Cassazione, sentenza n. 30345 del 21/11/2019
Sentenza n. 30345 del 21/11/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 30345
- Data
- 21/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per contributi al Servizio sanitario nazionale e la spettanza della fiscalizzazione degli oneri sociali, rivendicata sul presupposto della prevalenza dell’attività manifatturiera. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure motivazionali e rilevato che sulla qualificazione dell’attività era già intervenuto il giudicato, secondo cui la prevalenza va verificata rispetto al complesso delle attività esercitate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
1.- Il Consorzio agrario di Pisa ritiene di applicare il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali previsto per le industrie manifatturiere ai contributi per il SSN, sostenendo che la propria attività è prevalentemente manifatturiera. Di contrario avviso è l'INPS che, dopo avere elevato verbale in data 12 aprile 1999, emette ordinanza ingiunzione ed applica una sanzione. L'ordinanza è opposta innanzi al Tribunale ordinario e nelle more sono emesse cartelle di pagamento conseguenti alla iscrizione a ruolo dei contributi non versati. La cartella oggetto del presente giudizio è la cartella di pagamento (—), già opposta innanzi al Tribunale ordinario, nei confronti dell'INPS e della sua cessionaria di crediti (SCCI s.p.a.). Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione e la causa è stata riassunta innanzi alla CTP, che con sentenza n. 46/6/2010 ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo la prevalenza della attività manifatturiera (e quindi il beneficio della fiscalizzazione oneri sociali) per il solo anno 1996, fondandosi anche su una CTU – cui è seguita analoga decisione – eseguita nel parallelo giudizio civile vertente sulle altre cartelle.
2.- La CTR della Toscana adita con appello dal Consorzio conferma la decisione impugnata, con sentenza depositata il 14 marzo 2013. Avverso la predetta sentenza ricorre il Consorzio sulla base di due motivi. Presenta controricorso l'INPS, che eccepisce la inammissibilità del ricorso ed espone che la collegata questione della prevalenza della attività manifatturiera e quindi della spettanza del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali è stata decisa in senso contrario alla tesi del Consorzio dalla Corte d'appello di Firenze, sentenza impugnata dal Consorzio con ricorso per cassazione. All'udienza del 10.9.2019 il P.G. riferisce che questa Corte ha già deciso il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, con sentenza 23306/2014, di rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
3.- Con il primo motivo di ricorso la parte deduce di ritenere applicabile al processo il previgente testo dell'art. 360 c.p.c., comma 5, nonostante la sentenza sia stata depositata il 14 marzo 2013, perchè per espressa previsione dell'art. 54, comma 3 bis, lo jus novum non si applica al processo tributario. Sulla base di questa premessa, lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla violazione della L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 6, e della L. n. 46 del 1999. Secondo la parte infatti la CTR non avrebbe risposto adeguatamente alla sua eccezione di nullità della cartella per violazione dell'art. 13, dal momento che alla data di notifica della cartella erano già pendenti due giudizi sulla legittimità dell'accertamento ispettivo.
La premessa della parte è erronea e il motivo è inammissibile.
Al presente giudizio si applica l'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143. Nel processo tributario, il giudizio di legittimità è integralmente regolato dalle disposizioni dettate dal c.p.c. atteso il generale richiamo delle stesse da parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e la mancanza, in detto decreto, di specifiche previsioni sul relativo procedimento, anche in ordine alle modalità di proposizione del ricorso. (Cass. civ., 25/05/2018, n. 13126). Di conseguenza, la parte non può fare valere la (pretesa) contraddittorietà o insufficienza della motivazione, ma solo la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La motivazione sulla questione indicata dalla parte è stata resa dalla CTR, la quale ha rigettato la tesi del Consorzio ritenendo la natura diversa della pretesa oggetto del presente giudizio, perchè relativa a un credito tributario, rispetto alla questione agitata innanzi al giudice civile e di conseguenza la insussistenza di una litispendenza e la conseguente inapplicabilità del divieto di procedere a iscrizione a ruolo pendente il giudizio di cognizione.
Il motivo è peraltro inammissibile anche per difetto di specificità perchè pur sostenendosi che il giudizio di cognizione avverso l'accertamento ispettivo avesse un oggetto ben più ampio di quello della contestazione della sanzione e fosse rivolto a contestare la portata dell'intero accertamento ispettivo, non si trascrive in ricorso il contenuto degli atti introduttivi dei giudizi civili innanzi al giudice ordinario, o quantomeno quelle parti idonei a delimitare effettivamente l'oggetto del contenzioso.
4.- Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.p.c. dell'art. 12 preleggi, della L. 7 aprile 1997, n. 102, della L. 31 marzo 1979, n. 92, della L. 29 febbraio 1980, n. 33, e della L. 28 ottobre 1999, n. 410, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. La sentenza sarebbe giunta a conclusioni palesemente erronee sulla natura della attività esercitata dal Consorzio, offrendo una lettura travista delle circostanze fattuali. La parte sostiene che la propria attività è una attività prevalentemente manifatturiera (non solo pe l'anno 1996) poichè tutte le attività del Consorzio sono tra di loro coordinate e unico è il fine delle diverse attività svolte; le attività di vendita avrebbero carattere di ausiliarietà rispetto ai compiti fondamentali dell'ente e alle attività di produzione. Dal riconoscimento della natura prevalentemente manifatturiera discende l'applicabilità del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Premesso quanto sopra si è detto sulla applicabilità dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo, e rilevato che la CTR ha esposto analiticamente o le ragioni per le quali ritiene che – a parte l'anno 1996 – l'attività non abbia natura prevalentemente manifatturiera e quindi non spetti il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, deve osservarsi che tra le parti è già intervenuto sul punto il giudicato, come rappresentato dall'INPS e dallo stesso P.G. La decisione del giudice ordinario, che si è pronunciato sulla natura dell'attività svolta dal Consorzio è passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione iscritto al n. ruolo 14722/2011. La sezione lavoro di questa Corte con la sentenza n. 26306/2014, si è pronunciata sull'analogo motivo di ricorso e ha osservato che "La Corte territoriale ha ritenuto di seguire la tesi dell'Istituto e la decisione appare corretta, ove si consideri che, dovendosi avere riguardo ad un beneficio che investe l'intera realtà aziendale, l'attività manifatturiera potrà dirsi prevalente se abbia tale carattere rispetto al complesso dell'attività svolta, e non già laddove, in presenza di una pluralità di attività (ovviamente di numero superiore a due, chè altrimenti il problema neppure si porrebbe), manifatturiere e non, quella propriamente manifatturiera (ivi comprese le componenti alla medesima ausiliarie) risulti di peso superiore (in termini di valore aggiunto) rispetto a ciascuna delle altre singolarmente considerate, ma non al coacervo delle stesse".
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dA dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

