Cassazione, sentenza n. 13386 del 01/07/2020
Sentenza n. 13386 del 01/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13386
- Data
- 01/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il silenzio-rifiuto su un rimborso di 52 euro, asseritamente versati per errore materiale tramite modello F24; i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di motivazione. La Cassazione ha rilevato che all’appellante non era stato comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica, adempimento essenziale per il diritto di difesa e il contraddittorio. Ha quindi accolto il primo motivo, assorbito quelli sul merito e sulle spese, cassato la sentenza e rinviato alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(XXXXX) propose ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso della somma di Euro 52,00, a suo dire, indebitamente versata per mero errore materiale nella compilazione del modello F24 trattandosi di importo non dovuto.
La Commissione di prima istanza, rilevato che il contribuente, solo in sede di memoria, aveva illustrato le ragioni sulle quali si fondava la richiesta di rimborso, dichiarava il ricorso inammissibile.
La decisione, appellata dal contribuente, veniva confermata, con la sentenza, indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia (d'ora, in poi, per brevita', C.T.R.).
Il Giudice di appello ribadiva l'inammissibilita' del ricorso introduttivo, siccome assolutamente immotivato, ma, osservava, comunque, che la mancata presentazione del modello 770 era una circostanza ambigua che nulla provava in ordine alla vertenza.
Per la cassazione della sentenza (XXXXX) propone ricorso fondato su cinque motivi, successivamente illustrato con deposito di memoria.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine della partecipazione alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita' della sentenza impugnata e dell'intero procedimento per la mancata notificazione, ad opera della Segreteria della C.T.R., dell'avviso di trattazione in pubblica udienza.
2 La censura e' fondata. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre Cass. sentenza n. 11487 del 14/05/2013; ordinanza n. 1786 del 29/01/2016) "nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 31 (applicabile al giudizio di appello ai sensi del richiamo di cui allo stesso D.Lgs., articolo 61) adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne consegue che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullita' della decisione della Commissione Tributaria".
3 nel caso in esame, agli atti dei fascicoli d'ufficio dei gradi di merito, trasmessi, a seguito di richiesta, a questa Corte, non risulta alcuna comunicazione o avviso della data fissata per la trattazione nella pubblica udienza che si svolse, innanzi alla C.T.R. nell'assenza dell'appellante.
4 Ne consegue, in accoglimento del motivo di ricorso e alla luce dei condivisi esposti principi, la nullita' della sentenza e dell'intero procedimento, con assorbimento dell'esame dei restanti motivi, concernenti il merito della controversia e il regolamento delle spese processuali.
5 In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia-sezione di Trieste, in diversa composizione, che provvedera' anche sul regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sezione di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.
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