Cassazione, sentenza n. 25055 del 08/10/2019
Sentenza n. 25055 del 08/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25055
- Data
- 08/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava la revoca in autotutela di precedenti annullamenti riguardanti la classificazione doganale di tavoli in metallo e cristallo, revoca che confermava contestualmente le originarie decisioni sfavorevoli. La Cassazione ha ribadito che l’amministrazione può annullare anche un proprio precedente atto di annullamento, ma ciò non fa rivivere automaticamente l’atto impositivo eliminato: occorre un nuovo esercizio positivo e tempestivo del potere. Nel caso concreto, i provvedimenti contenevano la conferma positiva delle decisioni doganali ed erano intervenuti entro il termine triennale; il ricorso è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Nel corso del 2012 l'AGENZIA DELLE DOGANE – DIRETTORE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA, notificò alla IMPRESE PP S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., due atti (prot. n. 2012-10751/RU e 2012-10752/RU, dell'11.3.2012) di revoca, in autotutela, dei precedenti provvedimenti (prot. n. 33305/RU e 33307/RU del 27.10.2011) di annullamento, anch'essi in autotutela, delle Decisioni assunte nel corso del 2011 dal Direttore Interregionale dell'Agenzia delle Dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata in merito alla controversia doganale instaurata dalla società contribuente sulla classificazione attribuita alla merce (nella specie, tavoli in metallo e cristallo) dalla stessa importata.
2. In particolare, a fronte dell'originaria classificazione della merce importata in termini di "mobili di altre materie", la IMPRESE PP instaurò una controversia doganale, onde conseguire la diversa classificazione in termini di "altri mobili di metallo", conclusasi con due provvedimenti di rigetto del Direttore Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell'Agenzia delle Dogane. Avverso tali provvedimenti furono quindi contestualmente proposti (a) ricorsi innanzi alla C.T.P. di Taranto nonché (b) istanze, al medesimo Direttore Interregionale, di loro annullamento in autotutela: queste ultime furono accolte, con provvedimenti prot. n. 33305/RU e 33307/RU del 27.10.2011.
3. Sennonché, con due successivi atti (prot. n. 2012- 10751/RU e 2012-10752/RU, dell'11.3.2012) notificati alla IMPRESE PP il 17.4.2012, l'Ufficio provvide – come detto – alla revoca, in autotutela, di tali provvedimenti di annullamento, contestualmente confermando le originarie Decisioni di controversia doganale; 4. Avverso tali atti di revoca la IMPRESE PP propose, quindi, ricorso innanzi alla C.T.P. di Bari che, con sentenza 3276/2014, previa riunione li rigettò; tale decisione fu quindi impugnata dalla contribuente innanzi alla C.T.R. della Puglia che, con sentenza n. 520/2016, depositata l'1.3.2016, confermò la decisione di prime cure, ritenendo pienamente legittima la revoca, in autotutela, dei precedenti provvedimenti di annullamento, anch'essi in autotutela, delle Decisioni di controversia doganale.
5. Avverso tale decisione la IMPRESE PP ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione, rispettivamente, all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 19 del Reg. CE n. 450/2008 (già art. 9 del Reg. CEE n. 2913/1992) per avere reso una motivazione contraddittoria in relazione alla ritenuta legittimità del provvedimento di revoca, in autotutela, dei precedenti provvedimenti di annullamento, anch'essi in autotutela, delle Decisioni assunte nel corso del 2011 dal Direttore Interregionale dell'Agenzia delle Dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata in merito alla controversia doganale instaurata dalla società contribuente sulla classificazione della merce (nella specie, tavoli in metallo e cristallo) importata, legittimità della revoca fondata sulla sopravvenuta conoscenza – in realtà, si opina, mancante – di informazioni sugli elementi caratterizzanti la merce in questione rispetto all'annullamento in autotutela.
1.1. Va anzitutto chiarito che il motivo, sì come proposto, deve essere correttamente qualificato in termini di vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., essendosi parte ricorrente complessivamente doluta non già dell'erronea ricognizione, da parte della C.T.R., della fattispecie astratta recata dall'art. 19 (già 9) cit. quanto, piuttosto, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-2, 12.10.2017, n. 24054, Rv. 646811-01).
1.2. Sennonché, pur così riqualificato, il motivo esorbita dai confini del vizio motivazionale denunziabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ormai circoscritto, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio in questione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01, cit. nonché, da ultimo, Cass., Sez. 3, 12.10.2017, n. 23940, Rv. 645828-01).
1.3. In particolare, sviluppando nello specifico quanto appena esposto, si deve rilevare come la decisione impugnata fondi, in parte qua, sull'assunto che la formulazione dell'art. 9 cit. (attuale 19) sia tale da comprendere le ipotesi di revoca dell'atto favorevole al contribuente (i.e., l'atto di annullamento in autotutela delle "Decisioni") dovuta alla sopravvenuta conoscenza degli elementi caratterizzanti la merce importata, per effetto di informazioni acquisite successivamente all'annullamento stesso, più specificamente individuate (all'ultimo cpv. della p. 9 ed alle prime tre righe della p. 10 della motivazione) nel materiale (cristallo anziché vetro) in LUL risulta realizzato il piano dei tavoli importati: tale circostanza emergerebbe da alcune I.T.V. relative a prodotti similari importati dalla medesima società, delle quali non v'è effettivamente traccia nel primo provvedimento di annullamento in autotutela, trascritto alla p. 54 del ricorso. Ciò posto, non può il ricorrente rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 6-5, 7.4.2017, n. 9097, Rv. 643792-01).
2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ., in merito alla ritenuta persistente legittimità della pretesa impositiva, nonostante l'intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere, con statuizione passata in cosa giudicata, sui giudizi di impugnazione relativi alle Decisioni di controversia doganale prot. nn. 2011-23534/RU e 27120/RU del 12.9.2011, quale conseguenza del loro annullamento in autotutela.
2.1. Il motivo è infondato, essendo sufficiente all'uopo rilevare come non vi sia prova, agli atti, dell'intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze 984/02/14 e 983/02/14 della C.T.P. di Taranto (arg. da Cass., Sez. 2, 22.1.2018, n. 1534, Rv. 647079-01).
2.2. Quanto precede implica l'assorbimento del sesto motivo, con cui parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell'omesso esame, ad opera della C.T.R. della Puglia, del giudicato esterno formatosi in relazione ai giudizi di impugnazione delle I.T.V. sottese al provvedimento di revoca, in autotutela, degli originari atti di annullamento delle Decisioni delle controversie doganali.
3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. non solo per avere ritenuto legittima, in violazione del principio di affidamento del contribuente, la revoca degli atti di annullamento delle Decisioni in questione (quinto motivo), ma anche per avere ritenuto legittima la disposta concomitante "reviviscenza" di queste ultime (terzo motivo), censurando peraltro in termini di inammissibilità, siccome questione "nuova", perché proposta solo in sede di gravame, la specifica doglianza svolta, sul tale peculiare profilo, dalle IMPRESE PP.
3.1. I motivi – che, per identità di questioni agli stessi sottesC, ben possono essere trattati unitariamente, pur dovendosi riqualificare la quarta censura in termini di dedotto error in procedendo – sono, nel loro complesso, infondati.
3.2. Premesso che dalla lettura degli atti introduttivi dei giudizi – negli stralci di essi riprodotti in ricorso – emerge con chiarezza che le censure originariamente svolte dalla società contribuente in relazione alla lesione del principio di correttezza e buona fede e di tutela del legittimo affidamento del contribuente erano volte a far valere, tra l'altro, l'illegittimità della reviviscenza automatica dell'efficacia delle originarie Decisioni annullate in autotutela (donde effettivamente l'erroneità della statuizione della C.T.R. in relazione alla novità della questione), osserva in proposito il Collegio come, nel risolvere una questione analoga alla presente, questa Corte ha già chiarito che in materia tributaria, il potere della P.A. di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi o infondati è espressamente riconosciuto dall'art. 2 quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994 (convertito in l. n. 656 del 1994) e non sussistono ragioni per non ritenere che possa essere annullato – come nella specie – anche un precedente atto di annullamento, senza che da tale annullamento, tuttavia, consegua la riviviscenza dell'originario atto impositivo, ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento, avendo l'amministrazione finanziaria in tal caso l'obbligo di un positivo esercizio del suo potere impositivo mediante un nuovo atto "sostitutivo" del precedente, da adottare entro il termine previsto per il compimento dell'atto (Cass., Sez. 5, 8.10.2013, n. 22827, Rv. 628487-01). Diversamente opinando, d'altronde, all'atto negativo a contenuto esclusivamente demolitorio verrebbe ad attribuirsi una implicita valenza di autotutela positiva la quale presuppone, invece, pur sempre l'esercizio doveroso, sotto forma di amministrazione attiva, del tipo di potere già utilizzato in sede di emissione dell'atto che si intende sottoporre al riesame (Cass. Sez. 5, 12.5.2011, n. 10376, Rv. 617925-01): il potere impositivo, anche nella forma di autotutela positiva, infatti, deve essere esercitato secondo le forme, i tempi ed i criteri disciplinati dalla legge e tra l'altro, come già detto, può avere luogo, oltre che, in mancanza di giudicato sull'accertamento emesso dall'Amministrazione, soltanto entro il termine previsto per il compimento dell'atto (Cass., Sez. 5, 16.7.2003, n. 11114, Rv. 565120-01, Cass., Sez. 5, 20.10.2011, n. 21719, non massimata).
3.3. Orbene, dalla stessa lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità emerge chiaramente come, nella specie (a) i provvedimenti di revoca oggetto di impugnazione contengono anche il provvedimento "positivo" di conferma delle Decisioni di controversia doganale (con conseguente reiezione dell'istanza di riclassificazione della merce oggetto di importazione) – cfr. p. 54 del ricorso, in nota – e (b) tale potere è stato tempestivamente esercitato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. l'art. 221, n. 3 e 4, del codice doganale comunitario (nella versione applicabile ratione temporis), entro il triennio dall'importazione (avvenuta tra ottobre e novembre 2010), trattandosi di atti adottati 1'11.4.2012 e successivamente notificati alla contribuente in data 17.4.2012.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della IMPRESE PP S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
4.1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed in relazione ciascuno dei procedimenti riuniti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Per l'effetto condanna la IMPRESE PP S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 600,00 (seicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente IMPRESE PP S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26.3.2019.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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