Cassazione, sentenza n. 5633 del 02/03/2020

Sentenza n. 5633 del 02/03/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
5633
Data
02/03/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sul classamento di un complesso destinato al trattamento e smaltimento dei rifiuti: l’Ufficio aveva attribuito la categoria D/1, mentre la contribuente chiedeva la categoria residuale E/9 e i giudici di merito avevano valorizzato la finalità pubblica dell’attività. La Cassazione dichiara fondati i motivi dell’Amministrazione, richiamando la classificazione nel gruppo D degli immobili a destinazione speciale e nella categoria D/7 dei fabbricati adattati a particolari esigenze industriali. Il testo fornito riporta la compensazione delle spese di merito e la condanna della contribuente alle spese di legittimità.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente depositato la E. s.r.l., società mista pubblica e privata, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato del trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti nell'area veneziana, impugnava l'atto di classamento dell'Agenzia del Territorio di Venezia concernente la determinazione della rendita catastale di una unità immobiliare censita nel Comune di Venezia, sezione di Malcontenta, secondo cui la stessa veniva inquadrata nella categoria D/1 destinata agli ordinari opifici.

A sostegno del ricorso deduceva di svolgere la sua attività in alcuni fabbricati facenti parte di un unico ed unitario polo integrato e di un'unica unità immobiliare in relazione alla quale era stato proposto il classamento nella categoria particolare E/9 e che l'Agenzia del Territorio aveva rifiutato il predetto classamento per attribuire invece la categoria D/1 destinata agli opifici ordinari, nonostante la peculiarità dell'attività svolta nel complesso immobiliare. Aggiungeva che in ogni caso l'atto era da ritenersi illegittimo in quanto tardivo e privo di sufficiente motivazione.

La CTP di Venezia con sentenza in data 28 aprile 2010 accoglieva il ricorso osservando che il classamento andava ritenuto tardivo e privo di motivazione e che in ogni caso lo svolgimento di un servizio pubblico quale la raccolta dei rifiuti avrebbe dovuto condurre l'Agenzia ad individuare un'attività industriale così particolare da iscrivere il relativo complesso immobiliare nella categoria residuale E/9 e non in quella ordinaria D/1.

Proposto gravame da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR del Veneto con sentenza in data 25.6.2012, esclusa la tardività del classamento ed il vizio di motivazione, rigettava l'impugnazione ritenendo che l'atto di variazione era comunque illegittimo nel merito, laddove ha classificato il complesso immobiliare de quo nella categoria D/1 (opifici, impianti industriali) e non nella categoria chiesta E/9 (residuale) considerata la finalità pubblica dell'attività esercitata.

Avverso detta pronuncia la Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

La E. s.r.l. depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 40, 41 e 42 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in l. 24 novembre 2006 n. 286, violazione degli artt. 6 e 8 del d.p.r. 1142/49 (art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato la normativa afferente la corretta qualificazione catastale dell'unità immobiliare in relazione all'uso industriale e commerciale della stessa classificandola nella categoria E/1. Deduceva a tal fine che è circostanza pacifica che l'unità immobiliare per cui è causa sia destinata ad uso industriale e commerciale non rilevando a tal fine l'entità della commercializzazione.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 40, 41 e 42 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in l. 24 novembre 2006 n. 286, violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del R.D. 652/1939 (art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato la normativa afferente la corretta qualificazione catastale dell'unità immobiliare in relazione all'uso industriale e commerciale della stessa classificandola nella categoria E/1 motivando sulla finalità pubblica perseguita.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR pur avendo l'Ufficio prodotto in giudizio la visura catastale del termovalorizzatore di Brescia censito in categoria D/1 come opificio industriale, non ha recepito tale riscontro documentale non motivando a riguardo.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva attribuito ad un complesso industriale adibito alla trattazione ed allo smaltimento dei rifiuti la categoria E/1 riservata invece alle "stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei".

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione della classificazione dell'unità immobiliare per cui è processo, sono fondati.

Va premesso che la classificazione dei fabbricati ai fini catastali è suddivisa in gruppi, a seconda della loro tipologia, ed in categorie all'interno di ciascun gruppo. In particolare, rientrano nel gruppo D gli immobili a destinazione speciale. Nella categoria D/7 rientrano i "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 40, 41 e 42 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in l. 24 novembre 2006 n. 286, violazione degli artt. 6 e 8 del d.p.r. 1142/49 (art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato la normativa afferente la corretta qualificazione catastale dell'unità immobiliare in relazione all'uso industriale e commerciale della stessa classificandola nella categoria E/1. Deduceva a tal fine che è circostanza pacifica che l'unità immobiliare per cui è causa sia destinata ad uso industriale e commerciale non rilevando a tal fine l'entità della commercializzazione.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 40, 41 e 42 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in l. 24 novembre 2006 n. 286, violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del R.D. 652/1939 (art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato la normativa afferente la corretta qualificazione catastale dell'unità immobiliare in relazione all'uso industriale e commerciale della stessa classificandola nella categoria E/1 motivando sulla finalità pubblica perseguita.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR pur avendo l'Ufficio prodotto in giudizio la visura catastale del termovalorizzatore di Brescia censito in categoria D/1 come opificio industriale, non ha recepito tale riscontro documentale non motivando a riguardo.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso del giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva attribuito ad un complesso industriale adibito alla trattazione ed allo smaltimento dei rifiuti la categoria E/1 riservata invece alle "stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei".

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione della classificazione dell'unità immobiliare per cui è processo, sono fondati.

Va premesso che la classificazione dei fabbricati ai fini catastali è suddivisa in gruppi, a seconda della loro tipologia, ed in categorie all'interno di ciascun gruppo. In particolare, rientrano nel gruppo D gli immobili a destinazione speciale. Nella categoria D/7 rientrano i "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni".

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2019.

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