Cassazione, sentenza n. 1439 del 15/01/2020
Penale tributario - Omessa dichiarazione - Patteggiamento - Pene accessorie.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1439
- Data
- 15/01/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
In un procedimento per omessa dichiarazione IRES, il Tribunale aveva applicato su richiesta una pena di dodici mesi, senza pene accessorie né confisca; il pubblico ministero contestava entrambe le omissioni. La Cassazione distingue i due effetti: con pena concordata inferiore a due anni, la disciplina speciale del patteggiamento esclude le pene accessorie, mentre la confisca del profitto o del prezzo dei reati tributari, diretta o per equivalente, resta obbligatoria e la sua totale omissione determina l’illegalità della misura. La sentenza è annullata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale, e il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Massima
Il patteggiamento su uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 comporta l'inapplicabilità delle pene accessorie se la pena irrogata non supera i due anni di reclusione, mentre resta ferma la disposizione della confisca, in quanto questa è sempre obbligatoria, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, ai sensi del quale la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato è obbligatoria per tutti i reati di cui al medesimo decreto. Il patteggiamento produce invece effetti sulle pene accessorie, ai sensi dell'art. 445, comma 1, c.p.p., in quanto l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore a due anni non comporta la condanna alle pene accessorie. Tale norma, avendo natura di disposizione speciale, prevale su quelle generali e dunque anche su quella di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 15 marzo 2019 il Tribunale di Isernia ha applicato a C.P., su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di dodici mesi di reclusione, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, (ascrittogli per avere, quale amministratore della S.r.l. Viaggiando e a fine di evasione, omesso di presentare la dichiarazione a fini Ires per l'anno 2011, nonostante l'obbligo di versare una imposta per tale anno pari a Euro 113.510,00; fatto commesso in (—-)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 12 e 12 bis, per l'omessa applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dell'interdizione dall'ufficio di componente di commissione tributaria, della pubblicazione della sentenza, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12; nonchè per l'omessa disposizione della confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, prevista come obbligatoria dal medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis.
Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa adozione di dette statuizioni, trattandosi di violazioni di legge emendabili con l'impugnazione, e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto nelle sue conclusioni scritte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal pubblico ministero, ma limitatamente alla omessa disposizione della confisca, prevista come obbligatoria dall'art. 12 bis per tutti i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 anche nella ipotesi di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, essendo stata applicata su accordo delle parti una pena detentiva inferiore a due anni e non dovendosi, di conseguenza, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1, applicare pene accessorie di sorta, trattandosi di norma speciale rispetto a quella di carattere generale (come chiarito nella sentenza n. 24068 del 2016 della Quinta sezione di questa Corte, e in altre precedenti conformi decisioni).
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla omissione della confisca obbligatoria.
2. La attuale limitazione del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, non esclude che nei casi, come quello in esame (stante l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1, di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326; conf. Sez. 4, n. 139 del 11/12/2018, dep. 03/01/2019, Cardinali, Rv. 274905).
Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetizzata dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205/01-264207/01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perchè dichiarata costituzionalmente illegittima o perchè individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso anzidetto, giacchè nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata omessa, così determinando una illegalità sul pianto quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza (cfr., per la nozione di illegalità della misura di sicurezza, questa Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 – 02, con richiamo a Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967, Bertolini, Rv. 105611; nonchè Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228).
Ne consegue l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta che contenga una tale lacuna (cioè l'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria), non essendo stato denunciato un vizio della motivazione sul punto, bensì la illegalità della mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, come peraltro chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza pronunciata all'udienza del 26 settembre 2019 nel procedimento a carico di S.G.A. e altri, di cui è in corso di deposito la motivazione, con la quale è stato affermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti.
3. I rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente risultano, oltre che ammissibili, anche fondati nel merito, sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca (obbligatoria a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 bis, comma 2, del predetto D.Lgs., introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 ter c.p., richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, comma 143, art. 1, abrogata dal citato D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 14, v. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa.
4. I rilievi sollevati in ordine alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, benchè ammissibili, atteso che, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria omessa, in quanto riconducibile alla ricordata nozione di illegalità della pena (cfr. Sez. 3, n. 28581 del 24/05/2019, L., Rv. 275791; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228, cit.), sono manifestamente infondati, in quanto, come sottolineato dal Procuratore Generale presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte, la pena applicata in concreto per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 è inferiore a due anni di reclusione e quindi a essa non poteva conseguire, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1, l'applicazione di pene accessorie, posto che tale disposizione prevede espressamente che l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, e dunque deve, nel caso in esame, trovare applicazione, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 (cfr., in tema di pene accessorie conseguenti alla applicazione di pena per il reato di bancarotta, con affermazione di principio applicabile anche alle pene accessorie conseguenti alla applicazione di pena per reati tributari, per la svovrapponibilità delle fattispecie, Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 267005; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; v. anche Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689).
5. In conclusione la sentenza impugnata deve, in parziale accoglimento del ricorso del pubblico ministero, essere annullata, limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al Tribunale di Isernia, affinchè si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anche l'eventuale ammontare e le modalità.
Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020
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