Cassazione, sentenza n. 15008 del 15/07/2020

Sentenza n. 15008 del 15/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15008
Data
15/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La rettifica riguardava dividendi distribuiti da una controllata lussemburghese, che l’Amministrazione riteneva fiscalmente residente in Italia; la CTR aveva condiviso tale ricostruzione richiamando genericamente le prove e la normativa applicabile. La Cassazione ha confermato che l’avviso non è nullo per la sola mancata menzione delle osservazioni difensive, purché queste siano valutate, ma ha giudicato apparente la motivazione della sentenza sulla sede della direzione effettiva, perché non indicava prove e percorso logico. Accolto questo motivo, ha cassato la decisione con rinvio, assorbendo le ulteriori questioni sulla residenza.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSR

1. Con la sentenza n. 74/08/11 del 12/09/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da (XXXXX) s.r.l. (di seguito (XXXXX)) avverso la sentenza n. 106/03/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Prato (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della societa' contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2003.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la rettifica riguardava, per quanto ancora interessa in questa sede, la variazione in diminuzione dell'imponibile per il novantacinque per cento dei dividendi distribuiti dalla controllata (XXXXX) s.a., sub holding lussemburghese del gruppo, sul presupposto che la stessa avesse sede effettiva in Italia.

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il rigetto dell'appello di (XXXXX) osservando che: a) la circostanza che l'avviso di accertamento non aveva tenuto conto delle osservazioni della societa' contribuente rese in sede di contraddittorio non configurava una violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7; b) la residenza fiscale di (XXXXX) s.a. era stata "esattamente radicata in Italia sulla base di una sufficiente disamina delle prove, partitamente richiamate ed esaminate in atti"; c) "l'operato dell'Ufficio appare conforme alla normativa nazionale, a quella comunitaria, a quella dei trattati italo-lussemburghesi ed ai modelli Ocse, per cui ben si puo' ritenere che the piace of effective management sia in Italia".

2. (XXXXX) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (XXXXX) contesta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, e articolo 12, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, e articolo 21 septies, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, commi 2 e 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la nullita' dell'avviso di accertamento in quanto la motivazione dello stesso non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dalla societa' contribuente in sede di contraddittorio preventivo.

2. Il motivo e' infondato.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "e' valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente della L. n. 212 del 2000, ex articolo 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullita' consegue solo alle irregolarita' per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo" (Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 19161 del 17/07/2019; Cass. n. 20781 del 14/10/2016; Cass. n. 15616 del 27/07/2016; Cass. n. 3583 del 24/02/2016).

2.2. Le argomentazioni offerte da parte ricorrente non inducono questa Corte a decidere diversamente: da un lato, il necessario requisito della motivazione dell'atto impositivo – con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che supportano la pretesa impositiva – e' stato rispettato; dall'altro, l'accertamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, e' sostanzialmente differente rispetto a quello fondato sugli studi di settore (Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009).

3. Con il secondo motivo di ricorso si afferma la nullita' della sentenza per violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1, comma 2, articolo 36, comma 2, n. 4, e articolo 61, dell'articolo 112 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., nonche' dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, anche con riferimento all'articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. In buona sostanza, (XXXXX) sostiene che la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla localizzazione in Italia della residenza fiscale di (XXXXX) s.a. sia meramente apparente, facendo generico riferimento all'esame delle prove in atti.

4. Il motivo e' fondato.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la motivazione e' solo apparente, e la sentenza e' nulla perche' affetta da "error in procedendo", quando, benche' graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche' recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piu' varie, ipotetiche congetture" (cosi' Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

4.2. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la residenza fiscale di (XXXXX) s.a. e' in Italia sulla base delle prove acquisite ed esaminate, ma non ha specificato in alcun modo quali siano le prove esaminate e perche' le stesse inducano a ritenere che la residenza fiscale della societa' lussemburghese sia in Italia.

4.3. Analogamente, la sentenza impugnata da' atto del rispetto della normativa vigente in tema di determinazione della residenza effettiva, ma non ne spiega in alcun modo le ragioni a supporto del convincimento espresso.

5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione in ordine al fatto, controverso e decisivo, secondo cui la direzione effettiva e, quindi, la residenza fiscale di (XXXXX) s.a. sia in Italia.

6. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 87, comma 3, (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), applicabile ratione temporis, e della L. 14 agosto 1982, n. 747, articolo 2, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Lussemburgo volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, lamentando l'erronea determinazione della sede dell'amministrazione di (XXXXX) s.a.

7. I due motivi restano assorbiti in ragione dell'accoglimento del secondo motivo.

8. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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