Cassazione, sentenza n. 12296 del 23/06/2020

Sentenza n. 12296 del 23/06/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
12296
Data
23/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli eredi avevano impugnato un avviso di pagamento TARSU per difetto di motivazione; la Commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello comunale, pur esaminandone il merito. La Cassazione ha ritenuto l’appello sufficientemente specifico, ma ha giudicato inammissibile, per carenza di autosufficienza, la censura relativa alla motivazione per relationem, poiché il Comune non aveva trascritto né localizzato gli atti richiamati. Ha inoltre escluso che la motivazione dell’atto possa essere integrata nel processo o che la mancata contestazione del merito sani il vizio: il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

I contribuenti odierni controricorrenti impugnarono dinanzi alla CTP di Napoli l'avviso di pagamento n. 2177/2012 emesso dal Comune di Ischia per la riscossione della TARSU dovuta in qualita' di eredi di (—) per l'anno 2012.

Il Comune ricorrente deduce che tale avviso segui' l'avviso bonario di pagamento annuale dell'imposta gia' indirizzato al de cuius e, acclarato l'omesso pagamento, lo sostituiva indirizzandolo agli eredi.

I contribuenti, per quel che ancora rileva in questa sede, ne lamentarono la nullita' per difetto di motivazione con specifico riguardo alla omessa allegazione dell'avviso bonario pregresso e la impossibilita' di comprendere le ragioni della pretesa dal semplice avviso di pagamento, privo, quest'ultimo, di ogni motivazione. La CTP accolse il ricorso, rilevando il difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Su appello del Comune, la CTR dichiaro' inammissibile l'appello per mancata proposizione di motivi specifici di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, motivando diffusamente sulla infondatezza, nel merito, del gravame.

Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ischia, sulla base di tre motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso, che contiene una eccezione di inammissibilita' per tardivita' del ricorso per cassazione: questo sarebbe stato notificato oltre i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata presso il domicilio eletto dal Comune in grado di appello.

DIRITTO

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato: "Violazione e nullita' del procedimento – violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4", il Comune si duole che la CTR, della Campania, prima di decidere nel merito l'appello, rigettandolo, ha dichiarato l'inammissibilita' dell'impugnazione in quanto con essa l'ente locale non avrebbe censurato in alcun modo, individuandone i vizi, la sentenza emessa dal giudice di prime cure.

2. Con il secondo motivo, rubricato "Nullita' – Violazione di norme di legge – violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", il Comune censura la sentenza impugnata deducendo che l'obbligo di motivazione dell'avviso di pagamento sarebbe stato assolto, sia perche' nel corpo dello stesso si era dato atto che il precedente avviso bonario, contenente una congrua motivazione della pretesa impositiva, era stato notificato al de cuius; sia perche' tale avviso bonario era stato allegato all'avviso di pagamento notificato ai contribuenti odierni controricorrenti, secondo lo schema della motivazione per relationem.

3. Con il terzo motivo, rubricato "Nullita' – violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 72 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 ", il Comune censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe tenuto conto che, in ogni caso, i contribuenti non avrebbero contestato la fondatezza nel merito della pretesa impositiva, che peraltro si fondava su dati e informazioni ad essi note, limitandosi a dedurre il difetto di motivazione dell'avviso di pagamento.

4. Preliminarmente, questa Corte rileva che l'eccezione di inammissibilita' del ricorso del Comune, spiegata in controricorso dai contribuenti, e' infondata.

Il 10 maggio 2016, data nella quale risulta essere stata eseguita la notifica della sentenza impugnata mediante invio per pec da parte dei contribuenti al Comune, presso il quale prestava servizio la procuratrice in appello dell'ente locale, non era ancora in vigore, per le commissioni tributarie della Campania (in vigore dal dicembre 2015 in via sperimentale solo per il territorio dell'Umbria e della Toscana) il processo tributario telematico, ai sensi del Decreto Ministeriale 4 agosto 2015, articolo 16, emanato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 163 del 2013, articolo 3, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo n. 156 del 2015, articolo 12, comma 3 (Cass., 6-5, n. 17941/2016).

Ne risulta che l'invio, effettuato per posta elettronica certificata, della sentenza impugnata non era idoneo a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione del Comune, che, pertanto, deve essere considerata tempestiva.

5. Il primo motivo di ricorso e' fondato.

Deve darsi atto, infatti, che l'appello proposto dal Comune non era inammissibile, in quanto all'appello tributario si applica il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, che richiede che il gravame contenga tra l'altro i "motivi specifici" dell'impugnazione, la cui mancanza o assoluta incertezza ne determina l'inammissibilita'.

Orbene, deve osservarsi che l'appello e' un mezzo di impugnazione devolutivo a critica libera, correttamente proposto se da esso si evincono con sufficiente chiarezza le questioni o le domande, affrontate, esplicitamente o implicitamente, nella sentenza di primo grado e da questa decise in modo da determinare, la soccombenza, totale o parziale, della parte appellante.

Nel caso che ci occupa, il Comune ha riproposto alla CTR, mediante l'impugnazione della sentenza di primo grado, in maniera sufficientemente precisa, le difese gia' spiegate in primo grado e non accolte dai primi giudici, sicche' l'appello era certamente ammissibile.

La CTR, tuttavia, pur pronunciando un dispositivo di inammissibilita' dell'appello, si e' diffusa, in motivazione, sulla sua infondatezza nel merito con argomentazioni censurate in questa sede. Orbene, il Collegio, pur consapevole dell'orientamento di questa Corte nella sua piu' autorevole composizione (SSUU n. 3840/2007), secondo il quale la sentenza che, pronunciando l'inammissibilita' dei gravame, si diffonda in motivazione sulla infondatezza nel merito dello stesso, deve essere impugnata solo in punto di inammissibilita', essendo le motivazioni dell'infondatezza nel merito solo dei meri obiter dicta, deve rilevare che la struttura motivazionale della sentenza impugnata induce a ritenere che, nonostante che il dispositivo statuisca l'inammissibilita' dell'appello, la CTR abbia, in realta' e nonostante le apparenze, inteso assorbire la questione pregiudiziale di rito nella infondatezza del ricorso (Cass., sez. 6-2, n. 30354/2017), con la conseguenza che, anche in ossequio al canone della ragionevole durata del processo, la cassazione della sentenza impugnata si imporrebbe solo nel caso in cui anche le censure, di seguito esaminate, spiegate avverso la ragione posta a sostegno della sostanziale decisione nel merito dell'appello, fossero fondate.

5.1 Orbene, il secondo motivo di ricorso, teso a censurare la decisione nel merito dell'appello, e' inammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza.

Ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, ultimo periodo (Statuto del contribuente), "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

Il Comune, nel ricorso per cassazione, non ha trascritto il contenuto dell'atto impugnato in prime cure, ne' lo ha indicato specificamente in ricorso allegandolo a quest'ultimo, ne' lo ha menzionato esattamente in ricorso indicando alla Corte dove reperirlo nell'ambito della produzione delle parti.

Per evitare che il ricorso sia inammissibile (rectius, improcedibile), infatti, non e' sufficiente depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda (articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), insieme con il ricorso, ma e' altresi' necessario che il ricorso contenga "la specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda".

Cio' significa che i documenti (cosi' come gli atti processuali) su cui si fonda il ricorso debbono non solo essere allegati, ma anche essere "specificamente indicati nel corpo del ricorso", affinche' il giudice di legittimita' non sia costretto a ricercarli nella documentazione prodotta dalla parte, e dunque a compiere la selezione degli atti rilevanti ai fini della decisione sui singoli motivi di ricorso, dalla legge processuale demandata alla parte medesima; ma si limiti ad esaminare i documenti gia' selezionati dalla parte in funzione del giudizio sui singoli motivi di ricorso.

Orbene, nel corpo del ricorso proposto, in relazione al secondo motivo, non vi e' la specifica indicazione di alcun documento rilevante ai fini del giudizio.

Il ricorrente si e' limitato, in chiusura dell'atto, a dire che "si depositano…documenti come da allegato elenco", rimettendo, di fatto, alla Corte la selezione, all'interno dei documenti allegati ed indicati (solo) nell'elenco separato, di quelli rilevanti ai fini del giudizio su ciascun motivo in cui si articola il ricorso (Cass. SS.UU., n. 23019/2007).

Viceversa, l'ente ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso, e non in atti allegati, i documenti di cui intendeva avvalersi per dimostrare la fondatezza del motivo di impugnazione, allegandoli (essi si') al ricorso, trascrivendoli nel corpo di esso o indicandone precisamente la collocazione onde consentire al Collegio di reperirli immediatamente e senza alcuna attivita' di ricerca.

Ne consegue che la Corte non puo' verificare se l'avviso di pagamento impugnato in prime cure dai contribuenti conteneva un sufficiente corredo motivazionale, ne' se ad esso era stato allegato l'avviso bonario, asseritamente provvisto di motivazione, ne' se l'avviso di pagamento, in alternativa, indicava espressamente che l'avviso bonario era stato in precedenza notificato al de cuius (e dunque gli eredi dovevano giuridicamente averne conoscenza), con la prova di tale notifica.

5.2 I terzo motivo di ricorso, anch'esso teso a censurare la decisione nel merito dell'appello, e' infondato.

E' appena il caso di ricordare che, con orientamento costante, questa Corte afferma che la motivazione di un atto impositivo, di un avviso di liquidazione o di un avviso di pagamento, non puo' essere integrata in sede processuale (cfr., ex multis, Cass., n. 23248/2014), essendo essa un requisito indefettibile dell'atto.

Ne consegue che non puo' darsi rilievo alla circostanza che i contribuenti, impugnando l'atto anche solo deducendo che esso non contenga alcuna motivazione, non abbiano contestato nel merito la pretesa tributaria, come se ne ammettessero, in questo modo, l'esistenza.

5.3 In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Comune di Ischia al pagamento, in favore dell'Avv. (—), antistatario, delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano in Euro cinquecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

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