Cassazione, sentenza n. 29178 del 12/11/2019
Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - Base imponibile - Assegno di divorzio in favore del coniuge corrisposto in un'unica soluzione - Deducibilità - Esclusione -.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29178
- Data
- 12/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, la somma versata una tantum al coniuge in esecuzione di un accordo raggiunto durante la separazione; i giudici di merito ne avevano riconosciuto la deducibilità. La Cassazione esclude sia il giudicato interno sulla natura assistenziale dell’attribuzione sia la deduzione fiscale: l’articolo 10 TUIR riguarda soltanto gli assegni periodici, mentre il pagamento in unica soluzione, anche se rateizzato, presenta natura, struttura e finalità differenti. Accolto il ricorso erariale, la sentenza è cassata e il ricorso originario del contribuente è rigettato nel merito.
Massima
L'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 non consente la deducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto in un'unica soluzione all'ex coniuge non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum" (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/34/11, depositata il 18 luglio 2011, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso di G. B. V. contro l' avviso con il quale l'Ufficio aveva accertato, ai fini Irpef, per l'anno d'imposta 2001, il maggior reddito imponibile derivante dal recupero a tassazione dell'onere relativo al versamento, una tantum, effettuato dal contribuente alla moglie, di euro 67.000,00, in ottemperanza ad atto di transazione stipulato tra le parti nel corso della loro causa di separazione giudiziale tra coniugi.
L'Agenzia, infatti, assumeva l'indeducibilità, ex art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986, del predetto componente positivo dal reddito imponibile del contribuente erogante, per difetto del carattere della periodicità dell'attribuzione patrimoniale, oltre che per la mancata previsione del relativo titolo in un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2.11 contribuente si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, l'Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., l'omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo, individuato nell'affermata sussistenza di un giudicato interno relativo alla qualificazione dell'assegno in questione come assistenziale ed alimentare, che non sarebbe stata contestata dall'Agenzia nel giudizio di merito.
2.Con il secondo motivo, l'Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., la violazione sia dell'art. 2909 cod. civ., per avere il giudice a quo erroneamente affermato la sussistenza di un giudicato interno relativo alla qualificazione dell'assegno in questione come assistenziale ed alimentare, che non sarebbe stata contestata dall'Agenzia nel giudizio di merito; sia dell'art. art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'assegno in questione, non erogato periodicamente, ma pagato una tantum, fosse comunque deducibile ai sensi di tale disposizione, la quale prevede che: « 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: […] c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;».
3.1 due motivi, per la loro parziale coincidenza di contenuti, e comunque per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente e, essendo fondati, vanno accolti.
3.1. Deve infatti escludersi che la qualificazione dell'assegno in questione «come assegno "assistenziale" o "alimentare" deducibile ex art. 10 ridetto» non sia stata contestata dall'Agenzia e sia quindi «divenuta definitiva», così come invece affermato nella motivazione della sentenza impugnata (alla pag.4), come unico motivo di rigetto dell'appello erariale.
Infatti, la contestazione sul punto dell'Ufficio, nei giudizi di merito, emerge dalla stessa sentenza impugnata (pag. 2, paragrafo 2, primo e secondo capoverso), oltre che dalle relative porzioni delle controdeduzioni dell'Agenzia di fronte alla CTP e dell'appello erariale, trascritte dalla ricorrente nell'atto introduttivo di questo giudizio, senza contestazioni della controparte circa la corrispondenza delle citazioni al contenuto delle difese dalle quali sono tratte.
3.2. Deve poi darsi atto che è pacifico, per averlo più volte affermato espressamente il contribuente nel controricorso (ad. es. a pag. 4 dell'atto) che l'assegno de quo è stato corrisposto una tantum, «a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell'assegno di mantenimento» dal medesimo controricorrente alla moglie, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell'ambito della causa di separazione giudiziale.
Tanto premesso, questa Corte ha già chiarito che in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art. 10, primo comma, lettera g), del d.P.R. n. 597 del 1973 (al pari dell'art. 10, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986) limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 – è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta ne' irragionevole, ne' in contrasto con il principio di capacità contributiva (Cass., 22/11/2002, n. 16462. Nello stesso senso Cass., 06/11/2006, n. 23659; Corte Cost., 29/3/2007,n. 113).
Ed è stato, successivamente, ulteriormente precisato che, in tema d'IRPEF ed ILOR, l'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973 (oggi confluito nell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986) non consente la deducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge, come affermato dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 383 del 2001 e n. 113 del 2007, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum" (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità (Cass., 30/05/2016, n. 11183. Cfr. altresì, riguardo all'ontologica diversità funzionale dell'assegno divorzile corrisposto in unica soluzione, ai fini della del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Cass., S.U., 24/09/2018, n. 22434 ).
3.3. La decisione impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può provvedere anche nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito .
Così deciso in Roma il 17 settembre 2019.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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