Cassazione, ordinanza n. 12683 del 25/06/2020
Contenzioso tributario - Giudizio di appello - Omessa comunicazione della udienza di trattazione -Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12683
- Data
- 25/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio su accertamenti relativi a utili extracontabili attribuiti a una società a ristretta base e ai suoi soci, la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione celebrando l’udienza senza preventiva comunicazione ai contribuenti. La Cassazione ha ribadito che l’avviso della data di trattazione, da comunicare almeno trenta giorni prima, tutela il diritto di difesa e il contraddittorio e che la sua omissione rende nulla la decisione. Poiché la controversia richiedeva accertamenti di fatto, la Corte ha accolto il relativo motivo, assorbito gli altri e rinviato alla CTR.
Massima
Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 546/1992, applicabile anche ai giudizi di appello, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Infatti, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla Commissione Tributaria Regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impedisce di adottare decisioni che senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di diversi avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP, IRES ed IRPEF emessi sia nei confronti della (——) s.r.l. per gli anni d'imposta dal 2007 al 2012, che dei soci (——) e (——) per gli anni d'imposta dal 2008 al 2011, con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione gli utili extracontabili conseguiti dalla predetta societa', a ristretta base societaria, e quindi distribuiti ai due soci, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo legittima la pretesa impositiva anche nei confronti dei soci benche' nella minore misura del 49,72 per cento;
– avverso tale statuizione i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non hanno replicato ne' l'intimata Agenzia delle entrate, che si e' costituita in giudizio al solo fine di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione, ne' la societa' fallita, nei cui confronti e' stata disposta l'integrazione del contraddittorio con provvedimento del 31/01/2019;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti lamentano la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per essere stato celebrato il giudizio d'appello in loro incolpevole assenza, per omessa comunicazione dell'udienza di trattazione.
3. In diritto va ricordato che secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, "Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, articolo 61, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicche' l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullita' della decisione comunque pronunciata" (Cass. n. 18279 del 2018; conf. Cass. n. 28968/18; n. 28843/17; n. 1786/16; v. anche n. 21059/07 e Sez. U., n. 13654/11).
4. Va altresi' ricordato il principio secondo cui "Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullita' processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilita' per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27496 del 30/12/2014).
4.1. Orbene, sulla scorta dei suesposti principi e sul rilievo che nella specie le questioni poste in quel giudizio necessitano di accertamenti in fatto preclusi a questo Giudice di legittimita' (specie con riferimento al motivo di appello incentrato sul superamento della presunzione di percezione degli utili extracontabili accertati), il motivo di ricorso in esame va accolto avendo la CTR errato nell'omettere di rilevare l'omissione che inficiava il processo. Restano assorbiti gli altri due mezzi di cassazione, con cui sono stati dedotti l'illegittimita' degli avvisi di accertamento per mancata allegazione degli atti in esso richiamati, segnatamente del p.v.c. redatto dalla G.d.F. (secondo motivo), nonche' l'omessa pronuncia sui motivi di impugnazione degli atti impositivi, riproposti in grado di appello (terzo motivo).
5. In estrema sintesi, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e con rinvio della causa alla competente CTR che provvedera' anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
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