Cassazione, sentenza n. 10962 del 09/06/2020
Sentenza n. 10962 del 09/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10962
- Data
- 09/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un ruolo per ICI relativo agli anni 2000 e 2001 e la conseguente cartella esattoriale, impugnati senza successo nei due gradi di merito. In Cassazione il contribuente dichiarava di essersi avvalso della definizione agevolata della lite e, dopo i rinvii disposti per integrare la documentazione e formalizzare l’adempimento richiesto, depositava la rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese tra le parti.
Testo della pronuncia
Premesso che:
1. U.C. ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Piemonte in data 10 giugno 2011, n. 39/10, con la quale era stato respinto l'appello proposto da esso ricorrente contro la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Torino, reiettiva dei due ricorsi riuniti, nei confronti del Comune di Gassino Torinese e di Equitalia Nomos spa, contro il ruolo n. 2008/8648 relativo ad Ici degli anni 2000 e 2001 e contro la susseguente cartella esattoriale;
2. la causa, veniva rinviata con ordinanza 21 novembre 2018 per dar modo al ricorrente di integrare la documentazione relativa al dedotto avvalimento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. 193/2016 convertito dalla legge 225/2016, e successivamente, con ordinanza 9 maggio 2019, perché il ricorrente rinunciasse al ricorso così come richiesto dallo stesso articolo 6;
3. il ricorrente depositava la rinuncia in data 25 giugno 2019;
4. deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione di spese.
PQM
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

