Cassazione, sentenza n. 13825 del 06/07/2020

Sentenza n. 13825 del 06/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
13825
Data
06/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi ICI per un impianto di depurazione, rispetto ai quali la contribuente aveva invocato l’esenzione e, in subordine, la diversa classificazione catastale. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva dichiarato inammissibili gli appelli, esaurendo così il proprio potere decisorio, mentre le successive considerazioni sul merito erano svolte soltanto ad abundantiam. Poiché l’Agenzia non aveva impugnato la statuizione pregiudiziale, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato assorbito.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Tezze sul Brenta notificava alla (XXXXX) S.p.a. ( (XXXXX)) avvisi di accertamento relativi alla mancata presentazione della dichiarazione ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009 relativi ad un impianto di depurazione, di cui la suddetta societa' era proprietaria, posto sul suolo di proprieta' dello stesso Comune.

2. Avverso i suddetti avvisi la (XXXXX) presentava ricorso eccependo il diritto all'esenzione di imposta in applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera a) e, in subordine, rilevava che la categoria catastale dichiarata non era corretta (D1 anziche' E3).

3. La CTR, con sentenza n. 103/22/13 depositata il 22/11/2013, confermava la decisione di primo grado e, per l'effetto, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente.

4. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. La (XXXXX) s.p.a. si e' costituita depositando controricorso e ricorso incidentale condizionato.

6. In prossimita' dell'udienza la (XXXXX) s.p.a ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n 4, la violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo la contribuente chiesto solo in subordine all'accoglimento della domanda afferente l'inclusione del depuratore di cui e' giudizio nell'esenzione di imposta del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ex articolo 7, lettera a), la variazione della categoria catastale attribuita a tale bene a seguito di procedura DOCFA; pertanto, la CTR, dopo aver accolto la domanda principale, sarebbe andata ultra petita nell'affrontare quella subordinata con la quale la contribuente chiedeva che venisse corretta la categoria castale dichiarata in E3 anziche' D1 come indicata.

2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articoli 75, e 56 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1994, articolo 1 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, lettera f), comma 2, e articolo 21.

La ricorrente, dopo aver richiamato le norme che disciplinano il procedimento volto a correggere l'erronea attribuzione di un accatastamento, osserva, da un lato, che era decorso il termine per impugnare la categoria proposta, con la conseguenza che essa doveva intendersi definitiva e, dall'altro, che l'oggetto del giudizio era diverso dalla delibera dell'ICI, di talche' con lo stesso ricorso non si poteva impugnare gli avvisi ICI e la rendita o categoria. In ragione di quanto sopra doveva dichiararsi la nullita' della sentenza della CTR che si era pronunciata sul punto.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono inammissibili

La CTR nella parte motiva afferma, da un lato "non fondati i relativi appelli riuniti", proposti dal Comune di Tezze sul Brenta e dall'Agenzia del Territorio e, dall'altro, "l'inammissibilita' per difetto di legittimazione processuale dell'Agenzia del territorio". La sentenza impugnata, infatti, pur ritendo l'inammissibilita' degli appelli li ha, poi, esaminati funditus nel merito, rigettandoli, sul rilievo conclusivo che la contribuente aveva diritto al riconoscimento dell'esenzione ICI in applicazione del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7.

Questa Corte (Cass. n. 3840 del 2007) nel comporre un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimita', ha affermato che "qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita' (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e' spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere ne' l'interesse ad impugnare; conseguentemente e' ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e' viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata". Con la la declaratoria di inammissibilita' del gravame, che in particolare qui viene in rilievo, la CTR ha definito il giudizio, con la conseguenza che le successive valutazioni di merito svolte restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tanto perche' esse non trovano sbocco nel dispositivo (che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perche' formulate in via ipotetica e in modo per lo piu' sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudice esprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, il considerarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principio fondamentale dell'articolo 24 Cost.), quanto soprattutto per l'assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilita', si e' gia' spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa.

Le considerazioni relative al merito del gravame si muovono, pertanto, su un piano esclusivamente virtuale e non entrano nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali.

Consegue da quanto sopra l'affermazione del principio sopra indicato circa l'assenza dell'onere della parte soccombente di impugnare le motivazioni del merito con l'ulteriore duplice t e speculare, corollario che e' ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e' viceversa inammissibile (per difetto appunto di interesse) l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta, per quanto detto, ad abundantiam nella sentenza gravata.

In assenza di ogni specifica impugnazione da parte della ricorrente avverso la parte della sentenza che ha affermato l'inammissibilita' dell'appello da questa proposto, le censure riferite alle motivazioni di merito contenute nella medesima sentenza devono, pertanto, dichiararsi inammissibili.

4. La pronuncia di inammissibilita' del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese accessori come per legge.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.