Cassazione, sentenza n. 6232 del 05/03/2020
Sentenza n. 6232 del 05/03/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6232
- Data
- 05/03/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento IRPEF per compensi da consulenza e redditi di capitale non dichiarati, che la CTR aveva annullato ritenendo preclusiva la pretesa dal condono tombale e comunque maturata la decadenza dell’Amministrazione. Nel giudizio di legittimità entrambe le parti hanno attestato il perfezionamento della definizione agevolata della lite. La Cassazione, senza esaminare il ricorso dell’Agenzia né quello incidentale della contribuente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 26/02/12, depositata il 16 febbraio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia respinse l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della signora P.A.E.M., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione un reddito imponibile di Euro 1.060.669,52, accertando una maggiore IRPEF dovuta di Euro 477.301,00 ed una maggiore addizionale regionale all'IRPEF di Euro 14.849,00, irrogando una sanzione pecuniaria complessiva di Euro 625.000,00.
La controversia aveva tratto origine dall'inoltro, da parte dell'autorità giapponese, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone, alla Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e Ricerca – Ufficio Cooperazione internazionale – di comunicazione dalla quale il fisco italiano apprendeva che nel corso di verifica fiscale condotta dall'autorità estera nei confronti della società Toyota Tsuyio Corporation, già Tomen Corporation, era emerso che la società aveva corrisposto alla signora P. per l'anno 2002 compensi per consulenze rese riguardo al progetto per la realizzazione di centrale elettrica denominata "Cairo North Power Station" per l'importo di 122.393.480 Yen, che, sulla base del tasso di cambio U.I.C. del primo agosto 2002, portava l'Ufficio alla ripresa a tassazione, quale reddito diverso, non dichiarato, dell'imponibile di Euro 1.046.634,86, nonchè dell'ulteriore importo di Euro 14.034,66, quale reddito da capitale, avendo individuato l'Ufficio nella contribuente la beneficiaria effettiva del succitato importo in valuta giapponese accreditato sul conto corrente presso la Barklays Bank PLC intestato alla società inglese Merlin & Morgan Limited, recando l'ordinativo di pagamento tra parentesi il nominativo della P..
La CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, ritenne preclusiva del nuovo accertamento l'istanza con la quale la contribuente aveva aderito, per l'anno d'imposta in esame, al c.d. condono tombale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 e non applicabile nella fattispecie la proroga biennale di cui alla legge succitata, art. 10, essendo quindi, in ogni caso, l'Amministrazione finanziaria incorsa nella decadenza eccepita da controparte, essendo stato l'avviso di accertamento notificato alla contribuente solo in data 14 novembre 2009.
Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con il quale in effetti ripropone, sub specie del paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sei motivi d'impugnazione avverso l'originario avviso di accertamento sui quali la CTR non si è pronunciata, avendo ritenuto le questioni assorbite.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dato atto che la controricorrente ha depositato in data 9.1.2020 istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, allegando documentazione contenente attestazione di regolarità da parte dell'Amministrazione finanziaria riguardo alla proposta istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136 del 2018.
1.1. A sua volta la difesa erariale ha depositato per l'odierna udienza pubblica di discussione richiesta dell'Agenzia delle Entrate (Direzione provinciale I di Milano), con la quale l'Amministrazione finanziaria formula a sua volta richiesta di estinzione del giudizio per giudizio per cessata materia del contendere ai sensi della succitata disposizione normativa, dando atto che la domanda di definizione agevolata della lite riguardo all'atto impositivo per cui è causa è risultata regolare e che la contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, sicchè può provvedersi in conformità come da dispositivo.
2. Stante la definizione agevolata della lite, le spese dell'intero giudizio restano compensate tra le parti come da concorde richiesta, dandosi atto infine che, anche per quanto sopra, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6; convertito, con modificazioni, nella L. 12 dicembre 2016, n. 136.
Spese dell'intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020
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