Cassazione, sentenza n. 1287 del 22/01/2020

Sentenza n. 1287 del 22/01/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
1287
Data
22/01/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato un atto di recupero relativo a compensazioni nella liquidazione IVA di gruppo, ritenendo necessaria la previa notifica alla controllante dell’accertamento emesso verso la controllata. La Cassazione chiarisce che la controllante presenta e sottoscrive anche le dichiarazioni delle controllate, facendone propri i contenuti, sicché controllo e accertamento possono essere rivolti direttamente a essa senza rettifiche pregiudiziali verso le partecipanti. Accolto il quarto motivo e assorbito il quinto, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta l’impugnazione originaria della contribuente.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Emerge dalla sentenza impugnata che l'Agenzia delle entrate ha indirizzato alla contribuente un atto di recupero concernente compensazioni dell'iva di gruppo liquidata nella qualità di controllante, in relazione, in particolare, a un credito riferibile alla controllata F. s.r.l., che a giudizio dell'ufficio scaturiva da operazioni inesistenti.

La s.p.a. S. impugnò l'atto senza esito in primo grado. Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società, sostenendo che a essa l'Agenzia avrebbe dovuto, in quanto coobbligata solidale della controllata, notificare l'avviso di accertamento prodromico al recupero. R..5-0 Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in cinque motivi, cui la contribuente replica con controricorso, seguito da istanza con la quale ha rappresentato la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di amministrazione straordinaria.

Motivi della decisione

1.- L'officiosità del giudizio di legittimità non consente l'interruzione sollecitata dalla contribuente in ragione dell'intervenuta amministrazione straordinaria.

2.- Col primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, là dove il giudice d'appello non ha rilevato, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello, perchè inidoneo a censurare la sentenza di primo grado per mancanza di specifiche censure.

Il motivo è inammissibile.

Con la sentenza impugnata il giudice d'appello ha operato la ricognizione della materia giustiziabile, dando conto del contenuto della sentenza di primo grado ed enumerando le censure a suo avviso proposte con l'appello contro di essa.

2.1.- Il che comporta l'applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione.

A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri di ermeneutica assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Cass., sez. un., 20 novembre 2017, n. 27435).

3.- La declaratoria d'inammissibilità del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., e del terzo, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., i quali pur sempre postulano l'accoglimento del primo e quindi la definitività delle statuizioni della sentenza del primo grado, asseritamente non impugnate in maniera adeguata.

4.- Col quarto motivo del medesimo ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, u.c., e del D.M. 13 dicembre 1979, là dove il giudice d'appello ha affermato la nullità dell'atto di recupero per mancanza di titolo, dovuta all'omessa notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società controllata.

Il motivo è fondato.

4.1.- In relazione alla medesima società, e in analoga fattispecie, questa Corte (con sentenza 18 maggio 2016, n. 10207) ha già affermato che, in tema di liquidazione dell'iva di gruppo, nel regime del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 30, ratione temporis vigente, la speciale modalità di compensazione infragruppo dell'obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti iva vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l'eventuale iva a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante.

Per conseguenza l'attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell'eccedenza detraibile.

4.2.- L'accoglimento di questo motivo comporta l'assorbimento del quinto, proposto in via subordinata.

5.- In accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell'impugnazione originariamente proposta.

6.- Tutte le voci di spesa di entrambi i ricorsi vanno, tuttavia, compensate, poichè l'indirizzo di questa Corte si è formato successivamente al deposito del ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, accoglie il quarto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, rigetta l'impugnazione originariamente proposta. Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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