Cassazione, sentenza n. 25266 del 09/10/2019
Sentenza n. 25266 del 09/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25266
- Data
- 09/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva revocato l’agevolazione sull’imposta di registro applicata all’acquisto di un immobile in area soggetta a piano particolareggiato; la CTR aveva ritenuto sufficienti le opere di urbanizzazione realizzate entro il quinquennio. La Cassazione afferma invece che il beneficio richiede l’integrale realizzazione di una nuova costruzione, potendo rilevare al più un edificio giunto al rustico con mura perimetrali e copertura, mentre le sole urbanizzazioni non bastano. Accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione della società.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Immobiliare S. srl ha acquistato un immobile, chiedendo l'agevolazione di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 al fine dell'utilizzazione edificatoria dell'area.
In seguito, l'agevolazione in questione è stata revocata e l'amministrazione ha recuperato l'imposta non corrisposta nella misura ordinaria.
L'Immobiliare S. srl ha proposto opposizione che la CTP di Treviso, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 77/06/2013, ha respinto.
L'Immobiliare S. srl ha presentato appello che la CTR di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 996/30/2014, ha accolto.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 poiché la CTR avrebbe errato nel ritenere che le agevolazioni potessero spettare al contribuente che si fosse limitato a realizzare, nel quinquennio previsto dalla legge, le sole opere di urbanizzazione dell'area interessata.
La doglianza è fondata.
In tema di agevolazioni tributarie, la fruizione del beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro dell'i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'articolo 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, vigente ratione temporis, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l'integrale realizzazione di una nuova costruzione, dovendosi escludere la sufficienza dell'esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione attesa la necessità di costruire un nuovo edificio ovvero di demolire e ricostruire altro preesistente, poiché la ratio legis della disposizione è intesa ad incentivare l'attività edificatoria nei terreni compresi nei piani suddetti (Cass., Sez. 6-5, n. 3533 del 9 febbraio 2017; Cass., Sez. 6-5, n. 14677 del 18 luglio 2016, non massimata; Cass., Sez. 6-5, n. 12047 del 13 giugno 2016, non massimata; Cass., Sez. 5, n. 5754 del 23 marzo 2016, non massimata; Cass., Sez. 6-5, n. 25435 del 17 dicembre 2015, non massimata; Cass., Sez. 6-5, n. 3449 del 14 febbraio 2014).
Nell'interpretare la norma la Suprema Corte è giunta al massimo ad affermare che la fruizione del beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'articolo 33 della legge n. 388 del 2000, postula l'integrale realizzazione, entro il quinquennio, delle potenzialità edificatorie dell'area, requisito che, in analogia con quanto disposto dall'articolo 2645 bis, comma 6, c.c., può ritenersi integrato quando l'edificio, ancorché non del tutto completato, sia stato eseguito a rustico, con mura perimetrali e copertura, così da assumere nitide caratteristiche funzionali e di reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile conformità delle prescrizioni urbanistiche. Peraltro, nell'affermare l'esposto principio, la S.C. ha chiarito, in relazione ad un'area destinata alla realizzazione di un grande centro commerciale, che non poteva ritenersi verificato il requisito di agevolazione in oggetto, atteso che, alla scadenza del quinquennio, solo un edificio tra quelli previsti dal piano particolareggiato presentava le caratteristiche del rustico, mentre un altro risultava mancante del 20% di copertura e del 30% di tamponature esterne e, nella residua area, erano state create le sole fondazioni per ulteriori corpi aggiuntivi (Cass., Sez. 6- 5, n. 30018 del 14 dicembre 2017).
2. il ricorso è, quindi, accolto, con cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito ex articolo 384 c.p.c.
Poiché l'unico motivo di opposizione della società ricorrente è stato ritenuto infondato da questa corte di legittimità, ne consegue il rigetto dell'originario ricorso proposto davanti alla CTP di Treviso dalla medesima società.
3. Le spese di lite sono compensate in ordine alle fasi di merito, in ragione dell'avvenuto consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale qui accolto solo negli ultimi anni, mentre seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. quanto al giudizio di legittimità e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la società controricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 4 luglio 2019.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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