Cassazione, sentenza n. 31799 del 05/12/2019
Sentenza n. 31799 del 05/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31799
- Data
- 05/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società, ottenuto in sede di rinvio il rimborso parziale delle tasse versate per il rinnovo dell’iscrizione nel registro delle imprese, contestava la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi. La Cassazione ha escluso il contrasto con la precedente pronuncia rescindente e ha ritenuto legittima la compensazione, fondata sia sull’accoglimento solo quantitativamente parziale della domanda sia sul comportamento processuale che aveva contribuito al protrarsi della lite. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Firenze, su ricorso proposto dalla soc. A. spa depositato in data 16.4.1996, ingiungeva al Ministero delle Finanze il pagamento in favore della società della somma di Lire 28.000.000, oltre interessi, per rimborso delle tasse pagate dal 1986 al 1992 per "rinnovo" dell'iscrizione nel registro delle imprese, trattandosi di un tributo indebito perchè in contrasto con la normativa comunitaria. Opposto dall'Amministrazione finanziaria, il decreto ingiuntivo veniva revocato dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1558/97, depositata in data 12.6.97, ma, nel merito, il Tribunale condannava il Ministero delle Finanze al pagamento in favore di A. della somma di lire 28.000.000 oltre interessi, ritenendo fondata la domanda. Sull'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria, la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 753/2000 del 21.4.2000, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte dalla A. spa con compensazione delle spese. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8233/2004, depositata il 29.4.2004, accogliendo il ricorso della A., cassava la sentenza di appello per vizio di motivazione rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
2. La Corte distrettuale fiorentina, all'esito del giudizio di rinvio, condannava il Ministero a corrispondere alla A. srl la somma di Euro 13.427,88 (pari alla minor somma di Lire 26.000.000) con integrale compensazione tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio; rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la compensazione delle spese si giustificava sia perchè per una parte, sia pur minore, della domanda iniziale la società era risultata soccombente, sia per il comportamento processuale serbato dalla parte privata che, pur avendo prodotto la documentazione dalla quale emergeva l'impedimento della decadenza a richiedere la restituzione delle somme versate, non aveva fatto valere (se non nella comparsa conclusionale di appello e quindi oltre i termini per la formulazione di eccezioni che si ritenevano non rilevabili d'ufficio) tali pagamenti, limitandosi infondatamente a contestare l'applicabilità del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2. Così facendo, A. srl aveva indotto la Corte d'Appello a non prendere in considerazione tali documenti il cui esame, opportunamente sollecitato dalla società, avrebbe resa superflua la trattazione in diritto della questione, evitando il protrarsi della lite con il giudizio di cassazione e quello di rinvio.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso per Cassazione A. srl sulla base di due motivi. L'amministrazione si è costituita depositando controricorso.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, e dell'art. 92 c.p.c., comma, affermando che la C. AP., nel pronunciare la compensazione delle spese, non si è uniformata a quanto statuito dalla Corte di Cassazione sulla erroneità dell'appellata sentenza per omesso esame di fatti correttamente dedotti da A. srl.
1.2.Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la C. AP. nel pronunciare la compensazione delle spese, omesso di enunciare i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla citata norma per operare la compensazione quando vi sia soccombenza di una sola parte.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1 La sentenza n. 8233/2004 resa da questa Corte ha annullato l'impugnata decisione in quanto basata su una motivazione non sufficientemente chiara e comunque contraddittoria. In particolare, il Giudice rescindente evidenziava che le conclusioni cui era giunta la Corte distrettuale di rigetto della domanda di rimborso per la mancata allegazione di "atti anteriori idonei ad impedire la decadenza dal diritto al rimborso" non apparivano in sintonia con le premesse, dove si dava atto della tempestività delle istanze di rimborso almeno per gli anni 1988, 1989 e 1990. La sentenza della Corte di Appello veniva, quindi, cassata e rinviata ad altra Sezione della Corte territoriale per un nuovo accertamento di fatto e per la regolamentazione delle spese relative anche al giudizio di Cassazione.
2.2 Il capo della pronuncia del giudice di rinvio che ha disposto la compensazione delle spese non si pone dunque in alcun modo in contrasto con quanto così statuito dalla sentenza rescindente, non risultando alcuna violazione del decisum di legittimità.
3. Il secondo motivo non merita accoglimento.
L'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede che "se vi è soccombenza reciproca o concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti".
3.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi in cui una domanda viene parzialmente accolta (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), è rimessa al giudice, dandosi rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda; ex plurimis Cassazione civile sez. 6, 23 settembre 2013 n. 21684) la possibilità di disporre la totale o parziale compensazione delle spese (cfr. Cass. nr. 21069/2016, 8668/2018).
3.2 Nel caso di specie il Giudice di appello, valutando l'esito complessivo della lite ed evidenziando la parzialità dell'accoglimento della domanda articolata in un unico capo sotto il profilo meramente quantitativo, ha disposto la compensazione totale delle spese.
3.3 La C. AP. ha, inoltre, individuato un ulteriore motivo di tale regolamentazione nel comportamento processuale serbato dalla parte privata che, pur avendo prodotto la documentazione dalla quale emergeva l'impedimento della decadenza a richiedere la restituzione delle somme versate, non aveva fatto valere (se non nella comparsa conclusionale di appello e quindi oltre i termini per la formulazione di eccezioni non rilevabili d'ufficio) tali pagamenti, limitandosi infondatamente a contestare l'applicabilità del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2. Così facendo, A. srl aveva indotto la Corte d'Appello a non prendere in considerazione tali documenti, il cui esame opportunamente sollecitato dalla società, avrebbe reso superflua la trattazione in diritto della questione evitando il protrarsi della lite con un giudizio di cassazione e quello di rinvio.
3.4 Si tratta quindi di una analitica e coerente valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità (non si ravvisa, nella specie, il superamento dei limiti della discrezionalità giudiziale in materia, come desumibili, tra le altre, da Cass. n. 9977/2019 e 22310/2017).
3.5 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i giudici di seconde cure, con ciò facendo buon uso delle norme sulla disciplina delle spese ed uniformandosi ai principi giurisprudenziali, hanno disposto la compensazione delle spese argomentando non solo sul ricorso di gravi motivi, ma anche sulla presenza di una situazione di parziale soccombenza.
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.200 oltre spese prenotate a debito;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019
Domande frequenti
Quale codice tributo si usa per la sanzione unica da ravvedimento IVA?
Si usa il codice tributo 8965 nella sezione Erario del modello F24 ordinario. L’anno di riferimento è quello delle violazioni, nel formato AAAA. L’IVA e gli interessi eventualmente dovuti si versano separatamente, utilizzando i rispettivi codici tributo.
Il cumulo giuridico comprende anche gli omessi versamenti IVA?
No. Gli omessi o tardivi versamenti periodici dell’IVA e le indebite compensazioni restano esclusi. Le violazioni di pagamento vanno sanate separatamente dalle irregolarità documentali eventualmente cumulabili. Il codice 8965 riguarda soltanto sanzioni effettivamente calcolate con il cumulo giuridico nel ravvedimento.
Come si calcola la sanzione unica nel ravvedimento IVA?
Si individuano le violazioni cumulabili dello stesso tributo e periodo d’imposta, si parte dalla sanzione più grave e si applica di norma l’aumento minimo del 25%. Il risultato non supera la somma delle singole sanzioni; la riduzione dipende dalla prima violazione commessa.
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