Cassazione, sentenza n. 3239 del 11/02/2020
Sentenza n. 3239 del 11/02/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3239
- Data
- 11/02/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava due accertamenti sintetici dei redditi 2004 e 2005, che la CTR aveva confermato ritenendo insufficiente la prova della donazione ricevuta dal contribuente, nonostante l’atto e gli estratti bancari prodotti. La Cassazione afferma che, nel regime applicabile, qualsiasi documentazione oggettivamente riferibile all’entità e alla durata delle risorse può contrastare la presunzione, inclusi gli estratti conto. Poiché il giudice regionale non aveva adeguatamente valutato tale materiale, la Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa entrambe le sentenze e rinvia alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Con sentenze n. 192/48/12 pubblicata il 1 giugno 2012 e n. 212/48/12 pubblicata il 18 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso, rispettivamente, le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 14/29/11 e n. 13/29/11, dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di G.F. rispettivamente n. (—) e n. (—) con i quali era stato determinato il reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, rispettivamente in Euro 134.028,00 per l'anno 2005 ed in Euro 138.128,00 per l'anno 2004. La Commissione tributaria regionale ha motivato entrambe le sentenze considerando che il contribuente non aveva dato prova sufficiente per contrastare la presunzione posta a fondamento dell'accertamento in questione, in particolare la dedotta donazione della complessiva somma di Euro 2.088.000 da parte del genitore non risultava probante in quanto suffragata da estratti conto bancari dai quali non risultavano i nomi degli emittenti degli assegni versati nè di coloro che avevano effettuato i versamenti.
G.F. ha proposto distinti e analoghi ricorsi per cassazione avverso tali sentenze affidati a due motivi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente in entrambi i procedimenti al solo scopo di partecipare all'eventuale discussione.
Con ordinanze interlocutorie pubblicate il 30 giugno 2014 la sesta sezione civile di questa Corte ha disposto che i procedimenti venissero trattati in pubblica udienza.
I procedimenti relativi ai due ricorsi in discussione sono stati quindi riuniti.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria senza alcun rilevo delle parti costituite.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 In particolare si assume che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della documentazione esibita a riprova della provenienza delle risorse riscontrate e, in particolare, della donazione da parte del genitore del ricorrente e degli estratti conto bancari comprovanti i relativi versamenti.
Con il secondo motivo si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento al medesimo elemento di cui al motivo precedente ed il cui esame sarebbe stato omesso.
I due motivi sono connessi riferendosi alla medesima questione sotto diversi profili, e sono fondati.
Questa Corte ha più volte chiarito che la prova del conseguimento di redditi che giustifichino le spese riscontrate ai fini dell'accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, deve essere documentale, anche se non è indicato il particolare tipo di tale documento, per cui può essere considerata qualsiasi documentazione, purchè riferita oggettivamente all'entità ed alla durata dei redditi in questione (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510, Cass. 16 luglio 2015, n. 14885, Cass. 18 aprile 2014, n. 8995, Cass. 26 novembre 2014, n. 25104).
Ed infatti, proprio in base a tale premessa, nella giurisprudenza di questa Corte, è stata ritenuta prova idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della "sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto" (Cass., 22 marzo 2017, n. 7258); o l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari intestati al contribuente in grado di dimostrare l'entità e la durata del possesso dei redditi, non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente (Cass., 12214/2017; vedi anche Cass., 16 maggio 2018, n. 12026 e Cass., 23 marzo 2018, n. 7389). Dunque, la produzione di documentazione bancaria, in considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, fornisce tutte le indicazioni sull'entità dei redditi, sulle date dei movimenti, sull'eventuale addebito di assegni circolari usati per taluni acquisti, rientrando a pieno titolo nella "documentazione idonea" richiesta dall'art. 38 cit. – antecedente alle modifiche apportate con la L. n. 122 del 2010 -, la cui esibizione è in grado di scalfire le risultanze a cui è pervenuto l'Ufficio (Cass. 7258/2017, Cass. 4212/2019 e Cass. 12026/2018).
Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale si è discostata da tali principi non valutando adeguatamente il materiale probatorio acquisito al processo, limitandosi ad osservare, pur in presenza di un atto di donazione della somma di Euro 2.080.000,00 da parte del padre dell'attuale ricorrente, corrisposta a più riprese dall'ottobre 2001 fino al 2006, che a dimostrazione erano stati allegati alcuni estratti di c/c dai quali però non si evincevano i detti versamenti con il nome dell'emittente.
Le sentenze impugnate vanno dunque cassate con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce al presente procedimento quello R.G. 28886/2018 e li accoglie; Cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione a cui devolve il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020
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