Cassazione, sentenza n. 25499 del 10/10/2019
Sentenza n. 25499 del 10/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25499
- Data
- 10/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva chiesto il rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti presenti nei motori delle autovetture importate; la CTR lo aveva riconosciuto, escludendo che l’Ufficio avesse dimostrato la traslazione dell’onere sui clienti e il conseguente indebito arricchimento. La Cassazione ha rilevato che il giudice regionale aveva motivatamente valutato bilanci, margini di utile e fatture, senza ravvisare presunzioni gravi, precise e concordanti circa la traslazione. Poiché il ricorso dell’Agenzia proponeva una diversa lettura del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito, è stato dichiarato inammissibile e l’Amministrazione è stata condannata alle spese.
Testo della pronuncia
1. La M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., impugnò, innanzi alla C.T.P. di Vercelli, il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza proposta all'AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI VERCELLI, avente ad oggetto il rimborso dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti contenuti all'interno dei motori delle autovetture importate da essa contribuente nel periodo febbraio – dicembre 2003.
2. La C.T.P di Vercelli, con sentenza 40/01/2009, rigettò il ricorso e avverso tale decisione la M.M. AUTOMOBILI propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. del Piemonte che, con sentenza n. 79/06/11, depositata il 7.11.2011, in riforma della gravata decisione, accolse l'originario ricorso, ritenendo dovuto il rimborso in questione, "non avendo l'ufficio svolto alcuna indagine fattiva della contabilità aziendale, limitandosi a negare il rimborso, senza verificare dai mastri i movimenti contabili relativi alle accise pagate, senza effettuare alcun analitico controllo della fatturazione e quindi la possibilità di ricarico del cliente".
3. Avverso tale decisione l'AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituita, con controricorso, la M.M. AUTOMOBILI, la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con i primi tre motivi l'AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell'insufficiente motivazione della gravata sentenza, in relazione agli elementi forniti dall'Ufficio a dimostrazione dell'avvenuta traslazione a terzi dell'accisa in questione, nonchè dell'indebito arricchimento che ne avrebbe tratto la società contribuente in caso di rimborso.
2. Con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, come novellato dalla L. n. 13 del 2007, art. 21, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto le presunzioni allegate dall'Ufficio in ordine all'avvenuta traslazione dell'imposta a valle, nonchè all'indebito arricchimento che sarebbe conseguito in favore della M.M. AUTOMOBILI, non concordanti tra loro e, dunque, inidonee a sorreggere il diniego di rimborso dell'accisa.
3. I quattro motivi – tutti riconducibili al vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed esaminabili congiuntamente, stante l'identità di questioni agli stessi sottese – sono inammissibili.
3.1. Nella specie, la C.T.R., onde escludere i caratteri dell'art. 2729 c.c. (non potendosi, nella specie, far ricorso alle presunzioni cd. supersemplici. Cfr. Cass., Sez. 5, 25.9.2013, n. 21977, non massimata) rispetto alle presunzioni addotte dall'Ufficio a sostegno della legittimità del proprio diniego di rimborso, ha chiarito che: (a) alcuna specifica voce sulla traslazione dell'imposta sugli oli lubrificanti emerge dai bilanci della M.M. Automobili; (b) l'esistenza di un margine di utile per la contribuente non depone, ex se, nel senso di tale traslazione; (c) la fatturazione esibita dalla società contribuente non evidenzia l'addebito delle imposte sul compratore. Le censure svolte dalla parte ricorrente si risolvono, invece, in una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio già vagliato dalla C.T.R., in contrasto col principio di diritto in base al quale spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 63411801; Cass., Sez. 6-1, 17.1.2019, n. 1234, Rv. 652672-01).
4. Il ricorso va dunque rigettato.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della M.M. AUTOMOBILI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre 15% su tale importo, per rimborso forfetario spese generali, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
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