Cassazione, sentenza n. 24302 del 30/09/2019
Sentenza n. 24302 del 30/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24302
- Data
- 30/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava le sanzioni per omesso versamento IVA, sostenendo che la detrazione riguardasse fatture differite e invocando la definizione agevolata e il favor rei. La Cassazione conferma che la detrazione era stata operata prima della registrazione delle fatture e che le nuove questioni fattuali non potevano essere introdotte in sede di legittimità; ritiene inoltre inapplicabili sia la definizione agevolata, trattandosi di omesso versamento, sia la causa di non punibilità, poiché l’irregolare registrazione aveva pregiudicato i controlli. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Tributaria Regionale per la Campania in Napoli, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l'impugnazione proposta dalla società New Distribution a r.l. avverso l'atto di contestazione n. (XXXXXX) relativo al mancato versamento IVA relativamente al mese di giugno 2003.
2. Ha rilevato il giudice di appello che nella fattispecie non poteva trovare applicazione la definizione agevolata della lite prevista dal, siccome il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, esclude tassativamente la possibilità di accesso alla riduzione della sanzione per il contribuente moroso nel pagamento dell'imposta; ha giudicato poi del tutto legittima la contestazione nel merito, atteso che dalla documentazione in atti si ricavava che il diritto alla detrazione IVA al giugno 2003 non era ancora venuto a esistenza per una serie di fatture la cui data di registrazione era del 31 luglio 2003.
3. Per la cassazione della citata sentenza la società New Distribution a r.l. ricorre con tre motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 19, 21, 25, 27 e 33- insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" deducendo che la CTR avrebbe omesso di motivare in relazione alle doglianze sollevate con il terzo motivo di appello, laddove sarebbe stata pedissequamente accolta la sola tesi dell'Ufficio e comunque omessa la circostanza che si trattava di fatture differite e non immediate, essendo comunque l'imposta stata detratta solo una volta.
b) Secondo motivo: "Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3 e art. 17, comma 3, con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e art. 60, comma 6, del D.Lgs. n. 462 1997, art. 2, insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5." per avere la CTR erroneamente applicato il disposto dell'art. 17 anzichè quello del citato decreto, art. 16, in assenza comunque di previa notificazione dell'avviso bonario.
c) Terzo motivo: "Violazione e/o falsa applicazione del disposto di dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, art. 5 – D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, art. 4, insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5" deducendo l'omessa pronuncia circa l'istanza di applicazione del principio del favor rei in tema di sanzioni, come introdotto dalla L. n. 133 del 2000 (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis).
2. L'Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l'infondatezza dell'avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.
3. Il ricorso va respinto.
4. Tutti e tre i motivi sono inammissibili laddove denunciano l'insufficienza della motivazione, posto che al giudizio si applica il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non prevede più tale elemento come questione declinabile nel paradigma della citata previsione.
5. Il primo motivo, laddove denuncia la violazione o la falsa applicazione di legge, è infondato: la sentenza impugnata ha correttamente inquadrato la normativa applicabile alla fattispecie, procedendo poi a motivare il proprio convincimento sulla base delle prove acquisite in atti. Le questioni della natura delle fatture (differite o immediate) e della data di consegna della merce debbono considerarsi inammissibilmente introdotte per la prima volta in questa fase, poichè la ricorrente, in violazione degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di trascrivere o indicare come dove e quando le relative allegazioni siano state introdotte nella fase di merito, posto che di tali questioni la sentenza di appello non fa menzione alcuna. Laddove la restante parte della doglianza rappresenta non una confutazione delle ragioni della sentenza, bensì una diversa e autonoma ricostruzione del merito della vicenda, non consentita in questa fase di legittimità. In ogni caso la tesi difensiva è anche infondata nel merito, sulla scorta di CGUE, 21.11.2018, C-664/16, laddove si precisa che la fattura ammette equipollenti per dimostrare che l'IVA sia stata assolta; tuttavia la normativa invocata attiene all'esigibilità del tributo in capo al cedente, che è il soggetto passivo d'imposta, mentre non lo è il cessionario, che può esserlo solo ove documenti che ha curato personalmente l'assoluzione dell'imposta e che ha successivamente instato per la relativa rivalsa, elementi non dedotti nel giudizio che ne occupa.
6. Il secondo motivo, per la parte relativa alla lamentata violazione di legge, è infondato. La CTR ha argomentato che l'inapplicabilità della definizione agevolata prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 del discende dalla circostanza che nella fattispecie sì è in presenza di un omesso versamento di imposta, per effetto dell'illegittima detrazione dell'IVA su fatture non ancora registrate. E nel far ciò la sentenza si è adeguata alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 12645 del 19/05/2017, in motivazione).
7. Il terzo motivo, laddove lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, va parimenti respinto. La doglianza assume che la CTR abbia omesso di applicare la diposizione di favore sopravvenuta per effetto dell'introduzione nell'indicato decreto dell'art. 5-bis, per effetto della L. n. 133 del 2008, di conversione del di n. 112 del 2008. In realtà la citata previsione, pur essendo ratione temporis applicabile alla fattispecie in quanto entrata in vigore il 22 agosto 2008, e dunque prima della notificazione dell'avviso impugnato, tuttavia non è applicabile alla fattispecie atteso che la CTR ha accertato l'irregolare e illegittima registrazione delle fatture in data anteriore alla loro emissione, con conseguente pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, che il comma 5-bis annovera come circostanza ostativa all'applicabilità della causa di non punibilità ivi prevista.
8. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la New Distribution s.r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità che liquida in Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per i versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
Domande frequenti
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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