Cassazione, sentenza n. 11224 del 11/06/2020
Sentenza n. 11224 del 11/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11224
- Data
- 11/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava una cartella per omesso versamento dell’imposta di registro relativa a una sentenza; dopo il ricorso per cassazione, il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata e chiesto la sospensione, cui l’Agenzia delle Entrate aveva aderito. Documentato il pagamento dell’importo dovuto da parte di un coobbligato, non risultavano né il diniego della definizione entro il termine previsto né un’istanza di trattazione presentata dalla parte interessata. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il processo e compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla cartella di pagamento notificata a M.P., per omesso versamento dell'imposta di registro, relativamente alla sentenza n. 12162/2003 del Tribunale Civile di Roma, l'odierno ricorrente, dopo aver proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza d'appello, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, ha presentato istanza con richiesta di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi 4 e 8, l. 172 del 2017.
L'intimata Agenzia delle Entrate ha prestato adesione alla predetta istanza e la Corte, con ordinanza del 7/3/2018 ha disposto la sospensione del processo, ed il rinvio a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata dei carichi tributari; il P.G. ha concluso in conformità.
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, ex art. 11, comma 8, ultima parte, d.l. citato, ed il contribuente ha corredato la memoria difensiva del 27/1/2020, contenente la rinuncia al ricorso e l'adesione dell'Agenzia delle Entrate, con la prova del versamento, da parte del coobbligato D.F., dell'importo dovuto in applicazione del beneficio .
Non risulta documentato il diniego della definizione, che l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (art. 11, comma 10, prima parte, d.l. cit.), né la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 10, quarta parte, del citato articolo.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto, restando le relative spese processuali compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
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