Cassazione, sentenza n. 32195 del 10/12/2019

Sentenza n. 32195 del 10/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
32195
Data
10/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’agente della riscossione aveva impugnato la decisione che aveva annullato un preavviso di fermo, poiché la CTR aveva ritenuto incompleta la notificazione delle cartelle presupposte al destinatario irreperibile. Nel giudizio di cassazione lo stesso agente ha documentato che i singoli carichi, affidati tra il 2001 e il 2010 e originariamente inferiori a mille euro, erano stati automaticamente annullati in base alla disciplina sopravvenuta richiamata nella pronuncia. Venuto meno l’oggetto della controversia, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che:

1. Equitalia Sud spa ricorreva, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla prima sezione della commissione tributaria regionale del Lazio in data 12 giugno 2013, con n. 432, con la quale, in causa relativa alla legittimità di un preavviso di fermo amministrativo notificato marzo 2011, da essa ricorrente a M.G. e da questi impugnato deducendo non essergli mai state notificate le cartelle sottese all'avviso, la commissione ha affermato che, ai fini del perfezionamento della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiamato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., al destinatario non reperito presso l'indirizzo di residenza, sarebbe stato necessario, come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, intervenuta in corso di giudizio, oltre al deposito nella casa comunale del luogo di residenza del destinatario, anche l'affissione dell'avviso di deposito alla sua porta e l'invio al medesimo della raccomandata informativa degli adempimenti effettuati, mentre la documentazione prodotta da Equitalia (relate di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento sottese al preavviso) attestava solo l'avvenuto deposito nella casa comunale, dacchè il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e l'illegittimità del preavviso;

2.il contribuente chiedeva il rigetto del ricorso;

3.1e altre parti intimate, gli enti creditori delle somme portate nelle cartelle, non svolgevano difese;

4. Equitalia Sud spa, con memoria ex art. 378 c.p.c., evidenziava che le partite di ruolo -delle quali produceva copia, tutte consegnate nel periodo compreso tra il 25 giugno 2001 e il 26 gennaio 2010 e di importi iniziali inferiore ai mille Euro- a garanzia della cui riscossione era stato notificato il preavviso di fermo erano state annullate ex art. 4, comma l, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ("i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…") e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;

5. in considerazione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019

Domande frequenti

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