevolata mediante un’istanza generica e due versamenti, che i giudici di merito avevano ritenuto sufficienti per dichiarare cessata la materia del contendere. La Cassazione ha affermato che l’amministrazione deve verificare specificamente, per ciascuna controversia e ciascun tributo, la regolarità dell’istanza e dei pagamenti, adottando il relativo provvedimento. Il ricorso dell’ente locale è stato accolto, con cassazione e rinvio alla CTR per verificare il corretto svolgimento della procedura.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La Soc. Media 2100 S.r.l. in data 4.2.2006 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento riguardante, tra l'altro l'imposta di pubblicità per l'anno 2002 e chiedeva l'annullamento della stessa con istanza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 33.

La CTP di Roma, senza entrare nel merito, in base alla comunicazione offerta dalla soc. MEDIA 2100 srl, secondo la quale era stata presentata dalla ricorrente istanza per la definizione della lite, con sentenza del 16/6/2011 dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ritenevano i primi giudici che fosse stata perfezionata la procedura di definizione agevolata, avendo la richiedente dimostrato di aver effettuato due pagamenti di Euro 5.000, rispettivamente in data 30.6.2011 e 29.9.2011, in applicazione del citato regolamento.

Proponeva appello Roma Capitale (già Comune di Roma) che sosteneva che il contribuente aveva prestato solo una generica adesione e non era stato concluso il procedimento di definizione agevolata. Infatti, non erano stati effettuati pagamenti specifici in relazione ai vari contenziosi ed era stata presentata solo una istanza generica di adesione alle liti pendenti, accompagnata da diversi versamenti, non rispettando la delib. n. 31 del 2009, art. 5. La CTR Lazio confermava la sentenza impugnata. Secondo i giudici di appello erano state correttamente interpretate ed osservate le modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata previste dal regolamento citato, art. 6, comma 2, secondo cui il pagamento della prima rata perfezionava la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, erano riscosse coattivamente a mezzo ruolo.

Con ricorso innanzi a questa Corte Roma Capitale eccepiva:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova) in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e l'art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove), rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Violazione e falsa applicazione della delib. del Consiglio Comunale n. 31 del 2009, art. 6, comma 2, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L'intimata non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A sostegno del primo motivo, la ricorrente precisava che alla luce della disciplina stabilita dalla delib. C.C. n. 31 del 2009, il procedimento di adesione alla definizione agevolata della lite risultava compiutamente articolato. Infatti, in relazione ad ogni singola lite pendente, il contribuente era tenuto a presentare specifica istanza contenente tutte le indicazioni relative al giudizio, allo stato dello stesso, alla elencazione degli atti oggetto di giudizio, alla indicazione della percentuale da applicare secondo quanto stabilito dalla Delib. n. 31 del 2009, art. 3, alla quantificazione della somma dovuta ed alle modalità di pagamento. Solo successivamente, definita positivamente l'istanza di definizione agevolata, al contribuente veniva riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento del dovuto in unica soluzione o, in alternativa, di richiederne una rateizzazione.

Alla luce delle allegazioni probatorie fornite dalla Media 2100 nei precedenti gradi di giudizio, era di tutta evidenza come la stessa non avesse seguito l'iter previsto dalla normativa, limitandosi a manifestare, in modo generico, la volontà di aderire alla definizione bonaria, peraltro, in relazione ad un insieme di giudizi pendenti nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto, la Media 2100, non solo aveva ignorato procedure prescritte dalla Delib. C.C. n. 31 del 2009, ma sulla base dell'istanza presentata (inidonea a consentire la definizione agevolata delle liti) aveva insistito nel richiedere una dichiarazione di cessata materia del contendere. L'onere probatorio (art. 2697 c.c.) gravante sulla Media 2100 non poteva considerarsi in alcun modo assolto.

Con il secondo motivo, Roma capitale censurava la sentenza per la violazione della delib. consiliare n. 31 del 2009, art. 6, comma 2. Sul falso presupposto dell'avvenuta conclusione del procedimento di definizione agevolata la sentenza, infatti, in base al solo versamento della prima rata, a titolo di acconto, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. Per i motivi già esposti, secondo la ricorrente, in base ad istanza generica, la definizione agevolata non si era mai verificata e, pur rivelandosi idonea a sospendere i giudizi e le procedure esecutive, ma poteva produrre la chiusura del giudizio stesso per cessata materia del contendere.

Per ogni lite pendente, il contribuente era tenuto a presentare specifica istanza, contenente tutte le indicazioni relative al giudizio ed, una volta conclusa positivamente l'istruttoria, in relazione alla specifica lite, con la determinazione dell'importo dovuto, il contribuente poteva scegliere se pagare, a seguito di apposita istanza, in forma rateale. Il generico versamento di un importo, correlato alla presentazione di un istanza generica, con poteva essere equiparato al pagamento della prima rata.

Ad avviso di questa Corte, ritenuto che l'esame dei due motivi possa essere compiuto congiuntamente, si ritiene il ricorso fondato. La delib. n. 31 del 2009 del Consiglio Comunale di Roma disciplina compiutamente i termini in cui poteva procedersi alla definizione agevolata delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti. Precisamente, riguardo alla istanza, è previsto che, i soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione, a pena di decadenza, entro la data del 30 giugno 2009, apposita istanza, redatta su modello con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato e l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione. (art. 3, comma 4).

Riguardo alla sospensione della lite e delle procedure esecutive, l'art. 5 comma 1, prevede: "La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia pendente, nonchè la sospensione delle procedure esecutive delle somme iscritte a ruolo relative al soggetto interessato, fino alla data del 30 settembre 2009 nel caso di perfezionamento della definizione agevolata mediante pagamento in unica soluzione." In caso di pagamento rateale, la sospensione sarà disposta fino alla data fissata per l'estinzione del debito complessivo, salvo quanto previsto dal successivo art. 6 nei casi di omesso versamento delle rate dovute.

"La definizione della lite pendente comporta la conclusione del procedimento giurisdizionale con la possibilità in capo al contribuente di definire la questione con l'Amministrazione Comunale con il pagamento della somma ridotta ai sensi del precedente art. 3, senza l'applicazione di interessi e sanzioni." (art. 4, comma 1). Nel caso in cui la definizione non si sia verificata, l'Amministrazione Comunale comunicherà al giudice competente la ripresa d'ufficio dei procedimenti e della procedure esecutive sospese.

Infine, richiamati all'art. 6 i termini e le modalità di pagamento, la citata delib. prevede all'art. 7 che i competenti uffici dell'Amministrazione comunale sono tenuti a verificare il corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute per la definizione agevolata e la veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, ove per omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, non ritengano di accogliere le istanze, rigettano le istanze di definizione.

La normativa sopra richiamata rende evidente il fatto che debba, in ogni caso, provenire dall'Amministrazione il provvedimento di accoglimento o rigetto a seguito della prevista procedura (di presentazione dell'istanza di sospensione dei procedimenti, di pagamento del dovuto fino all'estinzione del debito complessivo, di esame della regolarità dei pagamenti in relazione alle istanze presentate) e che tale valutazione debba essere svolta con carattere di specificità rispetto ai vari tributi ed alle varie richieste. Ciò nel caso di specie non è avvenuto avendo il giudice adito direttamente valutato la regolarità della procedura, anche a fronte delle argomentazioni contrarie dell'ufficio, che lamentava, come visto, il mancato corretto perfezionamento della procedura stessa.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR Lazio perchè proceda alla verifica del corretto svolgimento della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR LAZIO, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.