Cassazione, sentenza n. 32197 del 10/12/2019
Sentenza n. 32197 del 10/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32197
- Data
- 10/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di una cartella relativa a debiti tributari, la cui impugnazione era stata respinta nei gradi di merito. La Cassazione rileva che il ricorso non esponeva i fatti di causa, non individuava con precisione gli atti processuali e formulava censure rivolte soprattutto al preavviso, anziché alla sentenza impugnata. Per il mancato rispetto dei requisiti dell’art. 366 c.p.c., il ricorso è dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. F.V. ricorre per la cassazione della sentenza emessa l'11 luglio 2013 dalla decima sezione della commissione tributaria regionale della Puglia, con n. 125, con cui è stato respinto l'appello proposto da esso ricorrente contro la decisione resa dalla commissione tributaria provinciale di Bari in causa relativa alla legittimità del preavviso di fermo amministrativo, notificatogli da Equitalia Sud spa per il mancato pagamento di una cartella relativa a debiti tributari.
2. Nella parte espositiva del ricorso per cassazione non vengono richiamate le censure poste a fondamento dell'originario atto di impugnazione del preavviso (vengono richiamate solo le conclusioni formulate in quell'atto) nè vengono richiamati i motivi di appello proposti contro la decisione di primo grado (vengono, invece, ancora, richiamate solo le conclusioni presentate ai giudici di secondo grado); nella parte del ricorso rubricata "Motivi", viene premesso che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza di appello, le ragioni di censura del preavviso di fermo furono non quattro ma dieci e che "sulla maggior parte" di tali ragioni la commissione tributaria regionale non si è espressa; viene poi scritto che "risulta opportuno e doveroso sottoporre alla attenzione della S.C. i formulati seguenti motivi di impugnazione in considerazione della palese violazione da parte della commissione tributaria regionale dell'art. 112 c.p.c. e – contestualmente – dell'operata omessa motivazione sugli stessi motivi"; seguono sette motivi di richiesta di cassazione, ciascuno dei quali articolato in dedotte violazioni di plurime leggi, riferite non alla sentenza impugnata ma al preavviso di fermo, e in dedotti vizi di omessa o contraddittoria motivazione.
3. Equitalia Sud non ha svolto difese.
4. Il ricorso, formulato nei termini sopra riportati, non rispetta i requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c.; esso segnatamente non contiene l'esposizione dei fatti della causa nè una indicazione precisa degli atti processuali nè una chiara formulazione dei motivi della richiesta di cassazione della sentenza impugnata.
5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
6. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13, comma 1 – quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2019.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019
Domande frequenti
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