Cassazione, sentenza n. 14276 del 08/07/2020

Sentenza n. 14276 del 08/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
14276
Data
08/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento contestava a una società operante all’ingrosso di avere sottratto imponibile applicando alle vendite il metodo IVA dello scorporo riservato al commercio al minuto; la CTR aveva desunto tale utilizzo dalla sola indicazione in fattura di prezzi unitari comprensivi d’imposta. La Cassazione precisa che lo scorporo riguarda la registrazione globale giornaliera dei corrispettivi e il successivo calcolo dell’imposta, mentre la modalità di esposizione del prezzo nelle singole fatture non ne dimostra, da sola, l’applicazione. Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione e rinvia alla CTR.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La (XXXXX) srl, quale incorporante la (XXXXX) srl, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 171/6/13, depositata il 28 maggio 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l'originario ricorso della contribuente avverso un atto di accertamento IRES e altro relativo all'anno 2002.

2. Il ricorso e' affidato a due motivi.

3. L'Agenzia delle Entrate si e' costituita al solo fine di partecipare alla pubblica udienza, senza depositare controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 13, comma 1, articolo 21, comma 2, articolo 22, comma 1, lettera I), articolo 23, articolo 24, comma 1, e articolo 27, comma 4.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n. 600, articolo 39.

6. Il primo motivo e' fondato.

7. Con l'avviso di accertamento originariamente impugnato, l'Amministrazione finanziaria ha imputato alla societa' contribuente (XXXXX) s.r.l. (oggi incorporata nella ricorrente (XXXXX) s.p.a.) una sottrazione di imponibile ai fini delle imposte dirette e il calcolo di una minore imposta dovuta, per avere detta societa' applicato alle vendite da essa operate il regime IVA dello scorporo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 27, nonostante che tali vendite fossero avvenute non gia' in sede di commercio al minuto, bensi' di vendita all'ingrosso.

8. Nel respingere l'appello della contribuente e nel condividere tanto l'avviso di accertamento quanto la sentenza di primo grado, la CTR ha sostenuto l'illegittimita' dell'operazione compiuta dalla contribuente, sul presupposto che essa avesse effettuato nell'anno 2002 cessioni di beni, regolarmente fatturate, in favore della societa' collegata (XXXXX) s.p.a. (all'epoca non ancora incorporante della (XXXXX), omettendo tuttavia di aggiungere l'IVA al 20 % sul prezzo imponibile fatturato.

9. Ora, nella prima parte della sentenza impugnata, la CTR ha aderito alle conclusioni dell'Ufficio, appena illustrate, senza pero' spiegare in che modo fosse stato calcolato dall'Ufficio il prezzo imponibile fatturato di Euro 1.334.313,00, su cui si sarebbe verificata l'omessa applicazione dell'IVA.

10. Nella seconda parte della motivazione, pero', la CTR, nel replicare alle contestazioni dell'appellante, mostra di aver prestato tale adesione sulla base del fatto che la societa' aveva indicato in fattura "il prezzo unitario finale dei beni ceduti, gia' comprensivi dell'IVA" (pag. 3) e che "la concreta modalita' di determinazione dell'imponibile, effettuata dalla societa' verificata, fosse in radice illegittima ed errata, applicando indebitamente lo scorporo dell'IVA sul valore della merce" (pag. 4).

11. In tal modo, la CTR ha falsamente applicato le norme che disciplinano il metodo dello scorporo.

12. L'applicazione di tale metodo, che e' riservato ai commercianti al minuto, puo' essere suddivisa in due fasi, nessuna delle quali attiene al momento della fatturazione: nella prima fase, l'imprenditore procede ad annotare in apposito registro (detto registro dei corrispettivi), "relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile" (articolo 24, comma 1); nella seconda fase, determina l'importo da versare o da riportare al mese successivo "sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo" (articolo 27, comma 4).

13. Affinche' dunque possa affermarsi che sia stato applicato tale metodo e' necessario che l'imprenditore abbia annotato l'ammontare globale giornaliero dei corrispettivi e delle relative imposte sul corrispondente registro e abbia poi versato l'imposta, dopo averla calcolata secondo il metodo appena illustrato. In se' considerate, le modalita' di indicazione nelle singole fatture dell'imponibile e della relativa imposta non solo sono irrilevanti ai fini della valutazione della correttezza circa l'utilizzo del metodo da parte dei soggetti che possono utilizzarlo, ma neppure costituiscono decisivo sintomo dell'utilizzo dello stesso metodo da parte dei soggetti che non lo possono applicare, ben potendo accadere che, dopo aver indicato il prezzo del singolo articolo in modo unitario, l'emittente indichi separatamente, come la ricorrente sostiene essere avvenuto nel caso di specie, imponibile e imposta applicata con riferimento all'ammontare globale della fattura.

14. La CTR ha al contrario desunto l'applicazione del metodo dello scorporo (applicazione in ipotesi illegittima, perche' operata da un commerciante all'ingrosso, qualita' che la contribuente non nega di aver rivestito) dal semplice fatto che nelle fatture il prezzo unitario dei singoli beni ceduti fosse indicato come comprensivo di IVA.

15. Deve dunque dirsi fondata la censura relativa alla errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 13, comma 1, articolo 21, comma 2, articolo 22, comma 1, lettera I), articolo 23, articolo 24, comma 1, e articolo 27, comma 4.

16. L'accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il secondo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.

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