Cassazione, sentenza n. 15003 del 15/07/2020

Sentenza n. 15003 del 15/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15003
Data
15/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento IRPEF e ILOR scaturiva da indagini bancarie; la CTR lo aveva annullato perché l’irreperibilità delle scritture sequestrate avrebbe impedito al contribuente di difendersi compiutamente. La Cassazione ha affermato che i movimenti bancari dell’imprenditore sono assistiti dalla presunzione legale e che l’impossibilità incolpevole di produrre la contabilità non elimina né trasferisce l’onere della prova contraria, assolvibile anche mediante presunzioni semplici. Accolti l’ottavo e il decimo motivo, assorbito il nono e respinti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di (XXXXX) di avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancarie e relativo all'IRPEF e all'ILOR dell'anno d'imposta 1996, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Catania (d'ora in poi, per brevita', C.T.R.), rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l'atto impositivo.

Il giudice di appello – premesso che, come acclarato dal Tribunale Penale, non era stato possibile rintracciare i libri e le scritture contabili fatti oggetto di sequestro- riteneva che il contribuente non fosse stato posto nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa e annullava, pertanto, l'atto impositivo.

Avverso la sentenza ricorre l'Agenzia delle Entrate affidandosi a dieci motivi.

Il contribuente non ha svolto attivita' difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi cinque motivi di ricorso, l'Agenzia, delle Entrate -premesso in fatto che la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'atto impositivo, ritenendolo infondato perche' non era stato prodotto dall'Ufficio il processo verbale di constatazione e che, avverso detta statuizione, aveva proposto specifico motivo di appello – introduce la questione attinente al mancato esame, da parte della C.T.R., del motivo di appello proposto avverso l'unica ratio decidendi sulla quale si fondava la sentenza di primo grado, ossia la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, sotto diverse prospettazioni di vizi: omessa pronuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (primo motivo); nullita' della sentenza perche' non rispondente ai requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, (secondo motivo avanzato in subordine), omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacche' il processo verbale era stato prodotto sin dal primo grado dallo stesso contribuente (terzo motivo), contraddittoria motivazione (quarto motivo), in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che il processo verbale di constatazione era stato prodotto sin dal primo grado (quinto motivo).

1.1. I motivi, vertenti, come detto, su identica questione, possono esaminarsi congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili per difetto di specificita', non avendo la ricorrente assolto all'onere sulla stessa incombente, essendosi limitata a riprodurre in ricorso, solo per sintesi o meri stralci, inidonei allo scopo, sia la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che l'atto di appello, impedendo, cosi, a questa Corte il preliminare controllo sulla stessa ammissibilita' delle censure. Peraltro, nella genericita' dei mezzi di impugnazione e alla luce della sentenza della C.T.R. sul punto, non si ravvisa, prima ancora, l'interesse all'impugnazione giacche' la questione, ove correttamente sollevata e ritualmente introdotta in giudizio, risulta comunque, essere stata risolta in senso favorevole all'Agenzia delle Entrate dalla C.T.R. la quale ha motivato la sua decisione sulla base di altra ratio decidendi, interessante il merito della controversia e della pretesa tributaria.

2 Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita' della sentenza impugnata per ultrapetizione, in violazione dell'articolo 112 c.p.c..

La ricorrente, premesso che il primo Giudice aveva ritenuto, a prescindere dalla fondatezza o meno delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, di annullare l'atto impositivo perche' non era stato versato in atti il processo verbale di constatazione, rileva come la C.T.R., nel rigettare l'appello unicamente per la violazione del diritto di difesa, avrebbe pronunciato ultra petita, dato che il motivo di appello proposto concerneva unicamente l'avvenuto deposito del processo verbale di constatazione, mentre le ulteriori questioni, ritenute dal primo Giudice assorbite, non erano state riproposte dal contribuente, rimasto contumace in grado di appello.

2.1. Il mezzo e' inammissibile per le stesse ragioni gia' svolte sub 1.1. In particolare, non solo non vengono riportati, nella loro integrita', la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e l'atto di impugnazione ma, per un verso e ancor prima, l'assunto viene smentito, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna censura, dallo stesso tenore della sentenza impugnata nella quale la C.T.R. da' atto (v. pag. 2) che con il gravame l'Agenzia delle Entrate aveva dedotto, anche, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2.

3 Con il settimo motivo, articolato in subordine, si deduce, la nullita' della sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'articolo 654 c.p.p., laddove la C.T.R. aveva dato rilevanza all'accertamento compiuto dal Giudice penale in ordine al mancato reperimento delle scritture contabili senza accertare se, alla data dell'accertamento parziale, effettivamente il contribuente non potesse consultare le proprie scritture contabili per fatto a lui non imputabile.

3.1. Il motivo e' inammissibile non attingendo l'effettiva ratio decidendi, sulla quale e' fondata la decisione impugnata, apparendo evidente dal tenore complessivo della motivazione che la C.T.R. ha meramente valutato, a ulteriore supporto, l'affermazione del Giudice penale.

4 Con l'ottavo motivo, articolato anch'esso in subordine, si deduce l'insufficiente motivazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la C.T.R. nell'affidare il suo convincimento unicamente a quanto affermato dal Giudice penale, non aveva dato rilievo alla data del sequestro al fine di accertare se alla data dell'accertamento parziale, effettivamente il contribuente non potesse consultare le proprie scritture contabili per fatto a lui non imputabili.

5 Con il nono motivo la ricorrente deduce gli stessi presupposti in fatto, di cui al motivo precedente, prospettando, questa volta, ai sensi della nuova disposizione di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo che e' stato oggetto di discussione tra le parti.

6 Infine, con il decimo motivo di ricorso, prospettante la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, articoli 32 e 38, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 otto 1972, n. 633, articoli 51 e 54, nonche' degli articoli 2697 e 2729 c.c., si censura la sentenza impugnata per avere il giudice a qua ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, basato sulla presunzione legale prevista dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, in considerazione della asserita impossibilita' del contribuente di esibire la documentazione contabile sequestrata ed irreperibile.

6.1 Le censure proposte con l'ottavo e il decimo motivo di ricorso, assorbito il nono (articolato in subordine), sono fondate in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: a) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente esercente attivita' di impresa, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, riferiti all'attivita' economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato l'onere di superare la presunzione legale fornendo la prova contraria, analitica, e che puo' essere costituita anche da presunzioni semplici, che dei singoli movimenti egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che essi non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. Cass. nn. 25502 del 2011, 16896 del 2014, 4829 e 26111 del 2015).

Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilita' di produrre la documentazione necessaria a fornire la prova, tale circostanza non costituisce motivo di esenzione dal relativo onere, ne' trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, permanendo la possibilita' per il contribuente che tale prova possa essere fornita attraverso presunzioni, ivi comprese, per esempio e a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di terzo le quali, ove confortate da altri elementi di prova, concorrono a formare il convincimento del giudice e danno luogo a presunzioni semplici, generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale (cfr., di recente, tra le altre, Cass. 9757 del 19/11/2018)

In conclusione, in accoglimento dell'ottavo e decimo motivo di ricorso, rigettati o assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia-sezione di Catania, in diversa composizione, perche' provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi e fornendo congrua motivazione, e regoli le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

In accoglimento dell'ottavo e del decimo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.

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