Cassazione, sentenza n. 14980 del 15/07/2020

Sentenza n. 14980 del 15/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
14980
Data
15/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento IRES, IRAP e IVA: da un lato, operazioni fatturate ritenute inesistenti dall’Ufficio; dall’altro, la qualificazione di una fornitura comprensiva di tutoraggio, assoggettata dal giudice regionale all’IVA ordinaria come prestazione di servizi anziché all’aliquota agevolata prevista per i libri. La Cassazione ha ritenuto adeguata tale qualificazione e inammissibile la richiesta di riesaminare la volontà contrattuale senza censurare le regole ermeneutiche. Ha inoltre giudicato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia, diretto a rivalutare le prove sull’effettività delle operazioni, rigettando entrambi i ricorsi e compensando le spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA.

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l'Agenzia delle Entrate ha rettificato, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 39, comma 1, lettera d), e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, la dichiarazione presentata dalla societa' contribuente indicata in epigrafe per l'anno 2005 e ha recuperato maggiore materia imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA.

La contribuente ha impugnato il relativo avviso di accertamento, ottenendone il parziale annullamento dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, limitatamente alla presunzione d'inesistenza delle operazioni documentate da fatture della s.a.s. (XXXXXX).

Quella regionale del Lazio ha respinto sia l'appello principale dell'Agenzia, sia quello incidentale della societa'.

In relazione al primo, ha ritenuto che la contribuente abbia documentalmente provato l'effettivita' delle operazioni controverse, in tal modo superando gli elementi di sospetto valorizzati dall'ufficio.

Quanto all'appello incidentale, la Commissione ha considerato inadeguata la prova offerta dalla societa' in ordine alla natura della fornitura, facendo leva sull'elevato costo dell'attivita' di tutoraggio, che l'ha indotta a qualificare l'operazione come prestazione di servizi, soggetta in quanto tale all'applicazione dell'iva con aliquota ordinaria.

Contro questa sentenza propone ricorso principale la societa', che articola in tre motivi, cui replica l'Agenzia con controricorso e ricorso incidentale strutturato in due motivi, contrastato con controricorso dalla contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1.- Il primo motivo del ricorso principale, col quale la societa' lamenta l'omissione di pronuncia in ordine alla censura, proposta in primo grado e reiterata in appello, di nullita' dell'avviso per difetto di motivazione e per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, e' inammissibile.

Come la stessa societa' segnala, la Commissione Tributaria Regionale ha preso in considerazione la censura, della quale ha dato conto in narrativa; sicche' la mancanza di argomentazioni per confutarla si e' tradotta in un rigetto implicito, e non gia' in un'omessa pronuncia.

2.- Infondato e' il secondo motivo del ricorso principale, col quale la contribuente lamenta la nullita' della sentenza per apparenza della relativa motivazione in ordine all'applicabilita' dell'aliquota agevolata dell'iva del 4%. Il giudice d'appello ha difatti adeguatamente giustificato il proprio convincimento, la' dove ha qualificato l'operazione non gia' come cessione di beni, specificamente di libri, sibbene come prestazione di servizi, alla quale e' applicabile l'aliquota iva in misura ordinaria.

3.- Inammissibile e' il terzo motivo del ricorso principale, col quale la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 12 e articolo 16, comma 2, e dell'allegata tabella A, parte seconda, n. 18, la' dove il giudice d'appello non ha valutato se le prestazioni riguardanti la didattica e la cessione delle dispense dovessero configurarsi come prestazioni autonome, assoggettabili a differenti regimi, oppure se esse fossero legate da nesso di accessorieta', per cui il trattamento impositivo della principale si estende alla prestazione accessoria.

3.1.- Cio' perche', come la stessa ricorrente sottolinea, si denuncia l'omessa ricostruzione della volonta' delle parti.

L'accertamento del contenuto effettivo della volonta' delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, tuttavia, costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita' se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli articolo 1362 e ss. c.c. e sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici (principio pacifico, in espressione del quale si veda, tra varie, Cass. 22 agosto 2019, n. 21686).

3.2.- Per conseguenza, la societa' avrebbe dovuto lamentare la violazione delle regole ermeneutiche previste dagli articoli 1362 e ss. c.c., oppure, Ilei limiti in cui e' ancora consentito, dedurre vizio di motivazione della sentenza.

4.- Il ricorso principale va quindi respinto.

5.- Parimenti inammissibili sono i due motivi nei quali si articola il ricorso incidentale, coi quali l'Agenzia rispettivamente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., e conseguentemente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 41-bis, 21 e 54 (primo motivo) e l'omesso esame di fatti decisivi (secondo motivo), perche' volti a una rivalutazione del merito, anche dietro lo schermo della violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio; laddove l'affermata pretermissione del fatto storico secondario indicato col secondo motivo al piu' potrebbe evidenziare l'insufficienza della motivazione, irrilevante a seguito della riforma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al regime del quale l'impugnazione della sentenza e' soggetta.

6.- Va quindi respinto anche il ricorso incidentale.

6.1.- Il complessivo esito del giudizio comporta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

Dichiara la sussistenza, in relazione al ricorso principale, dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

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