Cassazione, sentenza n. 25054 del 08/10/2019

Sentenza n. 25054 del 08/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
25054
Data
08/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva il rimborso dei maggiori dazi versati per materassi gonfiabili, sostenendo che dovessero essere classificati come prodotti di materiale plastico anziché come materassi gonfiabili in tessuto; la CTR aveva accolto la domanda. La Cassazione ha escluso la motivazione apparente e dichiarato inammissibili le censure dell’Agenzia sulla composizione, sulla funzione dei prodotti e sulle informazioni tariffarie, utilizzate dal giudice regionale solo come supporto interpretativo. Sono stati rigettati il ricorso principale e quello incidentale sulla rivalutazione monetaria, formulato senza specifica allegazione e prova del maggior danno; quello incidentale condizionato è rimasto assorbito.

Testo della pronuncia

1. A seguito dell'importazione, negli anni 2010 e 2011, di materassi gonfiabili in PVC (cd. airbed), la M. S.P.A. presentò istanza di revisione dell'accertamento relativo a 77 dichiarazioni doganali agli stessi inerenti, instando per la rettifica della voce doganale assegnata a tale merce, con conseguente imposizione di un dazio inferiore e ripetizione, in proprio favore, delle maggiori somme versate.

2. L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI rigettò tale istanza e, conseguentemente, avverso il provvedimento di diniego del rimborso la M. S.P.A. propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza 361/21/13, lo rigettò, confermando la correttezza della classificazione operata dall'Ufficio.

3. Tale decisione fu quindi impugnata dalla società contribuente innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza n. 6888 del 17.12.2014, accolse il gravame, annullando l'atto di diniego e dichiarando dovuto il rimborso dei maggiori dazi versati, oltre agli interessi. In particolare, per quanto in questa sede interessa, la C.T.R. ha escluso che i beni importati potessero essere classificati come "materassi gonfiabili in tessuto", essendo essi al contrario composti in materiale plastico.

4. Avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituita, con controricorso, la M. S.P.A., la quale ha altresì proposto ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. reso una motivazione del tutto apparente in relazione alla ritenuta prova, asseritamente assolta ad opera della società contribuente, circa la composizione in materiale plastico della merce importata.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La sentenza impugnata risulta conforme al disposto dell'art. 36, del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di contenzioso tributario, secondo cui la sentenza deve contenere, fra l'altro, la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto" – ed infatti contiene il minimo indispensabile necessario a dar conto dell'accoglimento dell'appello della società contribuente, attraverso la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, rendendo possibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni (cfr., in specie, la p. 3 della motivazione) che stanno a fondamento del dispositivo.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell'omessa valutazione, ad opera della C.T.R., della contestazione compiuta da essa AGENZIA DELLE ENTRATE circa la asserita composizione in sola plastica della merce oggetto di contestazione, avendo l'AGENZIA anzi sostenuto come, ai fini della classificazione doganale, la parte floccata dei materassini importati dovesse ritenersi di tessuto.

2.1. Il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile.

2.2. Esso infatti, difetta di specificità (cfr. l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere l'AGENZIA: a) chiarito se ed in che termini, in prime cure, fosse già stata effettivamente proposta la difesa concernente la natura tessile del tessuto floccato (cfr. ricorso, pp. 6-7) (sì da rendere la deduzione in questione, ai fini del vaglio di ammissibilità del motivo di ricorso, "nuova"); b) trascritto il contenuto delle I.T.V. depositate dalla società contribuente e donde emergerebbe la conferma circa la natura tessile dell'8 per cento del materassino importato (così da precludere al Collegio ogni valutazione in merito alla loro effettiva portata in detti termini).

3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione delle regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 – titolo 1 – Reg. CEE n. 2658/1987 e successive modifiche, nonché violazione del Reg. CE 625/2007)" (cfr. ricorso, p. 7), per non avere la C.T.R. considerato, ai fini della classificazione doganale, anche la funzione svolta dal materassino in questione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Noto essendo (cfr. Cass., Sez. 5, 16.11.2018, n. 29537, Rv. 651284-01) che, in tema di dazi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (cd. codice NC), secondo la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, in causa C- 198/15, punti 24 e 26), rileva non già l'uso possibile, bensì l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione, cionondimeno parte ricorrente omette di indicare, nello specifico, quali sarebbero le specifiche previsioni del nomenclatore violate, così precludendo al Collegio ogni valutazione in ordine al denunziato vizio.

4. Con il quarto motivo l'Agenzia delle Dogane censura la sentenza impugnata (in relazione al vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la C.T.R. violato gli artt. 6-12 del C.D.C. (Reg. CEE n. 2913/1992) nonché 5-14 del D.A.C. (Reg. CEE n. 2954/1993), quanto al ritenuto valore vincolante o, in subordine, interpretativo, rispetto alla classificazione de qua vertitur, delle I.T.V. prodotte dalla società contribuente in grado di appello, nonostante (a) le stesse siano state emesse il 7.7.2014 e, dunque, successivamente alle operazioni doganali oggetto di contenzioso (risalenti al 2010 ed al 2011) e (b) non vi sia corrispondenza tra la merce da dette I.T.V. considerata e quella presentata in dogana dalla M. S.P.A..

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La CTR lombarda, diversamente da quanto ipotizzato dalla ricorrente, non ha ritenuto dirimente, ai fini della classificazione dei prodotti, le informazioni tariffarie vincolanti (I.T.V.) adottate dall'Ufficio doganale nell'anno 2014 (le quali "evidenziano comunque chiaramente che i beni non vanno classificati tra quelli con parti in tessuto ma tra quelli in materiale plastico, rectius nel capitolo dei materiali plasitici" – cfr. sentenza impugnata, p. 3, terzultimo cpv.), essendosi piuttosto limitata a riconoscere a tali ITV il carattere di mera fonte interpretativa utilizzabile a supporto delle ragioni che hanno portato alla qualificazione dei prodotti importati come materiale plastico, con conseguente esclusione di qualsivoglia violazione dell'art. 12, paragr. 2 Reg. CEE n. 2913/1992 CDC che definisce l'ambito di efficacia della ITV disponendo che la informazione "è obbligatoria per l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità": ed infatti, la ratio decidendi della sentenza non attinge direttamente alla efficacia giuridicamente vincolante delle I.T.V. (efficacia, peraltro, palesemente insussistente nel caso di specie, essendosi le operazioni doganali in esame perfezionate anteriormente alla comunicazione delle I.T.V.), riferendosi i giudici di appello ad esse, soltanto a conforto degli altri argomenti su cui è fondato il giudizio classificatorio espresso con riferimento alla concreta fattispecie (cfr. anche, in termini Cass., Sez. 5, 3.2.2014, n. 2250, richiamata dalla stessa difesa dell'AGENZIA).

5. Risultano in conseguenza assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato.

6. Con l'unico motivo di ricorso incidentale non condizionato, infine, la società contribuente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), l'omissione di pronunzia della C.T.R. in relazione alla chiesta condanna dell'AGENZIA al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme chieste a rimborso.

7. Il motivo è infondato, dovendosi condividere l'assunto del P.G. circa l'avvenuto rigetto implicito, da opera della C.T.R. i di tale domanda, formulata in termini così generici (in difetto, cioè, della necessaria specifica allegazione e prova circa il maggior danno subito – cfr. Cass., Sez. 3, 18.2.2016, n. 3173, Rv. 639074-01) da imporre il suo mancato accoglimento, pena l'extrapetizione su tale specifico aspetto (arg. da Cass., Sez. 2, 30.7.1990, n. 7656, Rv. 468430-01).

8. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e rigetto dell'unico motivo di ricorso incidentale non condizionato.

9. Consegue da quanto precede la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza.

10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale M. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale non condizionato. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale M. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26.3.2019.

Domande frequenti

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