Cassazione, sentenza n. 25242 del 09/10/2019
Sentenza n. 25242 del 09/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25242
- Data
- 09/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio di revocazione relativo a cartelle recanti un debito IVA da liquidazione di gruppo, la società denunciava un errore della precedente sentenza di Cassazione circa la necessaria partecipazione del concessionario della riscossione in appello. Durante il procedimento, tuttavia, la contribuente ha documentato il pagamento integrale delle rate previste dalla definizione agevolata dei carichi cui aveva aderito. Preso atto dell’estinzione del debito riguardante le cartelle impugnate, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La G. s.r.I., consociata di un gruppo imprese avente come capofila la U. s.r.l., impugnò, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma tre cartelle di pagamento (n. xxxxxxxx; n. xxxxxxxxx; n. xxxxxxxxx) con le quali l'Agenzia delle entrate aveva, per quanto di ragione, iscritto a ruolo il debito Iva (1997) risultante dalla liquidazione di gruppo facente capo alla società controllante. La CTP di Roma, con sentenze n. 163/47/2004, n. 162/47/2004, n. 161/47/2004, accolse i ricorsi.
1.2.Avverso le sentenze di primo grado, l'Agenzia delle entrate propose separati appelli dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 138/2007, depositata in data 8 aprile 2008, li accolse parzialmente, confermando la legittimità di quanto preteso nelle impugnate cartelle per l'imposta principale, con esclusione delle sanzioni.
1.3. Avverso la sentenza di secondo grado, la società contribuente propose ricorso per cassazione che, con sentenza n. 15662 del 2014, depositata in data 9 luglio 2014, lo rigettò.
1.4. Avverso la richiamata sentenza della Corte di cassazione, la contribuente propone ricorso per revocazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate.
1.5. La G. s.r.l. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, G. s.r.l. denuncia l'errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte nella sentenza n. n. 15662 del 2014 laddove, nel rigettare il quarto motivo di ricorso, aveva escluso, al punto 4.1. della detta pronuncia, la configurabilità nel giudizio di appello del litisconsorzio necessario del concessionario della riscossione, pur avendo quest'ultimo partecipato regolarmente al giudizio di primo grado, sulla base dell'errato presupposto che l'impugnazione della cartella di pagamento avesse avuto ad oggetto solo vizi riguardanti la sfera di competenza dell'Agenzia delle entrate (la tardività della notifica della cartella) mentre, al successivo punto 4.2., aveva dato atto che tale impugnazione riguardava anche vizi propri di questa (quale l'omessa indicazione dell'autorità presso cui potere promuovere il riesame in sede di autotutela), di competenza esclusiva del concessionario della riscossione.
2. In pendenza di giudizio, la G. s.r.l. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a pagare tutte le rate del piano di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv, con mod., dalla legge n. 225 del 2016, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. xxxxxxxx, n. xxxxxxxx; n. xxxxxxxx.
3. In conclusione, risultando dai documenti allegati alla detta memoria l'avvenuto saldo del debito in forza di definizione dei carichi pendenti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. In ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
Cosi deciso in Roma in data 5 aprile 2019
Domande frequenti
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