Cassazione, sentenza n. 10150 del 28/05/2020
Sentenza n. 10150 del 28/05/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10150
- Data
- 28/05/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
In una controversia su un accertamento basato sugli studi di settore, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello perché, dopo la consegna diretta alla controparte, non ne era stata depositata copia presso la commissione provinciale. La Corte ha escluso che la sanzione processuale prevista dall’allora vigente articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992 fosse incompatibile con i principi costituzionali, unionali o convenzionali, richiamandone la funzione pubblicistica e l’applicazione alle forme alternative di notificazione scelte dalla parte. Il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La società contribuente riceveva invito al contraddittorio procedimentale per accertamento in base a studi di settore per l'anno di imposta 2004, cui seguiva tentativo di accertamento con adesione che non si perfezionava, donde scaturiva avviso di accertamento per ripresa a tassazione di maggiori ricavi individuati in euro 184.817,00.
Il ricorso di primo grado esitava in rigetto tempestivamente impugnato da parte contribuente mediante consegna diretta dell'atto d'appello, sennonché la CTR rilevava non essere stata depositata copia dell'appello presso la CTP, in violazione dell'art. 52, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente all'epoca dei fatti e, di conseguenza, rilevava l'inammissibilità del gravame, compensando le spese.
Ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due motivi di censura, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con controricorso.
RAGIONI DELLE DECISIONE
Vengono posti due motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si lamenta contrarietà dell'art. 53, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) al diritto dell'Unione europea e conseguente disapplicazione della norma, con richiesta di annullamento della grava sentenza e rinvio ad altra sezione della CTR per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia.
Con il secondo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) per violazione degli articoli 3, 24 e 117, primo comma, Costituzione della Repubblica italiana in relazione all'art.6 della Convezione europea dei diritti dell'Uomo.
2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione. Pur in assenza di indicazione esplicita, la doglianza può essere ricompresa nel paradigma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione o falsa applicazione di legge. Nella sostanza, si lamenta si sia fatta applicazione di norma contraria ai principi fondamentali della Carta, dell'Unione europea e della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, laddove la sanzione dell'inammissibilità sarebbe sanzione sproporzionata rispetto a violazione di adempimento formale, comunque non comparabile con il diritto all'accesso alla giustizia.
La questione è stata esaminata più volte da questa Corte e dalla Consulta, pervenendo con diverse pronunce alla medesima conclusione che conferma la legittimità costituzionale e la non irragionevolezza della norma, sia perché limitata solo alle forme alternative alla notifica usuale tramite ufficiale giudiziario, dunque a scelta di parte, sia perché attinente a profili eminentemente pubblicistici connessi allo ius imperii del momento fiscale, assolutamente diverso dalle obbligazioni e diritti civili di cui parla l'art. 6 della Convenzione EDU (cfr. Corte cost. n. 17/2011).
Né parte ricorrente offre argomenti diversi e nuovi per prospettare eccezioni già scrutinate da questa Corte e dal Giudice delle leggi (sul punto cfr. Cass. V, n. 7099/2019 e precedenti ivi richiamati circa la legittimità dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992).
In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di lite per i gradi di merito e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in eurocinquemiladuecento/00 oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso il 15 gennaio 2020
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