Cassazione, sentenza n. 14858 del 13/07/2020

Sentenza n. 14858 del 13/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
14858
Data
13/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione regionale aveva confermato il recupero di IVA, IRPEG e IRAP su ricavi non dichiarati, ritenendo che un finanziamento gratuito del socio, non contabilizzato e non giustificato dalla situazione di liquidità della società, consentisse di presumere ricavi occulti; aveva inoltre rilevato la mancata prova di costi deducibili. La Cassazione non ha esaminato nel merito le contestazioni della contribuente: la sentenza d’appello era stata depositata il 3 dicembre 2014 e il termine lungo era scaduto il 3 giugno 2015, mentre il ricorso era stato avviato alla notifica il 31 luglio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Regionale della Sicilia confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso promosso da (XXXXX) S.r.l. avverso un avviso di accertamento che, tra l'altro, per quanto rimasto di interesse, recuperava IVA IRPEG IRAP 2004 in relazione a ricavi non dichiarati.

2. A riguardo, la Regionale, dopo aver ricordato che la contribuente aveva ricevuto dal suo socio legale rappresentante un prestito "a titolo gratuito" pari a Euro 180.860,00 senza contabilizzarlo, reputava che "l'ampia liquidita'" della contribuente non potesse giustificare detto gratuito finanziamento; e che, pertanto, l'amministrazione aveva correttamente presunto l'esistenza dei ricavi in nero, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico della contribuente; aggiungendo, infine, che la contribuente non aveva in alcun modo dimostrato di aver sostenuto costi deducibili.

3. La contribuente ricorreva per due articolati motivi; l'ufficio resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilita' dell'impugnazione ex adverso.

4. Il ricorso e' in effetti inammissibile perche' tardivamente proposto, la sentenza e' stata difatti depositata il 3 dicembre 2014, con scadenza del termine lungo il 3 giugno 2015, mentre il ricorso e' stato consegnato per la notifica soltanto il 31 luglio 2015.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all'ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

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