Cassazione, sentenza n. 26893 del 22/10/2019

Sentenza n. 26893 del 22/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
26893
Data
22/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerne un accertamento sintetico, fondato sul redditometro, di maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali per il 2005, già confermato nei due gradi di merito. La Corte non riesamina la fondatezza degli indici reddituali: dichiara inammissibili le censure perché non individuavano correttamente un fatto storico decisivo omesso, sollecitavano una nuova valutazione del merito oppure cumulavano genericamente violazioni normative e vizi motivazionali. Il ricorso è stato rigettato, con conferma dell’accertamento e condanna del contribuente alle spese.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 219 del 2.10.2012 (depositata il 25.10.2012) la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l'appello proposto da (XXXXX) confermando la sentenza n. 92/5/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva a sua volta respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso per IRPEF e addizionali 2005 dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 4 e ss (redditometro) e del Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 e succ. modificazioni e integrazioni, aveva accertato, un reddito di 68.516,00 Euro, da cui maggiori imposte IRPEF e Addizionali per complessivi 21.042,00 Euro.

2. Osservava in particolare la C.T.R. che gli elementi acquisiti dall'Ente impositore consentivano di presumere una maggiore potenzialita' reddituale del contribuente il quale dal canto suo non era stato in grado di assolvere l'onere probatorio di contrastare le pretese creditorie portate dall'atto impositivo.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

4. L'Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, non ha presentato alcun controricorso e si e' costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex articolo 370 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, dell'articolo 115 e 116 c.p.c.", lamentando che, in relazione agli elementi presuntivi formulati dall'ufficio aveva fornito validi elementi idonei a contrastare l'assunto dell'ente impositore, ma la C.T.R. non aveva tenuto alcun conto di tali elementi, fornendo una motivazione lacunosa e del tutto insufficiente.

1.2. Detto motivo risulta inammissibile, non conformandosi allo schema normativo del nuovo vizio "motivazionale", quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur trattandosi di sentenza depositata il 25.10.2012, e, pertanto, in epoca successiva alla data di entrata in vigore (11.9.2012) della novella legislativa. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l'articolo 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza che "nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'articoli 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita', fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "omessa pronuncia su alcuni motivi del gravame con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex articolo 360 c.p.c., n. 4; violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 del c.p.c.", lamentando che, "ad eccezione della questione attinente la superficie dell'abitazione principale, tutte le altre richieste sono rimaste completamente ignorate e quindi prive di qualsivoglia pronunciamento da parte della C.T.R. che, in "patente violazione dell'articolo 112 c.p.c", nulla avrebbe detto "in merito all'eccepito difetto e carenza di motivazione dell'atto impositivo; parimenti senza risposta sarebbe rimasto il motivo di doglianza riguardante l'abitazione secondaria; il computo delle rate di mutuo e la loro incidenza sul calcolo del reddito presunto; la richiesta di esclusione degli importi connessi all'acquisto dell'autovettura (stante la strumentalita' della stessa e l'acclarato non versamento di alcune rate di finanziamento nel 2009) ed infine la richiesta di riduzione del reddito sintetico accertato tenuto conto della natura meramente presuntiva dell'accertamento e l'entita' dei redditi, anche pregressi, dichiarati dal contribuente".

2.2. Anche detto motivo si appalesa inammissibile poiche', pur se rubricato come volto a censurare violazioni di legge, e' chiaramente finalizzato ad ottenere un riesame del merito della controversia precluso a questa Corte. Le doglianze del ricorrente si esauriscono in realta' in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della decisione impugnata, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al Giudice del merito, che ha ampiamente e correttamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 53 e 111 Cost., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, degli articoli 112, 115, 116 e 132 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 e del Decreto Ministeriale 10 settembre 1992", lamentando che la C.T.R. con la sentenza impugnata avrebbe "violato tutte le norme sopra richiamate, posto il difetto e carenza di motivazione della stessa, il mancato pronunciamento su tutte le richieste e le questioni sottoposte al suo esame, l'omessa o erronea valutazione delle eccezioni e prove offerte dal ricorrente, nonche' per applicazione delle disposizioni e presunzioni desumibili, dal del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, e dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, in modo avulso dalla reali potenzialita' reddituali del contribuente (cosi' come risultavano dal quadro fattuale e giuridico del contribuente) e, dunque, anche in maniera non conforme al dettato Costituzionale, con particolare riferimento al principio dell'effettiva capacita' contributiva".

3.1. Detto motivo si appalesa parimenti inammissibile per difetto di specificita', in quanto le censure del contribuente si esauriscono nella mera prospettazione di una pluralita' di questioni precedute dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dal rilievo della sussistenza di vizi motivazionali.

3.2. Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita' (articolo 366 c.p.c.), l'indicazione dei motivi per i quali si richiede la cassazione; motivi, che per costante giurisprudenza devono avere i caratteri di specificita', completezza e riferibilita' alla decisione impugnata.

3.3. Le formulazioni della specie costituiscono, viceversa, da un lato, una negazione della regola di chiarezza e dall'altro, un tentativo di affidare a questa Corte il compito di enucleare dalla mescolanza delle argomentazioni, dei richiami ai motivi d'appello e dei richiami alla sentenza impugnata le parti concernenti le separate censure.

3.4. Infatti, come si evince dal numero di coesistenti doglianze, ritenere ammissibile il ricorso significherebbe demandare a questa Corte il compito di prescegliere, all'interno di una narrazione pur sempre unitaria, quali argomentazioni supportino ogni singola doglianza; ma cio' e' del tutto incompatibile con la disposizione dell'articolo 366 c.p.c. in quanto affiderebbe al giudice di legittimita' la facolta' di integrare i motivi di gravame del tutto precluso dalla legge.

3.5. Come gia' affermato piu' volte da questa Corte (v. Cass. n. 828 del 2007), quando nel ricorso per cassazione e' denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, tese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita'.

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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