Cassazione, sentenza n. 8086 del 23/04/2020
Sentenza n. 8086 del 23/04/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8086
- Data
- 23/04/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio verteva sul silenzio-rifiuto opposto all’istanza di annullamento di un accertamento TARSU per più annualità, ritenuto definitivo dai giudici di merito; in cassazione il contribuente ha però documentato l’adesione alla definizione agevolata della controversia e il pagamento richiesto. Verificato il perfezionamento della procedura, la Corte non ha esaminato i cinque motivi relativi all’accertamento e all’esenzione invocata. Ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese di legittimità.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata il 7 luglio 2015 n. 1500/11/2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna rigettava l'appello proposto dal "Monastero V." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 12 giugno 2014 n. 927/13/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza proposta per l'annullamento di un avviso di accertamento con il quale il Comune di Bologna aveva preteso dal "Monastero V." il versamento della T.A.R.S.U. per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 nella misura complessiva di Euro 87.722,28, a titolo di imposta e relativi accessori; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente sul presupposto della definitività ed incontestabilità dell'avviso di accertamento, non essendo stati denunciati vizi in ordine al silenzio-rifiuto ed alla successiva cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, rilevando che i motivi di impugnazione riguardavano il contenuto dell'avviso di accertamento, al quale l'appellante aveva prestato adesione.
2. Avverso la sentenza di appello, il "Monastero V." proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 17 marzo 2016 ed affidato a cinque motivi; il Comune di Bologna si costituiva con controricorso. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.. In tale sede, il ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali, avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il "Monastero V." denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 276 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso nel merito della controversia (con il rigetto dell'appello) dopo la spoliazione della potestas iudicandi.
2. Con il secondo motivo, il "Monastero V." denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto l'intempestività e l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
3. Con il terzo motivo, il "Monastero V." lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso l'esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia, ancorchè oggetto di discussione tra le parti, consistito nella carenza di contraddittorio circa le motivazioni dell'avviso di accertamento e le conseguenze dell'eventuale adesione al medesimo.
4. Con il quarto motivo, il "Monastero V." lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente affermato la sussistenza del presupposto impositivo, essendo esenti da imposta gli edifici adibiti a culto.
5. Con il quinto motivo, il "Monastero V." denuncia il rischio del contrasto tra giudicati, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere pervenuto a conclusioni opposte rispetto a quelle seguite in altra successiva sentenza tra le medesime parti.
6. Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia il 10 dicembre 2018, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, con istanza depositata il 21 gennaio 2020, il contribuente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
7. Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l'esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l'integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalle prodotte ricevute dei versamenti postali), si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
8. Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all'art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020
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