Cassazione, sentenza n. 15002 del 15/07/2020

Sentenza n. 15002 del 15/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15002
Data
15/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerneva una cartella emessa dopo controllo automatizzato per un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno di maturazione, ma riportato in quella successiva. La Cassazione ha escluso che tale omissione facesse perdere il credito, ma ha rilevato che la CTR aveva annullato la cartella per la mancata previa rettifica, questione introdotta soltanto in appello e quindi decisa oltre la domanda originaria. Accolto il terzo motivo dell’Agenzia, rigettato il primo e assorbiti il secondo e il ricorso incidentale, la decisione è stata cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. (XXXXX) impugno', innanzi alla C.T.P. di Treviso, la cartella di pagamento notificatale per riprese I.V.A. relative all'anno 2006, conseguenti a controllo automatizzato del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis.

2. La C.T.P., con sentenza n. 102/1/11, rigetto' il ricorso.

3. La (XXXXX) impugno' tale decisione innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 2/22/2013, depositata l'11.1.2013, accolse il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che (a) in presenza di un'ipotesi di omessa dichiarazione, la quale (b) "non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato, quando esso venga riportato e reso noto all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dell'esercizio successivo", (c) "la cartella di pagamento, notificata a seguito di iscrizione a ruolo non preceduta da avviso di rettifica, deve ritenersi illegittima e come tale annullata".

4. Avverso tale pronunzia l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale (affidato ad un motivo), (XXXXX); l'AGENZIA ha resistito, anch'essa, all'avverso ricorso incidentale con controricorso.

5. Fissata originariamente udienza camerale per il 17.4.2014, rispetto alla quale la difesa della (XXXXX) ha depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., la Corte, ritenendo non sussistenti gli estremi per la trattazione in camera di consiglio, ha rinviato la causa alla data odierna, per la discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la difesa dell'AGENZIA si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, secondo periodo, nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 2, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il credito I.V.A. non dichiarato potesse essere riportato nella dichiarazione relativa all'anno successivo laddove, al contrario, sarebbe stata necessaria un'istanza autonoma di rimborso, il cui termine di presentazione era pero' scaduto il 30.9.2010, anteriormente, dunque, alla data di notificazione della cartella di pagamento opposta.

1.1. Il motivo e' infondato – con conseguente assorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale (con cui la (XXXXX) si e' doluta, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rispettivamente della violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, articolo 2, commi 8 ed 8-bis, e della L. n. 212 del 2000, nonche' dell'insufficiente motivazione rispetto all'affermata irrilevanza delle questioni relative alla ricostruzione della fattispecie – in termini di omessa ovvero infedele dichiarazione – ed ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente).

1.2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa puo' essere presentata non oltre i termini di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del, contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente puo' chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. U, 30.6.2016, n. 13378, Rv. 640206-01. Cfr. anche, piu' recentemente ed in senso conforme, Cass., Sez. 5, 28.11.2018, n. 30796, Rv. 651567-01). Sicche', in ultima analisi, errori ed omissioni nella dichiarazione, in danno del contribuente, possono essere recuperati, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo ovvero con istanza di rimborso. Ne consegue che correttamente la C.T.R., rilevato che "il contribuente, pur a fronte di un errore nella compilazione della dichiarazione Iva per l'anno 2006, ha comunque esposto, nella dichiarazione del primo esercizio successivo, il credito iva vantato per l'anno precedente" ne ha tratto la conseguenza per cui "l'omessa indicazione del credito non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato quando esso venga riportato e reso noto in tal modo all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dell'esercizio successivo, come e' avvenuto nella fattispecie" (cfr. sentenza impugnata, p. 3).

2. Con il secondo motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, comma 2, lettera b, per avere la C.T.R. ritenuto illegittima l'operata iscrizione a ruolo, con conseguente notifica alla (XXXXX) della cartella di pagamento dalla stessa poi impugnata, in assenza di previa notifica alla medesima contribuente dell'avviso di rettifica per la ripresa in oggetto.

3. Con il terzo motivo, infine, l'AGENZIA lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per avere la C.T.R. rilevato ex officio la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis.

4. Il terzo motivo – da trattare in via preliminare, per questioni di ordine logico – e' fondato.

4.1. Invero, dall'esame dello stralcio del ricorso introduttivo (riprodotto sia nel controricorso che nelle memorie ex articolo 380-bis c.p.c.), della motivazione della sentenza della C.T.R., nonche' del ricorso di prime cure presente in atti (cfr. p. 3, terzultimo cpv.) – esame consentito in virtu' del vizio di carattere processuale denunziato – emerge chiaramente che il riferimento all'articolo 54-bis cit., contenuto nella parte narrativa "in fatto" dell'atto introduttivo del giudizio prime cure, non era volto a denunziare la mancata notifica, anteriormente alla notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento poi impugnato dalla contribuente (questione, a ben vedere, emersa solamente con la memoria illustrativa depositata in grado di appello – cfr. sentenza impugnata, p. 2, quinto cpv.) quanto, piuttosto, a lamentare una inesatta qualificazione della fattispecie concreta, da ricondurre – ad avviso della difesa della contribuente – non gia' all'omissione di dichiarazione quanto, piuttosto, all'"errore materiale" nella compilazione della dichiarazione, con conseguente "potere/dovere dell'attivita' di controllo (dell'Ufficio) di accertare…l'esistenza del credito maturato nell'anno" (cfr. controricorso, p. 7; memoria difensiva, p. 1).

4.2. Appare pertanto evidente come la C.T.R. abbia proceduto all'annullamento della cartella" di pagamento impugnata in palese violazione del principio contenuto nell'articolo 112 c.p.c..

4.3. Ne' – stante la conformazione dell'opposizione a cartella di pagamento quale giudizio la cui causa petendi e' rappresentata dai motivi posti a fondamento dell'opposizione medesima (arg. da Cass., 20.10.2010, n. 21506, Rv. 614818-01; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26361; Cass., 24 agosto 2007, n. 18019) la questione puo' essere validamente sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. memoria ex articolo 380-bis c.p.c. di parte controricorrente).

4.4. Discende da quanto precede l'assorbimento del secondo motivo di ricorso principale.

5. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, limitatamente al terzo motivo, con rigetto del primo mezzo di gravame ed assorbimento del secondo, nonche' del ricorso incidentale proposto dalla contribuente. Per l'effetto, la gravata decisione va cassata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, affinche' decida la controversia e liquidi, altresi', le spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Per l'effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, affinche' la stessa provveda a decidere la controversia e liquidi, altresi' le spese del presente giudizio di legittimita'.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.