Cassazione, sentenza n. 34244 del 20/12/2019
Sentenza n. 34244 del 20/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34244
- Data
- 20/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva il rimborso dell’ICI 2009 versata per un immobile di interesse storico; i giudici di merito avevano riconosciuto il rimborso del saldo, ma escluso quello dell’acconto perché richiesto oltre il termine quinquennale. La Cassazione afferma che, quando il versamento è già originariamente non dovuto o eccedente, il termine speciale per domandarne la restituzione decorre dal pagamento, poiché da quel momento sussistono interesse e possibilità di agire. Poiché l’agevolazione era applicabile anche nell’anno precedente e l’acconto risultava errato sin dall’origine, il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La B.N.L. SpA ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 4727/27/2017, del 17.05.2017, che ha confermato la sentenza n. 10006/44/16 della CPT di Napoli che aveva accolto solo in parte il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rimborso relativa all'ICI per l'anno 2009, in relazione all'agevolazione di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, prevista per immobili di particolare interesse storico, avendo ritenuto fondata l'istanza solo per il saldo versato a dicembre 2009, e per l'acconto del mese del mese di giugno 2009, maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente prospetta la violazione del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5; del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 2; della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 164, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 54, art. 62, nella parte in cui si è erroneamente ritenuto che l'ICI versata in acconto per l'anno 2009 ab initio non fosse dovuta, con la conseguenza che il termine di decadenza previsto dalla L. n. 296, art. 1, comma 164, per la relativa istanza di rimborso, iniziasse a decorrere dalla data del versamento di tale acconto non considerando che l'acconto, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, ratione temporis, doveva essere calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente, e che solo con il saldo, veniva a configurarsi il diritto al rimborso, tenuto conto che il tributo è annuale e l'entità del dovuto si configurava solo al momento del saldo. Dovendosi, di conseguenza, ritenere che da tale data iniziasse a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Il Comune ha controdedotto.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Secondo un principio già affermato da questa Corte, che il collegio condivide ed al quale ritiene di dover dare continuità, (Cass. n. 20003 del 2011) "in tema di ICI, il termine per il rimborso delle somme versate e non dovute di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. mod., art. 13, ha natura speciale rispetto a quello previsto dalle regole civilistiche in tema di prescrizione e decorre dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (Cass. 30.6.2010, n. 15440; 28.5.2010, n. 13142; 7.5.2008, n. 11094; 28.4.2003, n. 14291); ma decorre senz'altro dal giorno del versamento, nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non era dovuto o non lo era nella misura in cui fu effettuato ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (Cass. 7.11.2005, n. 21557; 13.6.2003, n. 9516; 14.5.2003, n. 74519)". E' di tutta evidenza che il richiamo che la ricorrente fa alla determinazione dell'importo dell'acconto secondo l'aliquota e le detrazioni dell'anno precedente è un parametro oggettivamente inidoneo ed errato perchè, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, anche nella precedente annualità l'immobile presentava le caratteristiche che avrebbero consentito l'agevolazione fiscale in discussione. Ne consegue che l'acconto era stato calcolato, ab origine, in misura errata ed oggettivamente non dovuta.
Il ricorso va, per quanto precede, respinto; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro3.500,00 per onorari, oltre alle spese in misura forfettaria ed agli accessori di legge se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019
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