Cassazione, sentenza n. 14567 del 09/07/2020
Sentenza n. 14567 del 09/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14567
- Data
- 09/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio originava dall’iscrizione ipotecaria disposta in relazione a numerose cartelle, annullata nei gradi di merito perché non preceduta dall’intimazione di pagamento nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle. La Corte non affronta le questioni sostanziali prospettate dall’agente della riscossione: mancava l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso e la parte non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, avendo richiesto il duplicato soltanto molti anni dopo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese.
Testo della pronuncia
RILEVATO
CHE:
1. Con ricorso in data 19.6.2009 (XXXXX) impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro un'iscrizione ipotecaria eseguita da (XXXXX) s.p.a. (ora (XXXXX) s.p.a.) su vari immobili di sua proprieta' in relazione a numerose cartelle esattoriali emesse a vario titolo, per complessivi Euro 126.664,74, deducendo la nullita' della notifica delle cartelle anzidette per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50.
2. La Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 9/4/13 pronunciata il 18.10.2012 e depositata l'8.2.2013, respingeva l'appello proposto da (XXXXX), ritenendo nulla l'iscrizione di ipoteca eseguita ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 senza avere preventivamente proceduto alla notifica dell'avviso di intimazione previsto dallo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, nonostante fosse gia' decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento presupposta.
3. Avverso tale decisione (XXXXX) S.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente non ha opposto alcuna difesa.
4. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26" lamentando che in relazione alle notifiche delle cartelle esattoriali sottese alla impugnata iscrizione ipotecaria, la C.T.R. aveva ritenuto di aderire alle valutazioni di carenza di correttezza del procedimento di notifica svolte dalla C.T.P. di Catanzaro, malgrado fossero depositate agli atti in copia le ricevute di notifica delle cartelle esattoriali, eseguite tutte con esito positivo per il tramite del servizio postale.
5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50 e 77 ", lamentando che la C.T.R. nella sentenza impugnata aveva erroneamente dichiarato la nullita' dell'iscrizione di ipoteca effettuata dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, senza alcuna preventiva intimazione di pagamento.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con istanza depositata in cancelleria il 5 febbraio 2020 (XXXXX) ha chiesto la concessione di un nuovo termine per la notifica del ricorso non avendo mai ricevuto l'avviso di ricezione relativo alla notificazione del ricorso al contribuente intimato, ne' il duplicato di tale avviso richiesto alle (XXXXX).
2. Il ricorso è inammissibile.
3. In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attivita' difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 c.p.c..
4. Invero, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, dove svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza tuttavia superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017).
5. Nel caso di specie la societa' ricorrente ha richiesto all'amministrazione postale il duplicato dell'avviso solo in data 24 gennaio 2020, omettendo di riattivare con immediatezza il processo notificatorio, mentre il proprio difensore, presente in udienza, non ha avanzato alcuna richiesta di rimessione in termini per il deposito dell'avviso non ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, articolo 6, comma 1 (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018). Duplicato che come si evince dagli atti invero ha richiesto solo in data 24 gennaio 2020.
6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in assenza di attivita' difensiva della controparte. Sussistono viceversa i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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