Cassazione, sentenza n. 25514 del 10/10/2019

Sentenza n. 25514 del 10/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
25514
Data
10/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Era impugnata la decisione che aveva respinto la revocazione della sentenza confermativa degli accertamenti ICI 2005 su terreni edificabili; secondo le contribuenti, il precedente giudicato relativo al 2006 avrebbe dovuto determinare un esito opposto. La Cassazione rileva che l’eventuale errore nell’interpretare o nel presupporre il giudicato ha natura giuridica e non costituisce errore di fatto suscettibile di revocazione. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese poiché la parte intimata non aveva svolto difese.

Testo della pronuncia

Le società Immobiliare Bi.Gi. di B.G.P. & C s.a.s e Immobiliare M.M.R. & C. s.a.s., impugnavano gli avvisi di accertamento ICI, notificati dalla società Teateservizi S.r.l. per conto del Comune di Chieti, con riferimento all'anno di imposta 2005, con cui veniva richiesto il pagamento della maggiore imposta, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento a terreni di cui erano proprietarie pro indiviso. Le contribuenti denunciavano l'intervenuta decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, il difetto di motivazione degli atti e l'infondatezza della pretesa basata su un valore attribuito alle superfici ritenuto incongruo rispetto alle effettive pontenzialità edificatorie delle stesse, oltre al difetto di prova. La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti rigettava il ricorso, sul presupposto della natura edificabile delle aree in quanto inserite nel P.R.G., ritenendo non dimostrato da parte delle società il minore valore di mercato rispetto a quanto risultante dalla perizia di stima richiamata negli avvisi di accertamento. Le contribuenti proponevano appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 537/06/2014. Avverso la pronuncia le società contribuenti proponevano ricorso per revocazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, ritenendo la decisione in contrasto con un precedente giudicato, intervenuto tra le parti e per una annualità diversa (anno 2006), ossia con la sentenza della CTP di Chieti n. 181/04/2012. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 475/07/2015 rigettava la domanda, ritenendo che la sentenza passata in giudicato non affermasse un fatto in contrasto con quanto ritenuto dalla sentenza revocanda, traendo, invece, da un unico antecedente logico, pacificamente acquisito in entrambi i giudizi, una conclusione diversa.

Le società contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. Parte intimata non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando l'intervenuto giudicato esterno e, quindi, la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.c., nonchè dell'art. 395 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Si eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia determinante, ai fini della risoluzione della controversia, al giudicato intervenuto tra le medesime parti in relazione a questione identica a quella oggetto del presente giudizio con riferimento a diversa annualità (anno 2006) e, quindi, per non avere ritenuto affetta da errore revocatorio la sentenza che quel giudicato avrebbe ignorato.

2. Il motivo è infondato.

Va qui richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche; pertanto gli eventuali errori di intepretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto, ma quali errori di diritto, inidonei, come tali, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. Sez. Unite n. 5105 del 2003, n. 21639 del 2004, n. 23242 del 2005). L'erronea presupposizione dell'esistenza del giudicato, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva pertanto non come errore di fatto, ma quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina (Cass. n. 10930 del 2017).

3.Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Domande frequenti

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