Cassazione, sentenza n. 28049 del 31/10/2019

Sentenza n. 28049 del 31/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
28049
Data
31/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava la TIA applicata alle officine produttrici di rifiuti speciali e a un’area scoperta destinata, secondo la sua prospettazione, alla viabilità interna, chiedendone l’esenzione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo richiamava indistintamente la documentazione senza individuare il fatto decisivo omesso e la relativa decisività; il secondo, pur formulato come violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti rispetto alle condizioni regolamentari di esenzione. È quindi rimasta ferma la decisione sfavorevole dei giudici di merito.

Testo della pronuncia

FATTO

1. – La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 4234/2014 del 30/06/2014, pubblicata il 4 agosto 2014 e notificata il 10 dicembre 2014, ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, n. 124/1/13 del 7 ottobre 2013, di rigetto dei ricorsi (riuniti) proposti dalla contribuente C. Autoveicoli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso altrettanti atti di contestazione di irregolarità recanti gli importi complessivi, rispettivamente, di Euro 11.943,00 e di Euro 3.141,52 a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), dovuta per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, rispettivamente, in relazione alle officine dello stabilimento sito in (XXXXX), e in relazione a una area scoperta di mq. 300,00 del medesimo opificio, nonchè per sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – La contribuente, mediante atto del 9 febbraio 2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della concessionaria dell'Ente impositore, S. P. Servizi s.r.l. e nei confronti della società E. S. s.r.l. (appaltatrice di alcuni servizi assegnati dalla ridetta concessionaria).

3. – La S. P. s.r.l. ha resistito con controricorso del 19 marzo 2015.

Mentre la intimata E. S. s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione Tributaria Regionale, premettendo che la contribuente aveva sostenuto "che dovevano essere escluse dalla tassazione le aree già gravate dal tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali e che le altre superfici non erano soggette a tassazione, trattandosi di piazzali, cioè aree adibite alla viabilità automobilistica interna e a parcheggi, non produttive di rifiuti", ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando – per quanto qui rileva – che la appellante, peraltro deducendo di non aver mai pagato il tributo fino al 2007, non aveva " in sede contenziosa proposto motivazioni che sosterrebbero la non tassabilità delle suddette aree ".

2. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunziando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deduce che la puntuale valutazione dei documenti prodotti avrebbe comportato il riconoscimento che " le aree di officina di mq. 693 " e quelle destinate alla " viabilità interna " dello stabilimento, pari a mq. 300, dovevano ritenersi esenti dal pagamento del tributo, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3, del Reg. del Comune di Tradate, art. 10, n. 1, e art. 12, n. 1, lett. a).

3. – Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, art. 63, comma 3, in relazione al D.Lgs. 1997, n. 22, e del Reg. Comune di Tradate, art. 12, comma 4, lett. a).

La ricorrente deduce: erroneamente la Commissione tributaria regionale ha supposto che la tassazione concernesse (soltanto) le "aree di cortile e parcheggio"; che la contribuente non avesse presentato la prescritta dichiarazione delle aree; e non avesse addotto motivi in ordine alla "non tassabilità" degli immobili posseduti; per vero essa contribuente "ha ammesso non già di non aver denunciato, bensì (…) di non aver sottoposto a tassazione le sole aree generatrici di rifiuti speciali"; l'Ente impositore, giusta comunicazione n. 1973 del 22 febbraio 1993, aveva limitato la tassazione ai soli locali, destinati a uffici e a esposizione, per complessivi mq. 373,00, escludendo la intera superficie di mq. 693,00 delle officine; la ridetta comunicazione è citata nell'atto di contestazione; le officine, siccome produttrici di rifiuti speciali, documentati dai "modelli MUD", non sono soggette al tributo ai sensi dell'art. 12 Reg. comunale; e, ai sensi dell'art. 10 Reg. cit., sono esonerate le superfici destinate a viabilità automobilistica interna; è errata, riguardo alle officine, la applicazione del citato Reg., art. 13, comma i, lett. b), che comporta la mera riduzione della tariffa in ragione del 20% nel caso di "impossibilità di definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali pericolosi"; tale ipotesi non ricorre nella specie; le officine devono essere esentate, ai sensi del citato art. 12; è stata offerta alla concessionaria intimata, già prima dell'avvio della attività di controllo, la documentazione relativa ai contratti stipulati per lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi (doc. 8.42 e doc. 8.43 del fascicolo di secondo grado); le planimetrie versate comprovano in relazione alla area di mq. 300,00 la relativa destinazione alla viabilità automobilistica interna.

4. – La controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso siccome volto ci ottenere il riesame UI merito delle risultanze istruttorie valutate dal giudice a quo, aspecifico e privo del requisito della autosufficienza, essendo vietato, à termini dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il mero richiamo ai documenti di causa, senza la dettagliata indicazione dei loro contenuti; gradatamente deduce la infondatezza della impugnazione, negando, tra l'altro, la (asserita) produzione avversaria dei documenti di cui ai punti sub 8.42 e 8.43 relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali; esponendo che la esenzione, relativa agli anni precedenti a quelli in contestazione, era stata accordata dall'Ente impositore in seguito alla pura e semplice dichiarazione della contribuente (circa la produzione nella officina dei rifiuti speciali) e sulla base dell'abrogato D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e del vecchio regolamento comunale, non più in vigore, sostituito a far tempo dal 2006 da quello vigente; che nell'atto impositivo era stato dato conto delle ragioni per le quali la esenzione non doveva essere protratta, stante il contrasto colle sopravvenute disposizioni del nuovo regolamento comunale; che la contribuente nel libello introduttivo del giudizio di primo grado aveva riconosciuto di non aver mai dichiarato le "aree adibite alla viabilità automobilistica interna e a parcheggi" perchè ritenute " non atte a produrre rifiuti"; che, in difetto di specifico motivo di appello, si è, comunque, consolidato il giudicato interno sul punto della omessa dichiarazione accertato dalla Commissione tributaria provinciale; che la documentazione per la esenzione dal tributo è stata tardivamente prodotta della contribuente, dopo la notificazione degli atti impositivi, e, inoltre, è inidonea e carente; in particolare le schede catastali (allegati sub 8.44 e 8.45 della memoria avversaria presentata in appello) non sono equipollenti alla planimetria recante la evidenziazione delle "aree produttrici di rifiuti speciali", prescritta dal Reg. comunale, art. 12, comma 7, lett. c).

Soggiunge la controricorrente che, pur non essendo stato possibile esentare dalla tassazione i locali della officina o alcune aree all'interno della stessa (in mancanza della necessaria documentazione); è stata, tuttavia accordata alla contribuente la riduzione della tassa in ragione del 20%, in base al citato regolamento, art. 13, comma 1, lett. b), il quale, per la ipotesi in cui " non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali e pericolosi ", stabilisce che " la superficie tariffabile è quella interamente tariffata per lo svolgimento della attività (…) ridotta del 20% "; riguardo poi alla area scoperta di mq. 300,00 le schede catastali presentate dalla contribuente non provano la destinazione esclusiva alla viabilità automobilistica interna che dà diritto alla esenzione totale, sicchè correttamente, in base al citato Reg., art. 10, comma 1, l'area in questione, ai fini della determinazione della superficie utile tassabile, è stata computata " limitatamente al 50% ".

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1 – Il primo motivo è affatto generico e aspecifico.

Con l'indiscriminato richiamo a tutta la documentazione versata nei gradi di merito del giudizio la ricorrente non ha dato conto del " fatto decisivo per il giudizio (…) oggetto di discussione tra le parti " che postula pretermesso, nè, tampoco, dei motivi della decisività.

5.2 – Il secondo motivo esula manifestamente dalla previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente non deduce alcuna violazione o falsa applicazione delle norme indicate, bensì censura la valutazione di merito del giudice a quo per non aver costui accertato fatti corrispondenti alle previsioni normative di esenzione del tributo.

6. – Le spese, congruamente liquidate nel dispositivo a favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Nessun provvedimento deve essere adottato, in ordine alle spese, riguardo la società intimata Etruria Servizi s.r.l., la quale non si è costituita nel presente giudizio.

La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore della concessionaria, delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Nulla per le spese riguardo la intimata E. S. s.r.l..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

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