Cassazione, sentenza n. 13496 del 02/07/2020

Sentenza n. 13496 del 02/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
13496
Data
02/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Consorzio impugnava la decisione che aveva annullato una cartella per contributi di bonifica, lamentando che il giudice regionale avesse motivato soltanto mediante il richiamo a precedenti decisioni tra le stesse parti. La Cassazione ha escluso la motivazione apparente, ritenendo intelligibile il rinvio per relationem, e ha dichiarato inammissibile l’ulteriore censura perché non investiva l’autonoma ratio fondata sul giudicato esterno; ha inoltre precisato che il richiamo può riguardare anche precedenti di merito. Il ricorso principale è stato rigettato e quello incidentale condizionato dichiarato assorbito.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4533/8/2018, depositata il 26 giugno 2018, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni avverso la sentenza n. 83/5/15 della CTP di Frosinone, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava che la controversia aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, del contributo di bonifica non pagato per l'anno 2013, e che la questione era stata gia' decisa, tra le stesse parti, con recenti sentenze specificamente indicate cui si riportava, non ritenendo di discostarsi da tali precedenti anche in considerazione del giudicato rilevato in una di esse, che valeva a maggior ragione nel giudizio in esame.

2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 26 settembre 2018, affidato a due motivi.

3. La (XXXXX) S.r.l resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, consegnato per la notifica il 24-10-2018, a cui il Consorzio resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione della sentenza impugnata che, priva delle indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione, si era limitata a richiamare quattro precedenti sentenze di altre sezioni della CTR

2. con il secondo motivo lamenta un error in procedendo per la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che il rinvio per relationem a precedenti decisioni era stato effettuato senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle medesime conclusioni.

3. Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la societa' contribuente denuncia violazione dell'articolo 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito gia' nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualita' dal 2004 al 2007.

4. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.

4.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si e' in presenza di una omessa motivazione o di una "motivazione apparente" allorche' la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perche' costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche' essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicita' del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente e' poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero e purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullita' della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

Nel caso di specie, va certamente esclusa la configurabilita' del suddetto vizio in quanto il giudice di appello ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha inteso confermare la decisione di primo grado compiendo un rinvio per relationem a quanto deciso in precedenti sentenze intervenute tra le stesse parti ed al giudicato ivi rilevato.

5. Il secondo motivo va invece ritenuto inammissibile in quanto il Consorzio, a fronte di una sentenza fondata su una doppia ratio decidendi, quali l'effetto preclusivo del giudicato formatosi tra le parti ed il rinvio per relationem al decisum in precedenti sentenze, si e' limitato a censurare solo i profili attinenti alla compiutezza della motivazione per relationem e non anche quelli relativi all'estensione del giudicato esterno.

5.1 Costituisce ormai orientamento consolidato che "Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita' di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e' inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (Vedi Cass. n. 16314 del 2019; n. 18641 del 2017; n. 4293 del 2016; n. 7932 del 2013 e n. 3386 del 2011).

5.2 In ogni caso si ricorda che secondo un principio consolidato cui va data continuita' "La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'articolo 118 c.p.c., comma 1, disp. att., puo' fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimita', allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali gia' compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni" (Vedi Cass. n. 2861 del 2019).

Tale struttura della motivazione e', invero, apertamente resa legittima dalla norma di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., la quale prevede, alla L. n. 69 del 2009, comma 1 novellato, che "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

La possibilita' del "riferimento a precedenti conformi", cosi' esplicitamente consentita, non deve intendersi limitata ai precedenti di legittimita', secondo un'istanza di tutela pervasiva della funzione nomofilattica, ma "si estende, nell'ambito di un piu' ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile, anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali gia' compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni" (v. Cass. n. 17640 del 2016)

Nella specie la sentenza impugnata ha chiaramente recepito la motivazione dei precedenti citati, rendendoli parte integrante della decisione, sicche' era onere della parte impugnante fare oggetto di precisa analisi il corredo di argomentazioni che vi era inserito, alla stregua dei requisiti di specificita' propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare – logicamente richiesto dal presupposto medesimo dell'operazione inclusiva – della sovrapponibilita' del caso richiamato alla fattispecie in discussione.

Tale onere non risulta assolto, posto che nel ricorso non e' formulata alcuna censura nei confronti della motivazione delle sentenze citate in motivazione dalla sentenza impugnata, ne' di fatto le stesse sono state prese in considerazione in alcuna parte e sotto alcun profilo.

6. Per tutto quanto sopra esposto, assorbito il ricorso incidentale condizionato, il ricorso va rigettato.

6.1. Segue la condanna del Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita', che si liquidano come da dispositivo.

6.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, (che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

condanna il Consorzio ricorrente a pagare alla societa' contribuente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis, se dovuto.

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