Cassazione, sentenza n. 14274 del 08/07/2020
Sentenza n. 14274 del 08/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14274
- Data
- 08/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società di persone e i soci contestavano accertamenti IVA, IRAP e IRPEF fondati sulle movimentazioni di un conto utilizzato sia per l’attività sia per operazioni personali. La Cassazione ribadisce che la presunzione relativa a versamenti e prelevamenti bancari può essere superata soltanto mediante prova analitica della riferibilità di ciascun movimento a operazioni già dichiarate o estranee all’impresa; la generica compresenza di causali personali non è sufficiente. Le ulteriori censure miravano a una rivalutazione del merito o difettavano di specificità; la Corte dichiara tardivo il controricorso dell’Agenzia e rigetta il ricorso dei contribuenti.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza n. 60/45/12 depositata in data 23 febbraio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente tanto l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate quanto l'appello incidentale della (XXXXX) S.a.s. e dei soci (XXXXX) e (XXXXX), avverso la sentenza n. 638/17/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
– Il giudice di prime cure, previo accoglimento parziale dei ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento, per IVA e IRAP 2004, 2005 e 2006 notificati nei confronti della societa', e IRPEF e Addizionali per i medesimi anni di imposta notificati nei confronti dei soci, aveva ridotto del 75% i maggiori ricavi accertati dall'Agenzia, in capo alla societa' e del pari per i redditi da partecipazione dei soci.
– La C.T.R. confermava invece gli importi recuperati ad imposta negli avvisi, individuati sulla base di accertamenti bancari condotti sul conto corrente intestato alla societa' – su cui i contribuenti deducevano transitassero anche movimentazioni personali -, detratti pero' i ricavi gia' sottoposti a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi dei contribuenti per ciascun anno di imposta, al fine di evitare la doppia imposizione nel rispetto del principio di capacita' contributiva.
-Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo sette motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
– Preliminarmente dev'essere dichiarata l'inammissibilita' del controricorso dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tardivo. Il ricorso e' stato notificato in data 21.6.2012 a mani, come si evince dalla relata in atti, mentre il controricorso, datato 1.9.2013, e' stato notificato il 16.9.2013.
– Con il primo e secondo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3- i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 per avere i giudici di merito ritenuto fondato l'operato dell'Agenzia sulla scorta dei dati emergenti dagli accertamenti e del riscontro degli stessi in relazione all'unico conto corrente in essere per i contribuenti, rispettivamente in relazione alle movimentazioni in entrata ed in uscita. Al contrario, secondo i contribuenti dall'esame delle movimentazioni non vi sarebbero delle incongruenze tali da giustificare l'applicazione dell'accertamento analitico induttivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 39, comma 1, lettera d), considerato il fatto che sul conto transitavano movimenti dell'attivita' societaria e movimenti personali dei soci.
– I motivi sono infondati. Va reiterato che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32 (in virtu' della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attivita' d'impresa), non e' sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma e' necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilita' di ogni singola movimentazione alle operazioni gia' evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneita' delle stesse alla sua attivita'." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015, Rv. 635057 – 01; conforme, quanto alle riprese IVA Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015, Rv. 636960 – 01). Orbene, in base a tali principi giurisprudenziali, non basta dimostrare la non disponibilita' esclusiva del conto ai fini dell'attivita' della societa' e anzi, avendo i contribuenti confessato a pag.12 del ricorso che "sul medesimo conto transitavano indistintamente movimenti propri dell'attivita' della societa' e movimenti personali dei soci.", doveva essere data da loro una prova liberatoria analitica in relazione al singolo movimento contestato di cui non vi e' traccia.
– Con il terzo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e 53 Cost. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32. Secondo i contribuenti la sentenza sarebbe carente sotto il profilo dell'interpretazione normativa nonche' sotto quello motivazionale, dal momento che le conclusioni del giudice d'appello sarebbero incoerenti – con riferimento ai ricavi accertati – con il principio di capacita' contributiva, secondo il quale una medesima fattispecie impositiva non puo' essere assoggettata per due volte ad imposta.
– Con il quarto motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5-i ricorrenti deducono tanto la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 32 e 38 quanto la carenza di motivazione con riferimento all'accertamento della C.T.R. secondo cui "la somma dei versamenti dei contanti e degli assegni non corrisponde mai agli incassi mensili", ritenuto avulso dalla realta' dei fatti e non rispettoso di fatti notori favorevoli ai contribuenti.
– Con il quinto motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5-i ricorrenti deducono tanto la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 32 e 38 quanto la carenza di motivazione con riferimento all'accertamento della C.T.R. contenuto nel secondo paragrafo dei motivi della decisione ("La documentazione agli atti e' costituita dai prospetti dell'A.F., dalle dichiarazioni dei redditi (…) Vi sono ancora prove di finanziamento con la F….. e la A…. I……"), in quanto nella documentazione ivi citata vi sarebbero incongruenze.
– I motivi possono essere scrutinati congiuntamente in ragione del fatto che sono predisposti secondo una medesima tecnica redazionale e sono inammissibili. Essi sono in primo luogo ancipiti, dal momento che deducono ad un tempo violazioni di legge e vizi motivazionali confusi tra loro che, nondimeno, si risolvono in una complessiva indebita richiesta di rivalutazione del merito.
– Va al proposito reiterato che il vizio di omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimita' comunque non ai sensi del n. 3, ma ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la conclu-denza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, come nella specie (cfr. Cass. Sez. U. Sent. 5002 dell'11/06/1998, Cass. Sez. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16456 del 2013).
– Con il sesto motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5-i ricorrenti deducono ancora la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 32 e 38, nonche' la carenza e il difetto assoluto di motivazione, con violazione dell'articolo 112 c.p.c. perche' la C.T.R. si sarebbe pronunciata sul solo anno di imposta 2006 e tutt'al piu' al 2004, ma non al 2005, secondo i contribuenti non menzionato in sentenza se non nella sua intestazione.
– In disparte dal fatto che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e' deducibile solo ai sensi del n. 4, comunque il mezzo e' infondato. Non solo l'intestazione identifica tutti e 9 gli atti impositivi oggetto della pronuncia, compresi i tre per l'anno 2005, e cio' fa parte della sentenza, ma ad es. nel quarto capoverso a pag.3 si legge "la societa' con il su menzionato ricorso ha contestato i maggiori ricavi accertati per l'anno 2004, quantificati in Euro 376.443,17 per l'anno 2005, in Euro 429.383,43 e per l'anno 2006 in Euro 482.383,26" e ancora, nel capoverso successivo, "L'A.F. ha ispezionato le operazioni bancarie sui c/c della societa' (…) per l'anno 2004 (…) per l'anno 2005 (…) per l'anno 2006 (…)", tanto quanto ai prelevamenti quanto ai versamenti. Sulla domanda cosi' identificata e comprensiva di tutti e 9 gli avvisi di accertamento, per ciascun anno di imposta nei confronti della societa' e dei due soci, il giudice d'appello si e' pronunciato, con preciso riferimento al quadro probatorio raccolto, come ad esempio si legge a pag.5 in riferimento ai "registri acquisti 2004 e 2005" della societa'. Infine, lo stesso dispositivo opera chiaramente la rideterminazione dei maggiori ricavi per ciascuno dei tre anni di imposta oggetto di ripresa, anche ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione.
-Con il settimo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5- i ricorrenti lamentano la nullita' della sentenza per omessa pronuncia di un punto fondamentale del ricorso, e la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, nonche' la carenza e il difetto assoluto di motivazione, con violazione per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla censura di nullita' degli avvisi di accertamento notificati alla societa' per difetto di motivazione degli stessi.
-Il motivo e' inammissibile in quanto molto generico e difetta di autosufficienza. Va ricordato al proposito che "In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilita', dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – e' volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione (che non e' tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, e' invece richiesta quando la sentenza e' censurata per non averne tenuto conto." (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01). Non essendo indicato il pertinente passaggio dei ricorsi originari in cui la censura sarebbe stata introdotta nel processo, e poi riproposta in appello a seguito dell'integrale soccombenza in primo grado dei contribuenti, il motivo e' inammissibile.
-In conclusione, il ricorso va rigettato, e nessuna statuizione va adottata in punto di spese di lite, considerata la tardivita' del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso e rigetta il ricorso.
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