Cassazione, sentenza n. 34615 del 30/12/2019

Sentenza n. 34615 del 30/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
34615
Data
30/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una socia aveva impugnato l’accertamento del maggior reddito da partecipazione derivante dai maggiori utili attribuiti a una società di capitali, sollevando anche questioni sulla notificazione e sulla doppia imposizione; la CTR aveva riformato il primo grado richiamando una distinta sentenza relativa alla società. La Corte precisa che la motivazione per relationem a una decisione non definitiva è valida soltanto se ne riproduce i contenuti e li sottopone ad autonoma valutazione critica. Poiché tali requisiti mancavano, accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La contribuente reagiva all'avviso di accertamento con cui le veniva riferito di riflesso il maggior reddito della soc. Il C. srl per l'anno di imposta 2004 nella misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, pari al 30%.

Proponeva diverse censure tra cui, per quanto qui interessa, l'inversione di notifica dell'accertamento perfezionata alla socia quando non lo era ancora verso la società, quindi -intesi- in assenza di valido accertamento. Svolgeva altre censure sul metodo e sul merito dell'accertamento societario ed anche sul proprio, segnatamente evidenziando non esser stato depurato il maggior reddito accertato in capo ai soci dalle imposte già assolte dalla società, generando così una doppia imposizione.

2. Il primo grado era favorevole alla contribuente, ma il giudice d'appello riformava la sentenza in accoglimento del gravame proposto dall'Ufficio, motivando per relationem sulla coeva sentenza pronunciata il medesimo giorno sul ricorso relativo alla società, precisando che la doglianza relativa al vizio di notifica non fosse stata riproposta al giudice di secondo grado.

Insorge la contribuente proponendo due articolati motivi cui replica svolgendo controricorso 'Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria, ribadendo la richiesta di trattazione congiunta con i ricorsi collegati rg n. 2431/2013 (ricorrente la soc. Il C. srl) e rg n. 2434/2013 (ricorrente l'altro socio, G.S.).

Motivi della decisione

0. Primieramente, deve guardarsi all'istanza di riunione o discussione congiunta avanzata dalla parte privata anche in sede di memoria in prossimità dell'udienza. Per contro, questa Corte ha ritenuto che nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società (cfr. Cass. VI – 5, Ordinanza n. 20507 del 29/08/2017, Rv. 645046 – 01), sicchè non vi è obbligo di trattazione congiunta, ma solo questioni opportunità che non sussistono nel caso in esame, trattandosi di vizi autonomi.

1. Vengono proposti due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio del procedimento, nella sostanza lamentando che non siano state tenute in conto le controdeduzioni puntuali proposte in secondo grado.

Con il secondo articolato motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per vizio del procedimento e per omesso esame "di un fatto pacifico tra le parti e risultante agli atti di causa", criticando che la sentenza abbia ritenuto non essere stato riproposto il motivo di doglianza sull'irregolarità della notifica comportante l'inesistenza del valido accertamento in capo alla società. Sotto altro profilo si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 e art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40, nonchè ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento.

Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato.

Infatti, per la Suprema Corte, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. Civ., 8 gennaio 2015, n. 107; Cass. Civ., 6 marzo 2018, n. 5209, 21978, 17403; Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2196).

Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass., V, n. 22022/2017).

Di questi principi non ha fatto buon governo la CTR, sicchè il ricorso è fondato e va accolto, la sentenza cassata ed il giudizio rinviato al giudice di merito perchè si uniformi ai principi enunciati da questa Corte regolatrice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio – Sez. staccata di Latina, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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