Cassazione, sentenza n. 13390 del 01/07/2020
Sentenza n. 13390 del 01/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13390
- Data
- 01/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un riclassamento catastale in una microzona romana; la CTR aveva ritenuto sufficiente il richiamo alla procedura normativa, agli interventi pubblici e a generiche caratteristiche commerciali e di ubicazione. La Corte afferma che l’avviso deve indicare concretamente gli elementi della microzona, del fabbricato e della singola unità che hanno determinato la nuova classe, non bastando formule standardizzate. Ritenuta legittima la rinnovazione della notifica dell’appello dell’Ufficio, accoglie però le censure sulla motivazione, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’avviso.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. L'Agenzia del Territorio di Roma, a seguito di richiesta di classamento del Comune di Roma, L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 335, notificava a (XXXXX) il conseguente avviso di accertamento relativo all'unita' immobiliare sita alla (XXXXX) con rideterminazione della classe 9 rispetto alla classe 5 indicata in Catasto e conseguente modifica della rendita catastale.
2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso deducendone, tra l'altro, l'omessa motivazione, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 6506/6/17, depositata il 13/11/2017, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso.
3. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'articolo 153 c.p.c., comma 2, e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, anche in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62.
Il ricorrente deduce la nullita' della sentenza per avere la CTR, dopo il primo tentativo di notifica da parte dell'Ufficio non andato a buon fine per l'avvenuto trasferimento dello studio dei difensori del contribuente, rimesso in termini controparte per il nuovo tentativo di notifica. Diversamente, secondo il contribuente, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilita' dell'appello essendo onere della parte individuare la sede del nuovo studio legale. Rileva, altresi', il (XXXXX) che il primo tentativo di notifica era avvenuto il 27/10/2016 e che la richiesta di rimessione in termini era del 24/11/2016 e, dunque, oltre il termine di sei mesi per impugnare la sentenza di primo grado depositata il 30/3/2016, risultando la seconda notifica avvenuta il 26/6/2017.
2. Con il secondo motivo, il contribuente censura, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza della CTR per violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62 per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullita', ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza emessa dalla CTR per motivazione apparente e contraddittoria e conseguente violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4, e articolo 111 Cost., comma 6. Con tale censura il (XXXXX) denuncia che i giudici di merito si siano limitati a riportare il fondamento normativo dell'avviso di accertamento impugnato senza prendere in esame le eccezioni, in punto di omessa motivazione dello stesso, sollevate nel giudizio.
3. Il primo motivo non e' fondato.
La censura proposta non tiene conto che la prosecuzione del processo notificatorio, previa remissione in termini concessa dalla CTR, trovava giustificazione nel fatto che la prima notifica dell'atto di appello avanzata dall'Agenzia delle entrate non era andata a buon fine a causa del trasferimento dello studio legale dei difensori del contribuente non comunicato agli atti del giudizio.
Sul punto questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 24660 del 2017) ha, infatti, affermato il principio che "Quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purche' risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine". Nel caso di specie risulta che, a seguito della rimessione in termini da parte della CTR, l'Agenzia ha notificato con esito positivo l'atto di appello assumendo rilievo, rispetto al requisito della tempestivita', l'avvio dell'indicato secondo procedimento notificatorio.
2. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati.
Viene in rilievo la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa l'avviso di revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali c.d. anomale.
La L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335, disciplina tale procedimento prevedendo che "la revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima".
La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l'intero Comune) che presenta omogeneita' nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonche' nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 2).
Il classamento in esame, finalizzato ad eliminare possibili sperequazioni a livello impositivo, e' stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 249 del 2017, con la quale si e', fra l'altro, affermato che "la natura e le modalita' dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, cosi' incidendo sul diverso classamento della singola unita' immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento".
Sempre con riferimento all'onere motivazionale questa Corte ha affermato che "In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile e' situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unita' immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione" (ex plurimis Cass. n. 9770 del 2019).
In sostanza, e' proprio in ragione del carattere diffuso dell'operazione e del fatto che essa trae origine da un impulso d'ufficio che si rende tanto piu' necessaria una adeguata motivazione del singolo provvedimento di accertamento circa gli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8, come la qualita' urbana del contesto nel quale l'immobile e' inserito, la qualita' ambientale della zona di mercato in cui l'unita' e' situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unita' immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unita' immobiliare.
La motivazione nei termini sopra indicati e' elemento essenziale dell'atto e, quindi, deve sussistere a prescindere da una eventuale impugnazione di quest'ultimo, essendo la sua funzione quella di far comprendere al contribuente le ragioni poste a fondamento dell'azione amministrativa si da consentirgli di valutare l'opportunita' di eventualmente proporre ricorso dinnanzi all'autorita' giudiziaria.
L'Amministrazione, quindi, e' tenuta ad un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile oggetto di riclassificazione "poiche' non e' sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l'attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unita' immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticita', senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo" (Cass. n. 19810 del 2019).
La CTR, nell'accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ritiene assolto l'onere motivazionale dalla mera indicazione dei presupposti normativi che legittimano l'Ufficio a procedere al suindicato riclassamento e, in particolare, il riferimento contenuto nell'avviso al procedimento ex articolo 1, comma 335, cit., alla richiesta del Comune e a generici interventi pubblici realizzati nel tempo nella microzona nonche' all'utilizzo del metodo comparativo.
Non valgono a soddisfare l'onere suddetto neanche l'indicazione contenuta nell'avviso con cui si giustifica il nuovo classamento in ragione della "incrementata vocazione commerciale della via di ubicazione, correlata anche al livello dei servizi di trasporto pubblico e all'intensita' dei flussi pedonali ivi riscontrati, nonche' alla superficie, dello sviluppo su strada e dell'esposizione, alla unita' immobiliare e' stata coerentemente attribuita la classe 9", in quanto valutazioni del tutto generiche e non pertinenti in modo diretto all'immobile oggetto di nuovo classamento
Il contenuto dell'atto impugnato, quindi – per come sopra riassunto nella sentenza d'appello e indicato nei suoi tratti essenziali negli atti di parte (ricorso e controricorso) – non risponde a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati, in quanto caratterizzato da una motivazione affidata a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi risultando, in tal modo, assenti proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dall'articolo 1, comma 335, cit. e dalle fonti normative integrative, non essendo all'uopo sufficiente.
5. In conclusione la sentenza della CTR deve essere cassata e, poiche' non sono necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente, ed annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
7. Visto il consolidarsi soltanto in corso di causa dell'orientamento di legittimita' in materia, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex articolo 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente. Spese compensate.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

