Cassazione, sentenza n. 3382 del 12/02/2020
Sentenza n. 3382 del 12/02/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3382
- Data
- 12/02/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento riguardava operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di autoveicoli e la conseguente detrazione IVA, mentre la CTR aveva ritenuto effettivi i rapporti e insufficienti gli indizi dell’interposizione fittizia. La Cassazione ha accolto la censura dell’Amministrazione perché la sentenza d’appello non aveva esaminato circostanze dedotte come decisive: assenza di strutture aziendali dei fornitori, irreperibilità o detenzione di alcuni titolari e operatività di soggetti sconosciuti al fisco. Senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della ripresa, ha cassato la decisione e rinviato alla CTR per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
1. La società contribuente opera nel settore del commercio di autoveicoli ed era attinta da avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006, adottato a seguito di pvc redatto dalla G.d.F. in data 13 gennaio 2009, dove si contestava una serie di operazioni soggettivamente inesistenti, con la contabilizzazione di fatture emesse da S. di S.A. e Car.Mi srl, ritenuti dai militari dei soggetti fittiziamente interposti. Attesa la ristretta base azionaria della società contribuente, l'accertamento si rifletteva in avviso di accertamento per ciascuno dei due soci, C.G. ed C.A., sulla presunzione della distribuzione degli utili occulti.
2. Gli atti erano impugnati con distinti ricorsi e rigettati in primo grado, riformata in appello, dove – per quanto maggiormente interessa il prosieguo – in giudici del gravame affermavano l'Iva deducibile ove l'operazione fosse effettivamente avvenuta, pur se soggettivamente inesistente, richiamando l'orientamento di questa Corte precedente a quanto poi legislativamente ammesso dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, che ammette la detrazione anche in tali casi, con prova anche ulteriore alle scritture contabili. Per altro profilo, la CTR ha ritenuto non provati gli indizi pregnanti per dimostrare il carattere fittizio dell'operazione, non potendosi riflettere sulla società contribuente circostanze e profili di irregolarità di ditte diverse, quali le società cedenti, la cui realtà dei rapporti è stata ritenuta provata.
Propone ricorso l'Amministrazione finanziaria con unico motivo, nei confronti della sola società, cui essa replica con tempestivo controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame fatti decisivi, oggetto di discussione fra le parti. Nella sostanza si afferma che il convincimento della CTR sia avvenuto guardando ad uno solo dei fornitori, la S. di S.A., le cui affermazioni di non conoscere la società contribuente qui controricorrente sarebbe smentite dagli atti. In tesi di parte pubblica, non ha considerato la CTR i rapporti con gli altri fornitori per l'anno d'imposta 2006, ovvero la Car.Mi di M.L., sconosciuto all'anagrafe di (—) o di (—) ove avrebbe dovuto aver sede la ditta, priva di ogni struttura aziendale, nè che risultano svolte operazioni ed emesse fatture quanto il titolare M.L. si ritrovava ristretto in carcere a (—). Altrettanto per le ditte individuali Automobili di Co.Fr. e B.Car di B.R., soggetti sconosciuti al fisco, titolari di mera partita Iva e senza dipendenti. Nè ha considerato la CTR la circostanza che tutte queste ditte non avevano alcuna struttura aziendale. Di questi elementi, proposti alla cognizione del giudice, come riportati ai fini dell'autosufficienza del motivo, non vi è traccia nella motivazione della gravata sentenza, tanto da ritenere che non siano stati esaminati.
Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020
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