Cassazione, sentenza n. 5632 del 02/03/2020

Sentenza n. 5632 del 02/03/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
5632
Data
02/03/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava le rendite attribuite a immobili destinati a scuola pubblica, chiedendo la disapplicazione degli estimi della zona censuaria e denunciando la tardività della notificazione. La Cassazione precisa che il giudice tributario può disapplicare un regolamento o atto generale illegittimo rilevante per la decisione, ma rileva che la ricorrente aveva lamentato soltanto la generica eccessività dei valori, investendo scelte discrezionali non sindacabili in quella sede. Esclude inoltre l’applicabilità del termine invocato a un classamento anteriore alla relativa disciplina e rigetta il ricorso, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La F. s.n.c. (F. F.lli D. e C. s.n.c.) impugnava con due distinti ricorsi gli avvisi di accertamento n. xxxxxxxxxx/2007 e n. xxxxxxxxx/2007 emessi per annualità diverse dalla Agenzia del Territorio di Cosenza e riguardanti le rendite attribuite ad un immobile di proprietà della società destinato ad edilizia scolastica, collocato nella zona censuaria III del Comune di Castrolibero. La società deduceva la nullità degli atti per abnorme valutazione della rendita accertata a seguito di illegittimità degli estimi catastali stabiliti dal d.lgs. n. 568 del 1993 nonché la nullità della variazione della rendita catastale per tardiva notificazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1 del d.m. 701 del 1994 e chiedeva l'applicazione della tariffa corrispondente alla seconda zona censuaria.

La CTP di Cosenza con le sentenze in data 25.3.2009 rigettava i ricorsi sul presupposto che il giudice tributario ha il potere di disapplicare un atto generale o un regolamento in quanto viziato sotto il profilo della legittimità ma che tale potere non può essere esercitato per i vizi di merito; riteneva altresì che il termine di un anno di cui al d.m. 701/94 vale solo per le rendite proposte dal contribuente e non anche per quelle derivanti da altri procedimenti di attribuzione della rendita.

Proposto gravame avverso dette pronunce da parte della società contribuente, la CTR della Calabria, previa riunione dei procedimenti, con sentenza in data 21.12.2011 rigettava le impugnazioni ritenendo che le delibere amministrative possono essere disapplicate dal giudice ma che tale potere si arresta in presenza di una sfera di discrezionalità tecnica. Inoltre rigettava la censura relativa alla tardività della notifica dell'atto impugnato.

Avverso detta pronuncia la F. s.n.c. proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione (art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.) sul punto fondamentale della causa e cioè sulla mancata disapplicazione da parte della CTR di un provvedimento amministrativo di modifiche alle tariffe d'estimo palesemente illegittimo perché affetto da eccesso di potere, sotto forma di disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancata adeguata istruttoria, mancata adeguata giustificazione e sul conseguente mancato annullamento degli avvisi di accertamento impugnati affetti dagli stessi vizi" parte ricorrente deduceva che la CTR non ha indicato le ragioni per cui non ha inteso valutare l'esercizio del potere da parte della amministrazione finanziaria.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia sulla questione centrale dell'appello (violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole fondamentali sul giusto processo in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) avendo la CTR di Catanzaro erroneamente omesso di pronunciare sulla richiesta dell'appellante relativa all'illegittimità del provvedimento di assegnazione delle rendite catastali impugnato in via incidentale per vizi di legittimità" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non ha esaminato i vizi di legittimità denunciati dalla società con il ricorso introduttivo e riprodotti con l'appello facendo richiamo alla discrezionalità tecnica.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge (norme in base alle quali è stata e viene assegnata la rendita catastale in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) avendo la CTR di Catanzaro ritenuto che in questa materia sussiste una discrezionalità tecnica insindacabile dal Giudice tributario mentre secondo l'orientamento della Cassazione i provvedimenti impositivi devono essere motivati e sono quindi perfettamente sindacabili dal Giudice tributario" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto di non poter sindacare l'operato dell'Ufficio trattandosi di discrezionalità tecnica.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato " Nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2 d.lgs. n. 546 del 1992 e per violazione delle regole fondamentali sul giusto processo in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. avendo la CTR di Catanzaro – senza pronunciare un suo difetto di giurisdizione – rinunciato nella sostanza ad esercitare il suo ruolo istituzionale in una vicenda nella quale invece il Giudice Tributario ha pacificamente giurisdizione come emerge dalle sentenze della Cassazione n. 5929/2007, 675/2010, 9629/12 e dalle ordinanze nn. 19814/12, 19968/12, 19956/12" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto di non poter sindacare l'operato dell'Ufficio trattandosi di discrezionalità tecnica.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 1 comma 3 d.m. n. 701/1994 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) consistita nel non avere la CTR ritenuta la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per la tardività della notificazione della attribuzione della rendita" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto infondata la questione violando la norma che stabilisce di notificare la rendita entro un anno dalla sua attribuzione (nel caso in esame avvenuta in data 16.4.2003 cui ha fatto seguito la sua notificazione in data 24.5.2007).

I primi quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati.

Oggetto del procedimento sono due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia del Territorio ha attribuito a due immobili adibiti a scuola pubblica siti nel Comune di Castrolibero ed inseriti nella zona censuaria III una rendita catastale definita da parte ricorrente abnorme rispetto a quella prevista per la zona censuaria II e ciò a causa della illegittimità nella definizione degli estimi catastali stabiliti dal d.lgs. n. 568 del 1993 di cui la stessa ha invocato la disapplicazione da parte del giudice tributario.

Va premesso che in terna di prestazioni patrimoniali imposte aventi natura tributaria, ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra l'impugnativa di atti generali (o a contenuto normativo), che fissano i criteri per la determinazione delle prestazioni pecuniarie, e l'impugnazione di concreti provvedimenti con i quali l'amministrazione determina l'ammontare della prestazione e/o ne impone l'esecuzione, atteso che nel primo caso gli atti costituiscono espressione di potestà discrezionale e incidono su posizioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo laddove si denuncino i vizi tipici previsti dagli articoli 2 e seguenti della legge n. 1034 del 1971.

Resta invece fuori dal perimetro della giurisdizione amministrativa l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita che è devoluta alle commissioni tributarie quale cognizione riguardo alla mera operazione catastale individuale.

Il principio di autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica della validità degli atti amministrativi non esclude che il giudice tributario, dinanzi al quale sia stata prospettata l'illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa disapplicarlo (vedi Sez. U. n. 7865/2016 in motivazione).

Ed invero, l'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, testualmente così dispone: "Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente".

Per cui, dalla norma si evince che gli atti regolamentari si possono impugnare, in via principale, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, se dagli stessi derivano effetti immediatamente lesivi della sfera giuridica dei soggetti interessati, ma che tuttavia gli stessi, se ritenuti illegittimi, possono in qualsiasi momento essere disapplicati dalle Commissioni tributarie, e ciò in quanto il giudice tributario, proprio in virtù della predetta normativa, pur non potendo annullare un atto di normazione secondaria, può, comunque, pronunciarsi per la sua disapplicazione, se esso è rilevante ai fini del decidere e se esso sia illegittimo.

Ciò premesso, nel caso di specie la società ricorrente, nel richiamare il potere del giudice tributario di disapplicare di atti amministrativi, non ha dedotto specifici vizi di legittimità dei medesimi ma si è limitata a dolersi genericamente della "eccessività" dei valori della zona III rispetto a quelli della zona II, aspetto che involge profili strettamente correlati a scelte discrezionali dell'A.F., come tali sottratti al sindacato del giudice tributario.

Il quinto motivo di ricorso è del pari infondato.

Ed infatti, premesso che la notifica dell'avviso di accertamento non costituisce requisito di validità dell'atto ma semmai di efficacia della rendita, l'art. 1, comma 3 del D.M. n. 701/1994 non è applicabile alla fattispecie de qua trattandosi di classamento effettuato nel 1995, quindi prima della sua entrata in vigore.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2600,00 oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2019.

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