Cassazione, sentenza n. 6205 del 05/03/2020

Sentenza n. 6205 del 05/03/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
6205
Data
05/03/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava il recupero di maggiori ricavi e IVA derivante dall’acquisto di merci non fatturate, emerso da verifiche presso un altro operatore; la CTR aveva annullato l’accertamento ritenendolo fondato esclusivamente sugli studi di settore, privi di riscontri ulteriori. La Cassazione ha invece rilevato che gli acquisti in nero e la documentazione extracontabile costituivano il presupposto dell’azione accertatrice, mentre i risultati di Gerico erano stati impiegati soltanto per determinare la percentuale di ricarico. Ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia, assorbito il terzo, cassato la sentenza e rinviato alla CTR.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 63/14/12 la Commissione tributaria regionale di Roma accoglieva l'appello della s.r.l. D. avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, in base alle risultanze di un processo verbale della Guardia di Finanza, in cui veniva accertato l'acquisto di merci solo in parte fatturate, recuperava a tassazione maggiori ricavi per Euro 154.609 ed Iva per Euro 30.922.

Osservava la CTR che l'atto di accertamento operava un automatico riferimento ai risultati di Gerico e, pur a fronte delle osservazioni fatte dal contribuente, l'Ufficio si era limitato ad affermare che le eccezioni non erano condivisibili, senza dar conto e senza dare la prova della diversa percentuale di ricarico presunta da Gerico e non tenendo conto delle altre osservazioni e dei dati dichiarati dal contribuente. L'applicabilità degli studi di settore, infatti, senza ulteriori elementi di supporto idonei a giustificare lo scostamento tra quanto dichiarato ed il risultato di Gerico, deve essere esclusa, avendo già da tempo la giurisprudenza chiarito che gli studi di settore rappresentano un presupposto idoneo a giustificare l'azione accertatrice ma al tempo stesso risultano inidonei a provare "ex se" la fondatezza dell'accertamento, se non confortati da riscontri in altri elementi che tengano conto della effettiva realtà aziendale.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la D. s.r.l. mediante controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR, affermando che l'Ufficio aveva basato la propria pretesa contestando al contribuente maggiori ricavi solo sulla base delle risultanze degli studi di settore e senza utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti, avrebbe trascurato che il fatto che la D. avesse acquistato dalla società Plauso merce in nero (fatto su cui si fondava l'accertamento stesso) era ormai coperto da giudicato.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 nonchè del D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1, comma 2, lett. a) (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la CTR fondato la propria decisione sulla ritenuta illegittima applicazione degli studi di settore, laddove nel caso in esame l'Ufficio non si è avvalso di tale metodologia di accertamento, ma ha semplicemente operato sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, costituite dalla documentazione extracontabile rinvenuta presso la società Plauso e dalla mancanza di documentazione presso la D. attestante la quantità della merce effettivamente consegnata.

3. Il primo ed il secondo motivo, che in quanto connessi vanno trattati unitamente, sono fondati.

4. Come emerge dall'avviso di accertamento, trascritto a pag. 7 del ricorso per cassazione, il presupposto dell'azione accertatrice è stato ricollegato ad una fattispecie chiaramente riconducibile al D.P.R. n. 633 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 54, ed individuato nel fatto che la D.e.a.s. aveva acquistato merce in nero da altra società: dunque nel procedere alla rettifica, l'Ufficio ha ritenuto esistente sia il presupposto dell'inattendibilità delle scritture contabili della contribuente (citato D.P.R. n. 633 del 1973, art. 39), sia quello delle irregolarità risultanti da ispezioni eseguite nei confronti di altro contribuente (citato D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54).

4.1 Del resto, esaminando il contenuto dell'avviso di accertamento, il riferimento agli studi di settore è stato operato dall'Ufficio solo per accertare in concreto la percentuale di ricarico nella vendita dei beni acquistati senza fattura.

4.2 La CTR ha censurato l'utilizzo degli studi di settore partendo dal presupposto che essi soli abbiano giustificato l'azione accertatrice, in assenza di ulteriori elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Contrariamente a tale assunto depone l'esame del contenuto dell'avviso di accertamento che dimostra come il presupposto sia stato individuato dall'Ufficio nella sussistenza delle condizioni degli artt. 39 e 54, mentre gli studi di settore sono stati utilizzati al solo fine di determinare in concreto la misura della percentuale di ricarico sugli acquisti non fatturati riscontrati dalla Guardia di Finanza.

5. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo, secondo il quale la CTR, dopo aver annullato l'avviso di accertamento per una supposta erronea quantificazione dei ricavi da parte dell'Ufficio, avrebbe dovuto operare una propria corretta quantificazione dei relativi importi.

6. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l'accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Roma che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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